Il processo penale, anche minorile, si adegua agli obblighi europei

Ferdinando Brizzi
16 Dicembre 2024

La l. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n. 267) ha convertito il d.l. 16 settembre 2024, n. 131 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

L'obiettivo del disposto normativo è dunque quello di adottare misure urgenti per ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana, nonché di  evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell' articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  ( TFUE ).

Notizie utili rese sul luogo o nell'immediatezza del fatto

Le modifiche hanno in primo luogo riguardato l' art. 350 comma 5 c.p.p.  che risulta ora così formulato: Gli ufficiali di PG possono assumere dall'indagato notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, in particolari situazioni di necessità senza l'osservanza di particolari formalità in merito alle garanzie difensive e alla documentazione: la possibilità per la polizia giudiziaria di assumere informazioni dalla persona sottoposta alle indagini anche senza la presenza del difensore viene circoscritta in maniera tassativa e, in particolare, solo «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini» (modif. dall'art. 3 comma 1 lett. b d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024). 

Il procedimento a carico del minorenne

Le modifiche più corpose riguardano il procedimento a carico di minorenni dove si osservano le disposizioni dettate specificamente per il processo minorile e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale (come prescritto dall'art. 1 comma 1 primo periodo c.p.p.m.). Per quanto non previsto dal c.p.p.m. si applicano le norme del c.p.p., le norme integrative (di cui al d.P.R. n. 449/88) e le norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso c.p.p.m. (d.lgs. n. 272/89). Tali disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne,  assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'art. 6TUE, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (art. 1 comma 1 secondo periodo c.p.p.m. modif. dall'art. 5 comma 1 lett. a d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024). 

Assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne

In ogni stato e grado del procedimento l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale (art. 12 comma 1 c.p.p.m. modif. dall'art. 5 comma 1 lett. d n. 1 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024).

Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede o designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 12 comma 1-bis c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. d n. 2 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024):

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;

b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;

c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

Nei casi sopraelencati, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza (art. 12 comma 1-ter c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. d n. 2 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024).

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili (art. 12 comma 2 c.p.p.m.). Tuttavia il PM e il giudice possono compiere atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza dei genitori o degli altri soggetti che lo assistono, nell'interesse del minorenne oppure quando sussistono inderogabili esigenze processuali (art. 12 comma 3 c.p.p.m.).

Diritto all'informazione (art. 12-bis c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. e d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024)

Fermo quanto previsto all'art. 1 c.p.p.m. e all'art. 1 comma 1 d.lgs. n. 121/2018, al minorenne vengono fornite anche le informazioni seguenti (art. 12-bis comma 1 c.p.p.m.).

Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto (art. 12 bis comma 2 c.p.p.m.):

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria;

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi minorili (art. 6 c.p.p.m.);

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni tramite un'indagine sulla personalità (art. 9 c.p.p.m.);

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui all'art. 13 c.p.p.m. art. 33 c.p.p.m.

Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto (art. 12-bis comma 3 c.p.p.m.):

a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che (art. 12-bis comma 4 c.p.p.m.):

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e alle capacità del minorenne (art. 12-bis comma 5 c.p.p.m.).

Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 12-ter c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. e d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) 

Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale o alla persona ammessa o designata in base alle indicazioni di cui dall'autorità giudiziaria che procede (art. 12-ter comma 1 c.p.p.m.)

Alla cessazione delle circostanze che rendono necessaria l'assistenza di altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede o designata da questa indicate, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 12-ter comma 2 c.p.p.m.).

Notifiche all'esercente la potestà genitoriale (art. 7 c.p.p.m. modif. dall'art. 5 comma 1 lett. b d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) 

L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale o ad altra persona idonea, indicata dallo stesso minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede o designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, ricorrendo una o più delle condizioni indicate agli artt. 12 e 12-ter c.p.p.m.).

Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale (art. 9-bis c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. c d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) 

Fermo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/75) e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 230/2000), nonché dalla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (d.lgs. n. 121/2018), il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.

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