Il processo penale, anche minorile, si adegua agli obblighi europei
16 Dicembre 2024
Notizie utili rese sul luogo o nell'immediatezza del fatto Le modifiche hanno in primo luogo riguardato l' art. 350 comma 5 c.p.p. che risulta ora così formulato: Gli ufficiali di PG possono assumere dall'indagato notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, in particolari situazioni di necessità senza l'osservanza di particolari formalità in merito alle garanzie difensive e alla documentazione: la possibilità per la polizia giudiziaria di assumere informazioni dalla persona sottoposta alle indagini anche senza la presenza del difensore viene circoscritta in maniera tassativa e, in particolare, solo «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini» (modif. dall'art. 3 comma 1 lett. b d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024). Il procedimento a carico del minorenne Le modifiche più corpose riguardano il procedimento a carico di minorenni dove si osservano le disposizioni dettate specificamente per il processo minorile e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale (come prescritto dall'art. 1 comma 1 primo periodo c.p.p.m.). Per quanto non previsto dal c.p.p.m. si applicano le norme del c.p.p., le norme integrative (di cui al d.P.R. n. 449/88) e le norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso c.p.p.m. (d.lgs. n. 272/89). Tali disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'art. 6TUE, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (art. 1 comma 1 secondo periodo c.p.p.m. modif. dall'art. 5 comma 1 lett. a d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024). Assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne In ogni stato e grado del procedimento l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale (art. 12 comma 1 c.p.p.m. modif. dall'art. 5 comma 1 lett. d n. 1 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024). Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede o designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 12 comma 1-bis c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. d n. 2 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024): a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. Nei casi sopraelencati, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza (art. 12 comma 1-ter c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. d n. 2 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024). In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili (art. 12 comma 2 c.p.p.m.). Tuttavia il PM e il giudice possono compiere atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza dei genitori o degli altri soggetti che lo assistono, nell'interesse del minorenne oppure quando sussistono inderogabili esigenze processuali (art. 12 comma 3 c.p.p.m.). Diritto all'informazione (art. 12-bis c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. e d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) Fermo quanto previsto all'art. 1 c.p.p.m. e all'art. 1 comma 1 d.lgs. n. 121/2018, al minorenne vengono fornite anche le informazioni seguenti (art. 12-bis comma 1 c.p.p.m.). Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto (art. 12 bis comma 2 c.p.p.m.): a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi minorili (art. 6 c.p.p.m.); d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni tramite un'indagine sulla personalità (art. 9 c.p.p.m.); e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui all'art. 13 c.p.p.m. art. 33 c.p.p.m. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto (art. 12-bis comma 3 c.p.p.m.): a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che (art. 12-bis comma 4 c.p.p.m.): a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e alle capacità del minorenne (art. 12-bis comma 5 c.p.p.m.). Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 12-ter c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. e d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale o alla persona ammessa o designata in base alle indicazioni di cui dall'autorità giudiziaria che procede (art. 12-ter comma 1 c.p.p.m.) Alla cessazione delle circostanze che rendono necessaria l'assistenza di altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede o designata da questa indicate, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale (art. 12-ter comma 2 c.p.p.m.). Notifiche all'esercente la potestà genitoriale (art. 7 c.p.p.m. modif. dall'art. 5 comma 1 lett. b d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale o ad altra persona idonea, indicata dallo stesso minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede o designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, ricorrendo una o più delle condizioni indicate agli artt. 12 e 12-ter c.p.p.m.). Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale (art. 9-bis c.p.p.m. intr. dall'art. 5 comma 1 lett. c d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024) Fermo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/75) e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 230/2000), nonché dalla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (d.lgs. n. 121/2018), il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale. |