Figlio maggiorenne fuori corso: prova per la conservazione del mantenimento

La Redazione
18 Dicembre 2024

La Cassazione indica gli elementi che il figlio maggiorenne fuori corso all’università, sprovvisto di indipendenza economica, deve allegare e provare per conservare il diritto al mantenimento.

Tizio chiedeva la revisione delle condizioni di divorzio vigenti tra lui e l'ex moglie, instando per la revoca degli assegni di mantenimento (e di ogni altro onere a qualsiasi titolo gravante su di lui) in favore dei due figli Caia e Sempronio e, in subordine, per la riduzione di quello a favore di Sempronio in € 300,00. Resistevano l’ex moglie e i figli. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, revocando ogni onere economico del padre nei confronti di entrambi i figli. La Corte d’appello rigettava il reclamo proposto dall’ex moglie e dal figlio Sempronio avverso il citato provvedimento. Riteneva la Corte di merito non provata l'assoluta impossibilità economica dell’ex moglie ad anticipare il pagamento delle tasse universitarie, salvo rimborso, da parte dell'altro genitore obbligato e che la mancata conclusione del percorso scolastico triennale scelto da Sempronio, considerata la sua età anagrafica, senza essersi determinato a raggiungere una propria autonomia e indipendenza economica, costituivano elementi idonei a far venire meno in capo allo stesso il diritto al mantenimento, prescindendo da ogni valutazione in merito alle capacità reddituali del padre. La Cassazione, tuttavia, cassava la sentenza della Corte d’appello e vi rinviava in diversa composizione, affermando che la valutazione della complessiva condotta tenuta da Sempronio (dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi) non poteva prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l'assolvimento (contestato dall'ex moglie e dal figlio), da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento. La Corte territoriale in diversa composizione rigettava nuovamente l’appello dell’ex moglie e del figlio, ritenendo che il mancato completamento del percorso di studi universitari fosse stato causato non dall'inadempimento del genitore, quanto piuttosto dall' inerzia colpevole del figlio. Ex moglie e Sempronio adivano nuovamente la Cassazione.

La Suprema Corte, stavolta, ha rigettato il ricorso, rilevando che la Corte d'Appello si era attenuta ai principi di diritto affermati dal giudice di legittimità poiché al giudice del rinvio era stato demandato di accertare se il figlio maggiorenne era stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, aspetto che il giudice di merito aveva accertato. Difatti, ha affermato la Cassazione, «Il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.

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