Correttivo: la trattazione alternativa all’udienza pubblica nel processo del lavoro
Livia Di Cola
19 Dicembre 2024
Il Focus analizza le modifiche apportate dal Correttivo al processo del lavoro, con particolare riferimento alla trattazione scritta dell'udienza pubblica
Premessa: l'origine della trattazione alternativa all'udienza pubblica
Durante la pandemia di Covid-19 fu dettata una legislazione straordinaria per il processo civile (essenzialmente contenuta nell'art. 83, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazione nella l. n. 27/2020, sul quale si rinvia per approfondimenti a De Santis A.D., La legislazione di emergenza per il contagio da covid-19: le misure per il processo civile, in Foro.it, 2020, V; Farina - Panzarola, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in Judicium, 2020) che suddivideva il periodo emergenziale in due fasi. Se in una prima fase, in maniera più drastica, fu previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini, tranne alcune ipotesi contrassegnate dal requisito dell'urgenza, nella seconda fase ai capi degli uffici giudiziari fu permesso di adottare le misure organizzative necessarie per consentire l'espletamento dell'attività giudiziaria nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. Per la gestione delle udienze fu consentita l'adozione delle seguenti misure (art. 83, comma 7, lett. e, f, g, h d.l. n. 18/2020):
la celebrazione a porte chiuse;
la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto;
la previsione del rinvio delle udienze a data successiva alla fine del periodo emergenziale fissato al 30 giugno 2020, con le eccezioni indicate dalla legge (art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020), corrispondenti a procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Finita l'emergenza Covid-19 il legislatore ha ben pensato di capitalizzare l'esperienza accumulata nella gestione delle udienze per rispondere ad un'esigenza diversa: quella di dare la possibilità di velocizzare, per quanto possibile, lo svolgimento dei processi.
Perciò, l'art. 1, comma 17, lett. l e m, l. delega n. 206/2021, ha affidato al legislatore delegato il compito di prevedere con presupposti analoghi a quelli contemplati nella legislazione emergenziale la sostituzione dell'udienza in presenza con lo svolgimento di udienze con collegamenti audiovisivi a distanza o con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Queste indicazioni della legge delega hanno trovato attuazione attraverso l'introduzione di due nuovi articoli all'interno del codice di procedura civile: agli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c. ai quali si aggiunge l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.
L'effettiva utilità della trattazione alternativa all'udienza pubblica nel processo ordinario e nel rito semplificato
L'art. 127-bis c.p.c. prevede la possibilità di svolgere l'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, analogamente che nella legislazione emergenziale, quando non sia prevista la presenza di soggetti diversi dalle parti, dal giudice, dal p.m. e dagli ausiliari del giudice.
Dopo la “rivoluzione copernicana” operata dalla riforma Cartabia lo svolgimento del processo ordinario diventa a trattazione scritta in due fasi cruciali:
nella parte iniziale con la modifica e precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate, la formulazione di domande ed eccezioni nuove, il rilievo d'ufficio di questioni e la replica alle stesse;
nella parte finale con la precisazione delle conclusioni, lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Richiede, invece, la presenza imprescindibile delle parti la prima udienza di trattazione, dove è tornato obbligatorio il tentativo di conciliazione. Diverso è il caso in cui il processo si svolga con il rito semplificato: in questo contesto l'oralità dovrebbe essere ancora dominante stando al dettato dell'art. 281-duodecies c.p.c..
La sostituzione di un'udienza in presenza dove non partecipino terzi con un collegamento audiovisivo non dovrebbe creare problemi di rispetto del contraddittorio, se si usano le cautele di cui all'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. Non dovrebbe destare preoccupazione neanche la pubblicità dell'udienza prescritta a pena di nullità dall'art. 128 c.p.c.: il rispetto di questo requisito dell'udienza audiovisiva è garantito dalle modalità di svolgimento previste da provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.
L'equivalenza tra l'udienza in presenza e l'udienza audiovisiva tenuta con il rispetto delle cautele prescritte dall'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. consente di svolgere da remoto anche l'interrogatorio libero delle parti.
Veniamo all'istruzione probatoria: dovrebbe essere in presenza l'assunzione di un'eventuale prova testimoniale, essendo coinvolti terzi; al contrario, si potrebbe immaginare che l'istruzione si possa svolgere con collegamenti audiovisivi, quando sono coinvolte solo le parti, così l'interrogatorio formale o il giuramento decisorio; la stessa conclusione vi dovrebbe essere per l'udienza in cui vi sia il giuramento del c.t.u. o in cui sia chiamato a rendere eventuali chiarimenti, essendo tale soggetto un ausiliare del giudice.
Più difficile immaginare l'utilità del disposto dell'art. 127-ter c.p.c. nel contesto del processo ordinario, dove è previsto che istanze e conclusioni siano per iscritto, all'inizio ed al termine del procedimento, mentre è impossibile sostituire la prima udienza di trattazione e, quindi, l'interrogatorio libero delle parti con lo scambio di note scritte: del resto, è la stessa norma a limitare lo scambio di scritti al posto di un'udienza in presenza ad istanze e conclusioni. Inoltre, con il Decreto “correttivo” (d.lgs. n. 164/2024) al primo comma è stato aggiunto il periodo «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice».
Nel rito semplificato, invece, ove il dibattimento non potesse concludersi con un'unica udienza e ove non fosse necessario procedere all'assunzione di prove costituende o alla chiamata di terzi, dopo l'interrogatorio libero delle parti, il giudice potrebbe disporre la sostituzione della successiva udienza con lo scambio di note scritte. In tal modo potrebbe essere cambiata anche la fase decisoria, perché la sentenza non sarebbe più immediata, a seguito di discussione orale, ma seguirebbe a note scritte.
Questa modalità di decisione, del resto, non è neanche preclusa dalla disciplina del procedimento semplificato. L'art. 281-terdecies c.p.c. richiama l'art. 281-sexies c.p.c. per la decisione davanti al tribunale in composizione monocratica e l'art. 275-bis c.p.c. per la decisione davanti al collegio; le due disposizioni, nel disciplinare la decisione a seguito di trattazione orale, all'ultimo comma prevedono la possibilità di decisione con sentenza depositata fuori udienza a seguito di discussione orale, ove il giudice non ritenga possibile decidere immediatamente. Allora si potrebbe immaginare una sorta di previsione preventiva da parte del giudice di non poter decidere a seguito di discussione orale e perciò egli disponga che l'udienza di discussione sia sostituita dallo scambio di note conclusionali, con il successivo deposito della sentenza. A fugare ogni dubbio sulla legittimità di questa sostituzione ci ha pensato di nuovo il d.lgs. n. 164/2024, il quale all'ultimo comma della norma, dopo il periodo che dispone la coincidenza del giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note e la data di udienza, ha aggiunto che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. Ovviamente in caso di più giri di note si dovrà far riferimento alla scadenza prevista per l'ultimo passaggio.
Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c., vi potrebbe essere l'obiezione intorno al rispetto del requisito della pubblicità dell'udienza di cui all'art. 128 c.p.c. L'ostacolo è stato superato in via legislativa attraverso una finzione: il decreto legislativo correttivo da ultimo emanato, d.lgs. n. 164/2024, ha aggiunto al primo comma dell'art. 128 c.p.c. il seguente periodo: «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter, salvo che una delle parti si opponga». Da ciò si desume la liceità della sostituzione dell'udienza pubblica con quella da remoto, salvo opposizione di altra parte.
Tanto nell'art. 127-bis c.p.c. (comma 2) che nell'art. 127-ter c.p.c. (comma 2) è prevista la possibilità delle parti di opporsi alla decisione del giudice adottata con decreto entro un breve termine.
Le due norme disciplinano delle varianti in ordine al subprocedimento di opposizione.
Secondo l'art. 127-bis, comma 2 c.p.c., il giudice potrebbe disporre che l'udienza si svolga con modalità mista, ovvero alla presenza delle parti che si sono opposte e con modalità audiovisiva per le altre parti.
L'art. 127-ter , comma 2 c.p.c. prevede che il termine concesso dal giudice per il deposito di note non possa essere inferiore a quindici giorni.
Le parti potrebbero opporsi nei cinque giorni successivi alla comunicazione del provvedimento del giudice alla trattazione scritta; la decisione del giudice sull'opposizione vi sarebbe nei successivi cinque giorni. In caso di opposizione congiunta delle parti, il giudice sarebbe tenuto a provvedere in conformità alla stessa. Al secondo comma, dopo il secondo periodo è stato inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica».
Perciò, secondo la disposizione riformata, il giudice sarebbe libero di decidere a seguito di opposizione solo ove la stessa provenisse da una sola parte e l'udienza da sostituire non fosse pubblica, negli altri casi sarebbe vincolato all'istanza di parte. Se ricorrono particolari ragioni d'urgenza il giudice potrebbe abbreviare tali termini (art. 127-ter , comma 2 c.p.c.).
All'art. 127-ter , comma 1 c.p.c. è previsto che le parti possano chiedere con un'istanza congiunta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Dal tenore della norma sembrerebbe che il giudice sia tenuto ad accogliere l'istanza nella ricorrenza delle condizioni di legge.
La trattazione alternativa all'udienza di discussione nel rito del lavoro
Nel processo del lavoro, non ci sono particolari difficoltà ad immaginare la sostituzione dell'udienza di discussione con un'udienza svolta con modalità audiovisive secondo il disposto dell'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.
Invece, diverse difficoltà di applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. sono state rilevate.
In primo luogo, si è posto il problema della compatibilità della modalità di svolgimento della trattazione consistente nel deposito di note scritte in cancelleria con il disposto degli artt. 420 e 128 c.p.c., che disegnano un'udienza di discussione tendenzialmente unica e pubblica a pena di nullità. Come sopra evidenziato, il problema della pubblicità è stato risolto dal Decreto correttivo che ha aggiunto un periodo al primo comma dell'art. 128 c.p.c., equiparando sostanzialmente all'udienza pubblica lo scambio di memorie.
In secondo luogo, si è posto il problema della compatibilità di questa modalità della trattazione scritta con la tipica decisione della causa nel processo del lavoro, lettura in udienza dell'intera sentenza, dispositivo e motivazione oppure del solo dispositivo, con deposito successivo della sentenza (art. 429 c.p.c.).
In proposito, prima dell'ultimissima riforma è stato rilevato come la nuova formulazione dell'art. 430 c.p.c., secondo il quale «Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti» avrebbe aperto uno spiraglio per l'affermazione della compatibilità tra l'art. 127-ter c.p.c. e il modello decisionale del rito del lavoro. A questa conclusione si era arrivati, pur sottolineando come la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022 fosse chiarito benissimo che la modifica era dipesa dalla volontà di risolvere i problemi applicativi posti dalla precedente versione della norma; quindi, che tale modifica nulla avesse a che vedere con le questioni dell'udienza cartolare (De Santis A.D., I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del Lavoro, in Giur. it., 2023, 705 ss.).
Nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 164/2024 (Relazione illustrativa, Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») si è rivolta una particolare attenzione al problema della compatibilità di tale modalità alternativa di svolgimento dell'udienza con la trattazione nel processo del lavoro.
In tale documento si spiega che le disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c. troveranno applicazione nel segmento decisorio, in considerazione del dato esperienziale secondo il quale l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. si snoda nella realtà in più udienze (una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze). L'intenzione di confinare al momento della decisione l'applicazione di questa disposizione ha costretto il legislatore a risolvere la questione dell'inconciliabilità pratica della fase decisoria svolta secondo l'art. 127-ter c.p.c. con le modalità tipiche di decisione nel rito del lavoro: infatti, come già detto, è stato aggiunto un periodo all'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c. in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
La nuova formulazione del primo comma dell'art. 127-ter c.p.c. chiarisce che l'udienza destinata all'interrogatorio libero delle parti e la loro conciliazione non può essere sostituita dalla trattazione scritta. In questo contesto dovrebbero seguire anche l'eventuale rilievo d'ufficio di questioni e l'eccezionale modifica delle domande, eccezioni e conclusioni, conseguenti alle domande ed eccezioni del convenuto, e le eccezioni conseguenti a domande nuove.
Si può immaginare che dopo l'interrogatorio delle parti e l'eventuale rilievo d'ufficio di questioni o di istanze di autorizzazione alla modifica di domande, eccezioni o conclusioni già formulate, ove non sia necessaria l'assunzione di prove costituende, il giudice disponga la trattazione scritta con memorie successive nell'ambito delle quali svolgere tali attività di modifica e poi trarre le conclusioni; quindi, seguirebbe la decisione.
L'art. 127-ter c.p.c. non esclude che lo scambio di memorie possa essere più di uno, se funzionale alla più rapida conclusione della causa. Né questa possibilità sarebbe contraria allo spirito della Relazione illustrativa, che parte dall'idea dello snodo della discussione in più udienze; anzi, la sostituzione di parte dell'udienza di discussione con lo scambio di memorie potrebbe avere proprio lo scopo di contrarre i tempi di trattazione.
Questa possibilità potrebbe essere ancora più apprezzata nel procedimento di impugnativa dei licenziamenti accompagnati dalla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro disciplinata dall'art. 441-bis c.p.c.
Tali controversie si svolgono secondo il rito del lavoro, con alcune varianti. Oltre ad aver operato sulla struttura del rito base, con qualche ritocco (essenzialmente abbreviazione dei termini della fase introduttiva), il legislatore ha garantito l'accelerazione del procedimento con un escamotage organizzativo: ai sensi dell'art. 441-bis, comma 1 c.p.c., la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamentinelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice. Per assicurare questa trattazione prioritaria è stato introdotto l'art. 144 quinquies disp. att. c.p.c. secondo il quale sono il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario a favorire e verificare la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I bis del titolo IV del libro secondo del codice. Al fine di rendere effettiva questa verifica, in ciascun ufficio giudiziario sono compiute estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'art. 441-bis c.p.c., in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro. Di analoghe esigenze di celerità si dovrebbe tenere conto anche in appello e in Cassazione, dando quindi precedenza alle impugnative dei provvedimenti che decidano su provvedimenti relativi a licenziamenti, negando o concedendo la reintegrazione nel posto di lavoro.
Può essere difficile trovare spazio ravvicinato per un'udienza in presenza o con modalità audiovisiva. In questo caso, fermo restando quanto sopra detto, può essere utile la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note: è una valutazione da rimettere al giudice, che deve valutare cosa sia più conveniente per garantire la rapida conclusione del procedimento.
Conclusioni
Le nuove modalità alternative di svolgimento del procedimento o di parte di esso sono ormai una realtà. Se la modalità dell’udienza da remoto si può più facilmente inserire in un contesto sociale sempre più avvezzo allo smart working, più difficile è dare un senso all’udienza “cartolare”. Quest’ultima non sembrerebbe essere così utile nell’ambito del processo ordinario per le sue nuove modalità di svolgimento; più senso potrebbe avere nel procedimento semplificato e nel processo del lavoro, in particolare, in materia di impugnazione di licenziamenti accompagnati dalla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro. In questo tipo di cause la sostituzione dell’udienza in presenza con lo scambio di memorie potrebbe consentire di decidere in tempi rapidi: infatti, potrebbe essere difficile per il giudice fissare un’udienza a breve anche solo da remoto, soprattutto negli uffici giudiziari più affollati, dove il problema non è tanto lo spazio fisico per l’udienza, ma il numero di cause sul ruolo di ciascun giudice. Così almeno uno dei tre valori di chiovendiana memoria potrebbe essere salvaguardato: non oralità e immediatezza, intesa come contatto immediato con le parti, ma la concentrazione ed il rapido svolgimento del procedimento.
Riferimenti
Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023.
De Santis, La legislazione di emergenza per il contagio da covid-19: le misure per il processo civile, in Foro.it, 2020, V.
De Santis, I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del Lavoro, in Giur.it., 2023, 705 ss.
Farina - Panzarola, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in Judicium, 2020.
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Sommario
Premessa: l'origine della trattazione alternativa all'udienza pubblica
L'effettiva utilità della trattazione alternativa all'udienza pubblica nel processo ordinario e nel rito semplificato
La trattazione alternativa all'udienza di discussione nel rito del lavoro