Nulla la delibera assembleare assunta in assenza del socio

La Redazione
27 Novembre 2024

Il Tribunale di Napoli fornisce alcuni chiarimenti in materia di impugnazione di delibere assembleari, partendo dal presupposto che l'art. 2479-ter, comma 3, c.c., che annovera tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare quella in cui essa venga adottata in assenza assoluta di informazione, tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali.

In caso di impugnazione della delibera da parte di un socio che contesti la sua convocazione all'assemblea, incombe sulla società convenuta l'onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione. Grava sui soci l'onere di provare la non corrispondenza alla realtà del contenuto del verbale, oggetto di contestazione in sede di impugnazione; tale prova può essere raggiunta con ogni mezzo qualora il verbale non sia redatto da notaio, occorrendo altrimenti l'attivazione del procedimento per querela di falso.

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