Anche nelle società di persone l’azione individuale del socio presuppone un danno diretto

La Redazione
02 Gennaio 2025

Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, ribadendo che il fatto che a connotare le società di persone vi sia il regime di responsabilità solidale ed illimitata dei soci, dettata per le s.n.c. dall'art. 2291 c.c., non implica in modo del tutto automatico che, al cospetto di una condotta distrattiva posta in essere dall'amministratore, il socio abbia in via preventiva o "cautelativa" il diritto al risarcimento di un danno prospettato in termini ipotetici e futuri.

Anche nelle società di persone, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., e in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c., l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. Così non è nel caso di condotte distrattive o di indebita appropriazione di beni appartenenti alla società e, quindi, inevitabilmente al patrimonio della società, poiché tali condotte, ove provate, avrebbero come conseguenza un danno prodotto in via diretta nel patrimonio della società e, solo eventualmente di riflesso nel patrimonio del socio.

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