Misura cautelare del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.: per la Corte costituzionale è legittima
20 Dicembre 2024
Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 173 del 15 ottobre 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente orientato l'art. 282-ter c.p.p. così come novellato dalla legge 168/2023 (c.d. Riforma Roccella del Codice Rosso). Purtuttavia ha stabilito che: «La norma può essere (…) interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella “anche”, che vi figura a delimitare il comparativo “più gravi”. Se ne trae conferma dal raffronto con il penultimo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 282-ter c.p.p., laddove, per la differente ipotesi nella quale il controllo elettronico risulti impossibile per il diniego di consenso dell'indagato, quindi per un fatto a lui imputabile, si prevede l'applicazione incondizionata “di una misura più grave”. Pertanto, se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p.), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p.)». Il caso Una donna, incensurata e correttamente inserita nonché madre di due minori, è stata querelata dall'ex compagno, dalla di lui madre e dalla nuova fidanzata per atti e comportamenti sussumibili sotto la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. (stalking). Tutte le persone coinvolte nella vicenda abitano in un piccolo paese, dove le abitazioni sono assai vicine, così come lo sono i rispettivi luoghi di lavoro; vi è inoltre un'unica farmacia, municipio, ufficio postale e caserma dei Carabinieri. In più, la zona in cui l'indagata è residente non è coperta dalla rete mobile. La possibile violazione incolpevole del divieto di avvicinamento alla persona offesa, da cui l'indagata deve restare distante almeno 500 metri, è un'evenienza concreta in quanto la vita in questa piccola comunità avviene in spazi molto ristretti. La questione Il G.i.p. presso il Tribunale di Modena solleva questione di legittimità costituzionale della norma in esame in quanto, a suo avviso, risulta in contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione nella parte in cui impedisce al Giudice di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri, tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto, nonché impone al Giudice di stabilire misure aggiuntive quale il divieto di dimora anche nelle ipotesi in cui il braccialetto elettronico non sia applicabile per infattibilità tecnica del controllo remoto, ossia per circostanze non attribuibili all'indagato. La remissione alla Corte costituzionale avviene nei primi giorni di vigenza della nuova modalità di controllo, quando non vi era ancora una prassi consolidata di utilizzo dei dispositivi elettronici. Il Giudice remittente osserva che la non fattibilità tecnica del controllo mediante braccialetto elettronico, evento non sempre attribuibile al rifiuto dell'indagato di indossarlo ma anche a cause rispetto a cui la persona denunciata è incolpevole, comporterebbe necessariamente l'applicazione di una misura cautelare aggiuntiva e più grave, meccanismo che sarebbe anticostituzionale ove la cautela aggiuntiva risultasse nei fatti inutile o eccessiva. Il Giudice osserva ancora che la misura da poco novellata, se può risultare ragionevole per i grandi centri urbani, non risulta adatta alle piccole realtà in quanto negherebbe l'accesso dell'indagato a molti servizi essenziali. Di ciò la norma non tiene sufficiente conto, consentendo di modulare la distanza solo per motivi di lavoro o per esigenze abitative. Le soluzioni giuridiche La Corte costituzionale procede rammentando la storia della misura in esame e la finalità dalla stessa perseguita, che è quella di protezione della vittima dei reati di genere, per cui la tutela si declina in termini del tutto peculiari, ossia nella messa in sicurezza della vittima. Di conseguenza, il controllo di una persona che si ritiene pericolosa perché vi è probabilità che ripeterà reati della stessa specie, ossia reati violenti contro una vittima specifica, deve essere continuativo. Il Legislatore ha in passato sperimentato modalità tecnologiche di controllo per le misure cautelari; quindi, con la legge Roccella ha invertito il paradigma prescrivendo che il controllo elettronico sia la regola e non più l'eccezione. La Corte spiega la differenza tra il controllo unidirezionale adatto agli arresti domiciliari e quello bidirezionale, pensato per la misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. Il controllo bidirezionale, a differenza di quello unidirezionale, non allerta solo le Forze dell'Ordine ma anche la vittima del reato. La Corte osserva che la dedotta rigidità della misura evoca la propria giurisprudenza in materia di incostituzionalità delle misure cautelari automatiche. Peraltro il braccialetto elettronico non è una misura cautelare, bensì solo una modalità di controllo. Il divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter c.p.p. è misura poco invasiva, che manifesta un buon bilanciamento tra le garanzie di libertà di movimento dell'individuo e la tutela della vittima. Il braccialetto è uno strumento poco pesante, applicato alla caviglia e quindi facilmente occultabile, che non impedisce a chi lo indossa di svolgere le proprie ordinarie attività, purché non si avvicini alla persona offesa. E del resto la vittima di reato deve avere lo spazio sufficiente per sentirsi sicura, trovar riparo o chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine in ipotesi di nuove aggressioni. 500 metri sono una distanza adeguata a rendere concreta tale tutela e non eccessiva per chi subisce la limitazione. Del resto, non solo il Legislatore interno ma anche quello sovranazionale hanno sempre indicato la sicurezza della vittima quale priorità assoluta, ossia un risultato da raggiungersi ponendo anche limitazioni alla libertà personale della persona indagata. Sulla non fattibilità tecnica del controllo remoto la Corte apre a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Tale ostacolo non deve diventare afflittivo per una persona che non ne è responsabile. La Corte distingue tra due ipotesi. La prima è quella per cui il braccialetto elettronico non venga applicato per il mancato consenso dell'indagato; e allora appare ragionevole onerare il cautelato di una misura più restrittiva. La seconda è quella in cui la non fattibilità tecnica riguardi circostanze oggettive, quali la non copertura della rete, e allora la norma dovrà essere interpretata nel senso che la misura additiva potrà essere più grave (ad esempio, il divieto di dimora) ma anche più lieve (ad esempio, l'obbligo di presentazione alla PG) a seconda delle circostanze concrete. Osservazioni La Corte costituzionale, quale Giudice delle leggi, non poteva all'evidenza entrare nell'opportunità delle scelte legislative e si è limitata a valutarne la ragionevolezza. Vero è che l'applicazione del braccialetto elettronico, se da un canto è di indubbio ausilio alle Forze dell'Ordine nel controllo del rispetto delle prescrizioni connesse alle misure cautelari, dall'altro sta evidenziando molteplici problemi tecnici che rendono i dispositivi non sempre adatti allo scopo. Si saluta quindi con favore la pronuncia che consentirà, d'ora in poi, ai Giudici di valutare caso per caso se aggravare o meno una misura che, per i motivi più disparati, non è controllabile telematicamente. La Corte prende in considerazione solo un'ipotesi di non fattibilità oggettiva che è la mancanza di rete cellulare; ma a ben vedere si evidenziano anche altre ipotesi di non fattibilità, indipendenti dalla volontà della persona sottoposta a misura. Ci si riferisce, in particolar modo, ai dispositivi dati in dotazione a persone offese che condividono con l'indagato i servizi a supporto dell'insediamento urbano. L'Italia è un Paese dove la popolazione è distribuita in molti piccoli Comuni, più che in grandi metropoli. Il rilievo del G.i.p. di Modena coglie quindi nel segno quando lamenta le criticità del controllo elettronico nei piccoli centri. I dispositivi hanno un tempo di latenza che riduce di molto i casi di allarme infondato; nonostante ciò, non sempre un'attivazione indica la violazione di una misura e tali inutili allarmi possono risultare, nell'ambito di una singola applicazione, quotidiani. Ciò potrebbe dissuadere la persona offesa a utilizzare il dispositivo o a revocare il primitivo consenso, perché magari lo stesso suona nel cuore della notte o a ripetizione durante il giorno ma a tale allarme non corrisponde alcun pericolo. Da ultimo, i dispositivi funzionano come i telefoni cellulari, quindi vanno tenuti in carica e periodicamente aggiornati. Non sempre le dotazioni fornite sono correttamente funzionanti; talora capita che le batterie siano vecchie o inefficienti, costringendo così chi le detiene a continue ricariche e quindi alla dipendenza dalla rete elettrica. I temi, insomma, dell'automaticità del controllo mediante braccialetto elettronico e della modulazione della misura cautelare in sua assenza permangono attuali, ma verosimilmente il piano di discussione sarà quello delle decisioni del merito. Bussole di inquadramento |