Qual è l’onere probatorio esistente in capo al richiedente la protezione internazionale ai fini della dimostrazione della convivenza more uxorio?
27 Dicembre 2024
Massima Nella concessione della protezione internazionale speciale o complementare, va attribuita rilevanza alla convivenza more uxorio, integrando la stessa la sussistenza di vincoli familiari cui la normativa, nel testo previgente alla riforma, fa riferimento ai fini del riconoscimento del beneficio. La dimostrazione circa l'effettività di tale situazione di fatto potrà essere data dal richiedente con ogni mezzo, spettando all'Autorità giudiziaria verificare se, alla luce dei vari elementi forniti, possa dirsi raggiunta la prova circa l'esistenza di legami familiari da tutelare. Il caso Con apposito ricorso, l'istante – cittadino della Nigeria - impugnava innanzi al Tribunale di Roma il provvedimento reso dalla commissione territoriale con il quale la domanda di concessione della protezione internazionale da lui formulata era stata considerata inammissibile. A fondamento della proposta impugnazione il ricorrente adduceva l'erroneità del citato provvedimento nella parte in cui non era stato riconosciuto il suo inserimento sociale sul territorio italiano derivante, tra le altre cose, dall'esistenza di un vincolo familiare da tutelare ai sensi dell'art. 19 del T.U.I. nel testo previgente. Il Tribunale di Roma rigettava la proposta impugnazione per non aver il ricorrente adeguatamente provato il suo inserimento sul territorio italiano, escludendo valenza alla convivenza more uxorio addotta dall'istante, situazione rispetto alla quale, peraltro, non era stata fornita – a dire del Tribunale adito - una prova idonea a dimostrarne l'esistenza. Più nello specifico, per il Tribunale l'unico documento da cui poter desumere validi elementi di prova sarebbe stato l'eventuale patto di convivenza eventualmente intercorso tra le parti, non potendo, a suo dire, attribuirsi valenza né alle risultanze del certificato di residenza versato in atto, né alla dichiarazione a firma dalla convivente volta a confermare l'esistenza del citato legame. Avverso tale pronuncia, l'istante proponeva ricorso per cassazione nell'ambito del quale censurava l'impugnato provvedimento ritenendolo ingiusto per la violazione di una pluralità di norme tra cui l'art. 8 CEDU, l'art. 7 della Carta di Nizza, gli artt. 2,29 e 31 della Cost., l'art. 5, comma 6 e l'art. 19, comma 1 e 1.1. del TUI e l'art. 32, comma 3 del d. lgs. n. 25/2008. In particolare, per l'istante l'inidoneità della documentazione esibita in primo grado era sintomo della volontà del Tribunale di accogliere una nozione di famiglia non corrispondente a quella contenuta nell'art. 8 CEDU, ossia limitata a quella fondata sul matrimonio e, dunque, facilmente dimostrabile in via documentale, escludendo rilevanza, invece, ai legami sentimentali di fatto in cui le parti convivono al difuori dal matrimonio, soprattutto per il caso in cui da tale legame non sia derivata la nascita di figli. La Corte di Cassazione ha accolto il proposto ricorso, pur con una motivazione che si è discostata in parte dalle doglianze espresse dal ricorrente, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione al fine di riesaminare la questione alla luce dei principi espressi e per la decisione sulle spese di causa. La questione La pronuncia in commento consente di esaminare in maniera più approfondita non solo quale sia la portata del concetto di legame familiare richiesto dalla normativa ai fini della concessione della protezione speciale o concorrente, ma soprattutto di verificare l’entità dell’onere probatorio esistente in capo alla parte ricorrente, in presenza di legami familiari fondati su situazioni di fatto. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte di Cassazione, nell'esaminare l'impugnazione proposta dall'istante avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma con la quale è stato negato il riconoscimento della protezione speciale o complementare, ha avuto modo innanzitutto di ribadire l'orientamento in precedenza espresso, secondo cui la sussistenza del requisito del vincolo familiare rappresenta un aspetto del tutto autonomo e, comunque, sufficiente a pervenire al riconoscimento della chiesta protezione, non essendo necessario che lo stesso sia accompagnato dall'inserimento socio – lavorativo del richiedente (Cass. 30736/2023). Per i giudici di legittimità, inoltre, i legami di fatto integrano quei “legami familiari ” che la normativa ha inteso valorizzare, rientrando gli stessi a pieno titolo tra le fattispecie meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 19 del TUI, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. Punto cruciale della decisione impugnata, su cui si è incentrato l'esame della Corte è, invece, la valutazione del quadro probatorio offerto dal ricorrente e ritenuto insufficiente dal Tribunale di Roma ai fini della concessione della chiesta protezione sussidiaria o complementare. Ebbene, sul punto la Corte ha confermato, analogamente a quanto sostenuto in primo grado, l'irrilevanza, ai fini della prova del legame in questione, del certificato di residenza o dello stato di famiglia, che, ai sensi dell'art. 33, d.P.R. n. 223/1989, non può avere la funzione di dimostrare situazioni ulteriori rispetto all'oggetto specifico della dichiarazione anagrafica in esso contenuta. Per la Corte, tuttavia, il limitato valore probatorio della certificazione in esame non avrebbe dovuto condurre ad escludere radicalmente la possibilità di ricavarne dal suo contenuto idonei indizi circa la sussistenza della dedotta convivenza di fatto, trattandosi di elementi che se posti in relazione a quelli ulteriori eventualmente acquisiti in giudizio, ben avrebbero potuto portare a fornire un esaustivo quadro probatorio. In sostanza per la Corte il Tribunale non avrebbe dovuto escludere rilevanza alla citata certificazione anagrafica in atti, ma avrebbe dovuto valutarne il suo contenuto ponendolo in relazione alla dichiarazione a firma della compagna del ricorrente, pure esibita in giudizio, poiché la loro valutazione congiunta ben avrebbe potuto integrare il quadro probatorio fornito e giungere a dare la prova della sussistenza di una situazione difficilmente dimostrabile quali sono i legami familiari di fatto, pur idonei ai fini della concessione della protezione richiesta. Per tale ragione la Corte ha rimesso il giudizio al Tribunale di Roma, affinché in diversa composizione e alla luce delle indicazioni offerte, proceda all'esame della richiesta di concessione della protezione internazionale. Osservazioni La pronuncia in esame appare di grande interesse in quanto si occupa di fornire delle indicazioni precise in tema di onere probatorio con riferimento alla materia della protezione internazionale speciale o complementare allorché la richiesta sia stata formulata in assenza di situazioni documentali poiché finalizzata a tutelare legami familiari derivanti da rapporti di fatto, come tali difficilmente dimostrabili a maggior ragione quando, come nel caso di specie, vi sia l'assenza di figli comuni della coppia. Sul punto appare importante evidenziare che la pronuncia in esame è riferita alla disciplina esistente in tema di protezione sussidiaria o complementare prima della riforma introdotta dal d.l. n. 20/2023, pur se la rilevanza della questione non è venuta meno in considerazione delle novità introdotte dal nuovo testo normativo e nonostante l'abrogazione del terzo e del quarto periodo del comma 1.1. del TU286/1998 espressamente finalizzati alla tutela della vita privata e familiare. In realtà, l'esame complessivo della materia della protezione sussidiaria o complementare porta a ritenere ancora esistente tale tipo di tutela poiché la protezione della vita privata e familiare costituisce un diritto che non può dirsi abrogato per effetto delle modifiche normative da ultimo intervenute, né abrogabile trattandosi di un principio richiamato nella Convenzione dei diritti dell'uomo, a cui il meccanismo di raccordo contenuto all'art. 117 Cost. ne ha attribuito valenza costituzionale, oltre che facente ancora parte dell'ambito di applicazione del TU 286/1998 per effetto del richiamo contenuto all'art. 5 che non è stato modificato. L'interpretazione innanzi espressa è stata da ultimo oggetto di una specifica pronuncia della giurisprudenza di merito nel cui ambito è stata riconosciuta ad un richiedente la protezione speciale prevista dall'art. 19 del TUI volta alla tutela della vita privata e familiare, trattandosi di una protezione ancora esistente nel nostro ordinamento pur a seguito della eliminazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19 del TUI in conseguenza del rinvio all'art. 5 comma 6 il quale impone il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali, tra cui vi rientra il diritto al rispetto della vita familiare e privata riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Trib. Reggio Calabria 22 ottobre 2024). |