Deposito telematico: dal 30 dicembre 2024 novità nel PPTFonte: DM 27 dicembre 2024 n. 206
31 Dicembre 2024
Il provvedimento, che contiene novità molto rilevanti nel percorso verso la piena istituzionalizzazione del processo penale telematico, entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, cioè il 30 dicembre 2024 (art. 2, comma 2, d.m. n. 206/2024). All'art. 1, comma 1, il decreto ministeriale stabilisce la regola generale, che opera salvo quanto disposto dai successivi commi 2, 3, 4 della stessa norma: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste in memoria da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni al luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. nei seguenti uffici penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la Corte d'appello, limitatamente al procedimento di avocazione”. Rispetto a questa regola, però, sono previste rilevanti deroghe, con la istituzione di un regime di “doppio binario”: Con l'art. 1, comma 2, infatti, è previsto un meccanismo di doppio binario che opererà fino al 31 dicembre 2025 nei seguenti uffici: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; In tali uffici, “Il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti richiesti e memorie […] può avere luogo anche con modalità non telematiche”. Il doppio binario, cioè la possibilità del deposito con modalità non telematiche da parte dei soggetti abilitati interni, tuttavia, non opera per gli atti, documenti e richieste che riguardano: - i procedimenti di cui al libro V, titolo IX (udienza preliminare); - i procedimenti di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta, procedimento per decreto, sospensione del procedimento con messa alla prova) - i procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. - i procedimenti di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. All'art. 1, comma 3, è poi previsto che un sistema di doppio binario fino al 31 dicembre 2025 anche negli uffici giudiziari: c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; La possibilità dell'impiego della modalità non telematica, però, riguarda soltanto il deposito, sia da parte dei soggetti abilitati interni, sia da parte dei soggetti abilitati esterni di atti documenti e richieste e memorie nei procedimenti regolati dal libro IV c.p.p. (misure cautelari) e in quelli relativi all'impugnazione in materia di sequestro probatorio. Ne consegue che, per l'udienza preliminare e il giudizio di primo grado innanzi al tribunale, è stato previsto l'obbligo di deposito di tutti gli atti esclusivamente con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2025, salvo che nei procedimenti regolati da libro IV c.p.p. (procedimenti cautelari) e in quelli relativi all'impugnazione in materia di sequestro probatorio. All'art. 1, comma 4, quindi, è previsto che fino al 31 marzo 2025 può avere luogo con modalità non telematica: - l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.; - il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV c.p.p. (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato). Provando a sintetizzare: - per il giudizio abbreviato, il giudizio immediato e il giudizio direttissimo (e le iscrizioni delle notizie di reato), il regime transitorio e il doppio binario proseguiranno fino al 31 marzo 2025; - per le misure cautelari e le impugnazioni dei sequestri probatori il doppio binario proseguirà fino al 31 dicembre 2025; - per tutto il resto invece - udienza preliminare e giudizio di primo grado innanzi al tribunale, patteggiamento, decreto penale e MAP - vi è l'obbligo di deposito di tutti gli atti esclusivamente con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2025. |