Immagini pubblicate sui social dai genitori del minore, quali limiti?
31 Dicembre 2024
Non potrà essere pubblicata sui social alcuna immagine (o video) ritraente il figlio, senza il consenso di entrambi i genitori, neppure se il figlio minore venga fotografato o ripreso di schiena, o solo parzialmente, quando il contesto e le persone ritratte conducono all'evidente identificazione del medesimo. Il diritto a impedire la diffusione di tale tipo di immagine richiede, quale presupposto indiscutibile, la riconoscibilità dell'aspetto della persona ritratta. Per converso, i genitori che sono d'accordo tra loro possono pubblicare foto e video dei figli e ciò senza che ci sia bisogno del loro consenso, sino a che i medesimi non abbiano compiuto i quattordici anni. A riguardo, con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adattato la normativa nazionale al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) europeo UE 679/2016 è stato previsto l'art. 2-quinques, comma 1, che richiede il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni per il trattamento dei dati personali e, quindi, anche per l'utilizzo della propria immagine. Prima dei quattordici anni il trattamento dei dati personali del minore è lecito a condizione che il consenso sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale, con la conseguenza che l'accordo genitoriale è, in tal caso, determinante: i genitori del minore possono lecitamente pubblicare le sue foto, come detto, anche in caso di dissenso del figlio. Ai sensi dei combinati art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 legge 633/1941 sul diritto d'autore, infatti, oggetto della tutela è l'interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente senza il di lui consenso ovvero, in caso di minori di quattordici anni, senza il consenso dei genitori. Nello specifico, l'art. 96 della suddetta legge, impedisce che l'immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso della stessa, così stabilendo che il primo paletto è rappresentato dalla volontà del soggetto tutelato. La riforma Cartabia, all'art. 145 c.c., prevede l'intervento del giudice in caso di disaccordo tra i genitori e il diritto dei figli di essere ascoltati in ogni caso che li riguarda, qualora abbiano compiuto i dodici anni, o anche al di sotto di tale età, ove siano capaci di discernimento. Qualora, nonostante il dissenso espresso, le foto o i video venissero pubblicati ugualmente, al genitore contrario non resta che ricorrere al Giudice per chiedere un immediato ordine di inibitoria e di cancellazione dei contenuti dalla rete, con un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ovvero, in caso di genitori separati o divorziati, con un ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., in seno alle controversie tra i genitori sull'esercizio della responsabilità e delle modalità di affidamento. In tale sede, il giudice potrà ricorrere all'art. 614-bis c.p.c., condannando il genitore inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione commessa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord., 21 agosto 2024, n. 23018) si è recentemente pronunciata sul punto, ribadendo che la tutela dell'immagine del minore costituisce un interesse primario del fanciullo, in quanto l'immagine è un elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, e come tale riconoscibile. Sulla scorta di tale principio, in casi di abuso dell'immagine di un minore, l'accertamento dell'illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno, a condizione che sia accertata l'effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell'immagine. |