Tributario

Lo scostamento dagli studi di settore non fonda l'avviso di accertamento

La Redazione
09 Gennaio 2025

In materia tributaria, un avviso di accertamento, fondato esclusivamente sul mero scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore, non può ritenersi legittimo, atteso che i dati e le informazioni, risultanti dagli studi di settore rappresentano un semplice indizio non avendo caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, poiché è inesistente qualsiasi riferimento alla situazione fattuale, essendo basato sull'incongruità dei ricavi calcolati per l'anno accertato rispetto allo studio parametrico e sull'antieconomicità aziendale, presi a riferimento della presunta evasione. 

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso per il periodo di imposta 2014 in relazione all'avvenuta notifica del 3 dicembre 2019 dell'avviso di accertamento n. (omissis) con il quale era stato accertato maggior reddito nella misura di euro 145017,00 a seguito di una ricostruzione induttiva dei ricavi da parte dell'Ufficio. La società, alla data 31 dicembre 2014 risultava composta da (omissis) SRL (quota pari al 49%), (omissis) (quota pari al 30%) e (omissis) (quota pari al 21%), e, in ragione della ritenuta sussistenza della ristretta base societaria, si legittimava la presunzione di attribuzione e distribuzione ai soci degli utili extrabilancio conseguiti e accertati e il conseguente onere della prova contraria in capo al contribuente.

La CGT I di Bergamo aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l'avviso di accertamento.

Con l'appello, l'Ufficio eccepiva l'esistenza dell'accertamento emesso in capo alla società, l'esistenza della nullità della notifica dell'atto impugnato ed infine la violazione dei principi in ordine all'onere della prova. Il contribuente contestava la tesi dell'Ufficio ritenendo illegittima la pretesa erariale e produceva, agli atti del giudizio, una sentenza emessa dalla stessa Corte, riguardante la stessa materia della distribuzione degli utili derivanti da accertamento basato su studi di settore e relativo a società a base citata sociale (CGT II Lombardia, sez. XXVI, 1° agosto 2023, n. 2458).

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza 3 dicembre 2024, n. 3156 ha messo in evidenza la mancata correttezza dell'operato dell'Ufficio e, alla luce del giudicato esterno sopra citato, ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio e confermato la sentenza impugnata.  

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