Legge di Bilancio 2025: le modifiche introdotte alla disciplina dei periodi di attività venatoriaFonte: L. 30 dicembre 2024 n. 207
08 Gennaio 2025
L'art.1, comma 551, della Legge di Bilancio 2025 (Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992), ha modificato i commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come segue: - il comma 1, che disciplina le tipologie di esemplari di fauna selvatica che possono essere abbattute e le individua per specie di appartenenza, è integrato con un periodo che specifica che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria; - il comma 2 dell'art. 18, che reca disposizioni in materia di calendario regionale venatorio, è integrato con la precisazione che nel calendario regionale venatorio è inserito anche l'orario giornaliero dell'attività venatoria; - il comma 3, che disciplina l'elenco delle specie cacciabili, è modificato nel senso che stabilisce che, nelle ipotesi di variazioni del predetto elenco, sia acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), così che è stato eliminato il riferimento al soppresso Istituto nazionale della fauna selvatica. - il comma 4, in materia di impugnazione del calendario venatorio, viene sostituito prevedendosi quanto segue: il termine di impugnazione del calendario venatorio è ridotto da 60 giorni a 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio; in caso di impugnazione del calendario venatorio ove sia accolta la domanda cautelare e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito è consentita l'attività venatoria e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicatoda ogni regione. |