La nuova formulazione dell’art. 557 c.p.c. a seguito del c.d. Correttivo Cartabia
09 Gennaio 2025
Premessa: il quadro normativo Il d.lgs. n. 164/2024, recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149», pur traducendosi, in buona parte, in una serie di interventi costituenti «per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza» (si veda la Relazione Illustrativa al provvedimento normativo in questione), non manca di alcune previsioni idonee a produrre un certo impatto, tanto sul processo di cognizione, quanto su quello esecutivo. Di particolare interesse, specificatamente per le loro ricadute sulle procedure di espropriazione immobiliare, risultano le modifiche introdotte con riguardo all'art. 557 c.p.c. (in tema di deposito dell'atto di pignoramento) e con riguardo all'art. 587 c.p.c. (laddove estende la decadenza dell'aggiudicatario anche all'ipotesi di mancata dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 585 c.p.c.). Non trascurabili, per il loro impatto sulla attività espropriativa, sono anche alcune delle modifiche concernenti le disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile, quali le diverse novità apportate al testo dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., nonché la modifica apportata all'art. 181 c.p.c. Appare allora utile, con il presente approfondimento, soffermarsi brevemente sulla nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c., in tema di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare. La formulazione dell'art. 557 c.p.c. prima delle modifiche da ultimo apportate ad opera del d.lgs. n. 164/2024 Un elemento di sicuro interesse, sul quale val la pena soffermarsi nel presente Focus, è costituito dal novellato testo dell'art. 557 c.p.c. La disposizione in questione disciplina la modalità di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva di espropriazione immobiliare. Nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024 la norma, rubricata come «deposito dell'atto di pignoramento», si articolava in tre commi:
Da tale ultima previsione discendeva l'effetto che, in caso di mancata o ritardata iscrizione a ruolo della procedura, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto dichiarare, anche d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento. Peraltro, nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del pignoramento, il giudice dell'esecuzione ben avrebbe potuto conoscere della procedura in questione ed esprimersi sulla inefficacia della stessa in presenza di iscrizione a ruolo effettuata dal debitore ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c. Era discusso, poi, se la sanzione della inefficacia del pignoramento dovesse conseguire unicamente dalla mancata o ritardata iscrizione a ruolo, ovvero anche dalla incompletezza della documentazione depositata (si era posto, così, il problema di quali conseguenze attribuire all'omesso deposito di attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati in sede di iscrizione a ruolo, con esiti non sempre univoci in giurisprudenza). Sotto la vigenza di tale formulazione dell'art. 557 c.p.c., era inoltre controverso quali effetti dovessero conseguire dal mancato deposito, entro quindici giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento, della nota di trascrizione del pignoramento. Militava per la non necessità di osservare un tale stringente termine la testuale formulazione del terzo comma dell'art. 557 c.p.c., il quale, nel sancire una espressa ipotesi di inefficacia del pignoramento, ricollegava la stessa, come esposto in precedenza, al mancato deposito «dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto» e non anche al mancato deposito della nota di trascrizione. Non mancavano, tuttavia, diverse posizioni di segno contrario, stando alle quali il deposito della nota di trascrizione dovesse avvenire entro 15 giorni dalla restituzione dell'atto notificato (la stessa Corte di Cassazione, sia pure con un obiter dictum, sembrava aver preso posizione in merito al necessario tempestivo deposito della nota di trascrizione – Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2016, n. 4751 – e in termini analoghi si erano espresse, in modo esplicito, alcune corti di merito – si cita, a riguardo, Trib. Salerno, sez. III, 12 dicembre 2019). Una rigidità che, se appariva giustificata nel caso di trascrizione richiesta dall'ufficiale giudiziario (a norma del secondo comma dell'art. 555 c.p.c.), sollevava non pochi problemi nel caso di trascrizione richiesta direttamente dal creditore procedente, come espressamente consentito a norma del terzo comma dell'art. 555 c.p.c. Si osservava come, in quest'ultimo caso, un termine così stringente ponesse difficoltà difficilmente superabili per il creditore procedente, rendendo nella sostanza pressoché impossibile disporre del duplicato della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla restituzione del pignoramento ad opera dell'ufficiale giudiziario. Tali considerazioni avevano pertanto condotto molte Corti di merito a valorizzare il contenuto letterale dell'ultimo comma dell'art. 557 c.p.c., preferendo la tesi della non necessità, ai fini della efficacia del pignoramento, del tempestivo deposito della nota di trascrizione (fra le molte pronunce, si vedano Trib. Napoli, sez. XIV, 31 ottobre 2019; Trib. Bari, 1° luglio 2019). La novellata formulazione dell'art. 557 c.p.c. Il Correttivo Cartabia interviene sul secondo e sul terzo comma dell'art. 557 c.p.c. Si tratta di un intervento che, stando a quanto è possibile evincere dalla Relazione Illustrativa al provvedimento di riforma, non mirava ad apportare modifiche significative alla previgente formulazione della norma, né a dirimere problemi interpretativi posti da parte della giurisprudenza o della dottrina. Ciò nonostante, l'intervento modificativo, per come congegnato, finisce per avere un certo impatto sulla portata precettiva della norma. La finalità perseguita dal legislatore delegato sembra essere principalmente quella di eliminare qualsiasi riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, da ritenersi ormai inutile. Per ottenere tale risultato, il d.lgs. n 164/2024 prevede una modifica della formulazione del comma 2 dell'art. 557 c.p.c. (espungendo qualsiasi riferimento alla nota di iscrizione a ruolo ed inserendo già in questo comma la previsione della inefficacia del pignoramento derivante dall'omesso deposito, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, di «copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione») ed una espunzione dal terzo comma della norma, del suo ultimo periodo, laddove prevedeva la perdita di efficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie «dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto». Un intervento, quello appena menzionato, all'apparenza e forse anche nelle intenzioni, poco più che di maquillage e che, tuttavia, rischia di produrre effetti di non poco conto sulla questione, alla quale si è fatto poc'anzi cenno, concernente la necessità o meno del tempestivo deposito (entro quindici giorni dalla restituzione del pignoramento) del duplicato della nota di trascrizione del pignoramento. Poiché, infatti, il novellato secondo comma dell'art. 557 c.p.c. ricollega la perdita di efficacia del pignoramento al mancato deposito di «copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione» e poiché è venuta meno la previgente previsione, contenuta nel terzo comma della norma, che collegava la perdita di efficacia del pignoramento al mancato deposito «dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto» e non anche della nota di trascrizione, parrebbe allo stato venuto meno qualsiasi appiglio letterale che consenta di ritenere non necessario il deposito della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla consegna del pignoramento al creditore procedente. Una soluzione interpretativa, quella da ultimo prospettata, che appare tuttavia irragionevole, come in precedenza segnalato, quanto meno ogni qual volta alla richiesta di trascrizione del pignoramento provveda il creditore procedente stesso, una volta ricevuta la consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, dal momento che è ben difficile, in concreto, che il creditore procedente possa adempiere tempestivamente ad un tale deposito. Una possibile soluzione interpretativa, allora, è quella di valorizzare l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 557 c.p.c. (laddove afferma che «nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari») per ritenere che nel caso di trascrizione richiesta dal creditore procedente a norma del terzo comma dell'art. 555 c.p.c. il deposito della nota di trascrizione sia svincolato dallo stringente termine di quindici giorni dalla restituzione del pignoramento, incombendo sul creditore unicamente l'onere di provvedere al deposito della nota «appena restituitagli dal conservatore», ferma restando la necessità che il giudice dell'esecuzione disponga di un tale necessario riscontro al momento in cui provvede sulla vendita. Riferimenti Utili per orientarsi sulle questioni trattate nel presente Focus sono:
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