Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale

La Redazione
14 Gennaio 2025

I genitori di una minore chiedevano il risarcimento danni ad un condominio, custode di un tratto di strada presso il quale la bambina era caduta procurandosi una frattura. Si costituiva il condominio che chiamava in causa la propria società assicurativa, chiedendo di essere manlevato dalla stessa. L'assicurazione rimaneva contumace e sostanzialmente inerte, sebbene il condominio avesse diligentemente e tempestivamente denunciato il sinistro, addivenendo ad un accordo transattivo con gli attori solo dopo cinque anni di causa, in base al quale le parti chiedevano al giudice di merito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Dopo aver accertato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti in corso di causa, il giudice di merito ha precisato che la cessata materia del contendere non implica l'automatica compensazione delle spese, ma impone che la regolazione di queste venga effettuata secondo il principio della "soccombenza virtuale", laddove le parti lo richiedano (v. Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271), ossia valutando le «probabilità normali di accoglimento della domanda … basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito» (v. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1981, n. 4889; conf. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234).  Nel caso di specie, considerato che la compagnia assicurativa, pur avendo tutti gli elementi per poter definire la pratica, non formulava alcuna proposta transattiva, come dichiarato da entrambe le parti costituite, addivenendo ad un accordo solo a giudizio avviato e ben oltre 5 anni dopo la detta denuncia, costringendo l'assicurato a sostenere i costi necessari per una difesa tecnica in giudizio e ferma restando la pacifica operatività della polizza, il giudice ha condannato l'assicurazione a rifondere le spese processuali al condominio.

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