Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Dicembre 2024: accordi di ristrutturazione, inadempimento del sindaco, insinuazione al passivo dello studio associato

La Redazione
14 Gennaio 2025

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l’altro, di effetti dell’accordo di ristrutturazione del debito sulla confisca per equivalente, factoring ed esenzione da revocatoria, eccezione di inadempimento al sindaco-creditore, contestazione tardive del creditore, responsabilità da bancarotta documentale per l’amministratore giudiziario, insinuazione al passivo da parte di uno studio associato, accordi di ristrutturazione dei debiti, consecuzione di procedure tra amministrazione straordinaria e amministrazione giudiziaria, contestazione del diritto di voto del creditore nel concordato preventivo.

Effetti dell'accordo di ristrutturazione del debito tributario sulla confisca per equivalente

Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2024 (ud. 19 settembre 2024), n. 44519

L'accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis l. fall., incidendo direttamente sul quantum della somma di denaro dovuta all'Amministrazione finanziaria per l'Iva non versata, che costituisce il profitto del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, esplica necessariamente i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto di tale reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell'ammontare del quantum del profitto del reato e, con esso, della somma da assoggettare a confisca, quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all'attuale debito tributario da estinguere (che costituisce il profitto del reato).

Factoring ed esenzione da revocatoria

Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31652

In tema di factoring, l'esenzione da revocatoria stabilita dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, art. 6, primo comma, riguarda solo i pagamenti ordinari compiuti dal debitore ceduto al cessionario nell'ambito del contratto, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., e non anche gli atti solutori anomali, di cui al primo comma, n. 2), dello stesso art. 67 legge fall.

Onere della prova in capo al sindaco-creditore in caso di eccezione di inadempimento del curatore

Cass. civ. sez. I, 10 dicembre 2024, n. 31753

Nel giudizio di verificazione conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista (come il sindaco della società poi fallita) al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, resta a carico del professionista l'onere di dimostrare, a fronte dell'eccezione di inadempimento svolta dal curatore, di aver, invece, esattamente adempiuto per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.). I sindaci, in effetti, non esauriscono l'adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

Ammissione al passivo, preclusioni processuali e inammissibilità della contestazione tardiva del titolo

Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2024, n. 31689

Il creditore che abbia chiesto all'ammissione al passivo tout court, senza sollevare la questione della mancanza del titolo in originale e confidando che i documenti prodotti in giudizio fossero comunque idonei a provare il proprio credito, non può, tardivamente, sollevare tale questione nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall., chiedendo, inammissibilmente, una rimessione in termini in violazione delle preclusioni di cui all'art. 99 l. fall.

L'amministratore giudiziario non risponde della bancarotta fraudolenta documentale

Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2024 (ud. 11 novembre 2024), n. 46994

Soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro.

Insinuazione al passivo da parte di uno studio associato e privilegio professionale

Cass. civ, sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34044

In caso di proposizione della domanda d'insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., la “connotazione personale” della prestazione del singolo professionista deve sussistere sin dal momento dell'instaurazione del rapporto professionale (dovendo tale profilo appartenere al programma negoziale) e deve persistere – e quindi essere parimenti provata – non solo in relazione al concreto svolgimento della prestazione, ovvero alla sua esecuzione, ma anche all'imputazione della relativa remunerazione.

Applicabilità delle modifiche alla l. n. 3/2012 alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020

Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34133

Ai sensi dell'art. 4-ter, secondo comma, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176 del 2020, le modificazioni apportate alla legge n. 3 del 2012 si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020. Tuttavia, la possibilità, accordata al debitore dal successivo terzo comma, di presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere esercitata solo “fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3”, sicché, ove tale udienza sia stata già tenuta, la presentazione di detta istanza non è ammissibile.

Consecuzione di procedure tra amministrazione straordinaria e amministrazione giudiziaria

Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34266

Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003).

Il disposto dell'art. 111, comma 2, l. fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso.

ADR: il debitore non può presentare domanda di omologazione prima del decorso dei 90 giorni per l'adesione dell'amministrazione finanziaria

Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377

La domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione – anche quando preveda una transazione fiscale ed eventuale cram down – deve necessariamente essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale (90 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese), e con i tempi di opposizione, che l'art. 182-bis, quarto comma, fa decorrere dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese.

Contestazioni del diritto di voto del creditore nel concordato preventivo

Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34372

In assenza di domanda, da parte del debitore o di creditori concorrenti, con cui venga contestata la legittimazione di un creditore all'espressione del diritto di voto alla proposta di concordato preventivo nel corso dell'adunanza, a termini di cui all'art. 175 l. fall., non vi è luogo all'emissione da parte del giudice delegato del provvedimento di ammissione provvisoria al voto, tanto meno quale atto pregiudiziale e necessariamente distinto, essendo presupposto per l'emissione di siffatto provvedimento la formalizzazione di specifica istanza di parte nel corso dell'adunanza stessa.

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