Eccezionalità dell’istituto della proroga contrattuale

Redazione Scientifica
14 Gennaio 2025

La proroga del contratto è un istituto eccezionale, che sottende il riscontro di una utilità, per il mercato, della permanenza del diritto esclusivo del gestore (fattispecie relativa ad un'istanza di proroga del servizio di TPL ai sensi del Regolamento UE 1370/2007 e dell'art. 24, comma 5 bis, d.l. 4/2022)

Il collegio ricorda che tutte le proroghe degli affidamenti di servizi (sia quella di matrice europea sia quella di origine italiana) sono eccezionali, in quanto chiudono il mercato alla concorrenza e rinforzano la posizione del gestore uscente. A questo fine, si può richiamare il Considerando n. 15 del Regolamento 1370/2007, alla luce del quale occorre interpretare non solo l'art. 4, par. 4, del medesimo Regolamento, ma anche l'art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/2022 (che estende la proroga già prevista dall'art. 4, par. 4, Regolamento CE 1370/2007 anche al caso in cui il gestore di pubblici servizi di trasporto pubblico locale si vincoli a effettuare significativi investimenti orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore alla scadenza dell'affidamento), che richiama la prima norma: «I contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato per un periodo più lungo del necessario, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della concorrenza. Per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la qualità dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata. Il rinnovo di tali contratti potrebbe essere soggetto a un riscontro positivo da parte degli utenti. In tale contesto, è necessario prevedere la possibilità di prorogare i contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà della loro durata iniziale quando l'operatore di servizio pubblico debba effettuare investimenti in beni aventi una durata di ammortamento eccezionale e, in ragione delle loro caratteristiche e limiti particolari, nel caso delle regioni ultraperiferiche quali specificate nell'articolo 299 del trattato. Inoltre, qualora un operatore di servizio pubblico effettui investimenti in infrastrutture o in materiale rotabile e veicoli che abbiano carattere eccezionale, nel senso che implicano entrambi un alto valore di fondi, e a condizione che il contratto sia aggiudicato dopo un'equa procedura di gara, dovrebbe essere possibile una proroga ancora maggiore».

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