Riparto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno di privato nei confronti di altro privato: la competenza al giudice ordinario

Redazione Scientifica Processo amministrativo
15 Gennaio 2025

La domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti di un altro privato non rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa bensì in quello della giurisdizione del giudice ordinario.

Un operatore privato agiva in giudizio nei confronti di un altro operatore privato per sovvenire al ristoro dei danni asseritamente derivati dalla illegittima risoluzione del contratto di trasporto di energia elettrica.

La società aveva acquistato dalla curatela fallimentare la posizione soggettiva controversa relativa a giudizi concernenti solo domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, giudizi ancora pendenti al momento della cessione e conclusi con la caducazione di tali provvedimenti; successivamente il cessionario ha proposto domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dalla esecuzione dei provvedimenti annullati.

Tanto premesso, il collegio ha evidenziato che la causa petendi consiste nella lesione di una situazione soggettiva di fonte negoziale, estranea, come tale, all'ambito della giurisdizione amministrativa, sia esclusiva che di legittimità.

Detta conclusione non muta anche ove si volesse qualificare l'operatore privato quale concessionario di pubblico servizio poiché la fonte costitutiva del diritto controverso (e la correlata causa petendi) rimane privatistica (il contratto a suo tempo stipulato fra le due società e poi risolto) e rientra, di conseguenza, nella cognizione del giudice ordinario.

Posto che non è possibile trasferire la posizione soggettiva di interesse legittimo, avulsa dalla sottostante vicenda sostanziale, è inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cessionario di tale posizione.

Sul punto il collegio ha ribadito che la personalità e l'attualità che connotano l'interesse legittimo presuppongono che l'ampliamento o la compressione del patrimonio giuridico derivi direttamente dall'esercizio del potere amministrativo e solo questo determina, in sede processuale, la legittimazione ad agire. Diversamente, le generiche posizioni di interesse che possono ricevere indirettamente pregiudizio legittimano i loro titolari a spiegare intervento in giudizio, ma non già ad impugnare autonomamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica del soggetto con il quale intrattengono a diverso titolo rapporti giuridici.

Pertanto, solo il titolare dell'interesse legittimo può agire a tutela dello stesso, mentre l'avente causa del titolare rimane estraneo all'esercizio del potere e non può surrogarsi al primo nell'iniziativa giudiziale, sia che si tratti dell'azione demolitoria sia che si tratti di quella risarcitoria, né ai sensi dell'art. 2900 c.c., né sulla base di un negozio di diritto privato.

Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario ex art. 11, comma 1, c.p.a.

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