Riparto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da lesione del cd. affidamento procedimentale: la competenza al giudice amministrativo
14 Gennaio 2025
Una società aveva acquistato un terreno al fine di demolire il fabbricato ad uso deposito che vi si trovava, ubicato in area esondabile, e di ricomporne la volumetria in un'altra zona del territorio comunale per realizzarvi un edificio residenziale. Il comune adottava atti endoprocedimentali favorevoli, tali da ingenerare nella società l'affidamento circa il buon esito della richiesta. Tuttavia, il permesso di costruire non veniva rilasciato perché la Regione, all'esito della conferenza di servizi, rappresentava al Comune che l'edificio progettato sarebbe ricaduto in un'area in cui era preclusa la realizzazione di ulteriori fabbricati. La società appellante ha, quindi, proposto appello chiedendo il risarcimento dei danni per aver confidato nella legittimità degli atti emanati dal Comune e nella conseguente possibilità di concludere favorevolmente il procedimento realizzando gli interventi edilizi richiesti. Proposto ricorso, il T.a.r. rigettava la domanda risarcitoria ritenendo comunque sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi non sulla mera lesione dell'affidamento ma sull'adozione di provvedimenti illegittimi. Tanto rappresentato, il collegio ha esaminato, preliminarmente, la questione di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria da lesione dell'affidamento evidenziando tuttavia che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., più che un danno da provvedimento illegittimo, si delinea un'ipotesi di responsabilità derivante da una serie di comportamenti, valorizzati da atti di natura endoprocedimentale, che hanno ingenerato nell'appellante l'affidamento sulla conclusione positiva del procedimento; procedimento che, tuttavia, non è mai stato concluso con un provvedimento definitivo espresso. A tal fine è stato sottolineato che le regole di correttezza vanno reciprocamente osservate anche nell'ambito del procedimento amministrativo, sicché non si può sostenere che la giurisdizione spetti al giudice ordinario ogni qualvolta vi sia una violazione delle regole di correttezza. Significherebbe, osserva il collegio, tornare all'idea – del tutto superata - secondo la quale la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando si chiede l'annullamento del provvedimento e al giudice ordinario se si chiede il risarcimento del danno essendo questa un'autonoma posizione giuridica soggettiva. Il collegio ha posto poi in evidenza che separare idealmente il profilo provvedimentale – pubblicistico da quello civilistico determina il serio rischio di duplicare le situazioni giuridiche soggettive, con conseguenze molto pericolose, in quanto il destinatario di un provvedimento negativo potrebbe decidere di non impugnarlo entro il termine di decadenza e di chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno, entro il termine quinquennale e non entro il termine di 120 giorni prescritto dall'art. 30 c.p.a. Concludendo, il collegio ha ritenuto che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo perché emergono atti endoprocedimentali espressamente favorevoli al richiedente. Pertanto, il complessivo comportamento dell'amministrazione è comunque collegato all'esercizio di un pubblico potere, rappresentando l'antecedente logico causale del danno asseritamente vantato. Nel merito, la domanda risarcitoria è stata respinta perché il danno emergente, richiesto dall'appellante, non è causalmente riconducibile ad un provvedimento o ad un comportamento della P.A. |