Il difensore delegato alla mediazione non può delegare un collega se non espressamente autorizzato

La Redazione
16 Gennaio 2025

A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice assegnava alla parte opposta 15 giorni per avviare la mediazione. All'udienza di rinvio, la parte opposta depositava il verbale di mediazione, con esito negativo, ma l'opponente contestava la regolarità della procedura  poiché alla mediazione non era presente l'avvocato delegato dalla parte, bensì un avvocato terzo collega del difensore della parte opposta e, di conseguenza, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda ingiuntiva.

Nel corso della procedura di mediazione, la parte, qualora per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad uno o più incontri, può farsi sostituire dal suo difensore, conferendogli la delega mediante procura speciale sostanziale, «avente come specifico oggetto la partecipazione al procedimento conciliativo ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, al fine di garantire che sia presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia».  Tuttavia, chiarisce il giudice di merito, il difensore, delegato alla mediazione dalla parte mediante tale procura sostanziale, non può a sua volta delegare i poteri conferitigli ad un terzo (nel caso di specie, ad un suo collega) in base al principio delegatus non potest delegare, a meno che non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla parte, circostanza che – nel caso di specie – non risulta però in alcun modo allegata o documentata. Quindi il Tribunale di merito ha dichiarato improcedibile la domanda per vizio della procedura di mediazione in quanto all’incontro non erano presenti né la parte né di un suo rappresentante munito di adeguati poteri. 

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