Varianti in corso di esecuzione: adeguamento dei prezzi di forniture per l'aumento dei costi di energia
16 Gennaio 2025
La sentenza in segnalazione ha chiarito che, in base all'articolo 106, co. 2, d.lgs. 50/2016 (ratione temporis applicabile), l'operatore economico non vanta alcun diritto all'adeguamento dei prezzi delle forniture a fronte dell'aumento del costo dell'energia, essendo riservata all'amministrazione una valutazione discrezionale circa l'an e il quantum della modifica contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, co. 2, cit. (rispetto delle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, entro il limite del 10% del valore iniziale del contratto di fornitura e senza modificare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro). Sul punto, il Collegio ha evidenziato che l'art. 106, co. 2, cit. costituiva un punto di compromesso adottato dal codice del 2016 tra la regola della tendenziale immodificabilità del contratto e la necessità di presidiare la fase di esecuzione del contratto mediante la gestione delle sopravvenienze, in base al quale la modifica contrattuale dei prezzi necessita dell'accordo delle parti, che a sua volta postula l'intermediazione provvedimentale della stazione appaltante volta ad autorizzare la variazione, previa apposita istruttoria tesa a individuare un livello di integrazione del corrispettivo idoneo a conservare l'equilibrio economico del contratto originariamente stipulato, nel rispetto della natura complessiva del contratto stesso. Il TAR ha così affermato che non sussiste alcun obbligo per la p.a. di rinegoziazione ai sensi dell'art. 106, co. 2, d.lgs. 50/2016. Da tale considerazione, la sentenza in commento ha tratto infine la seguente conclusione: le modifiche dei prezzi convenute ai sensi dell'art. 106, co. 2, cit., previa autorizzazione della stazione appaltante, operano ordinariamente pro futuro e non si applicano automaticamente alle forniture già svolte, atteso che non sussiste alcun titolo, legale o negoziale, per pretendere il quantum della modifica in relazione alle prestazioni già eseguite. |