Il ladro ruba un ombrello sul pianerottolo: è furto in abitazione?
17 Gennaio 2025
La questione La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per i reati di furto aggravato e furto in abitazione, dichiarava l'imputato colpevole del solo reato di furto in abitazione, risultando il primo non procedibile per difetto di querela, e concedeva le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. L'imputato, invero, si era introdotto nelle scale condominiali, facendo accesso al pianerottolo della persona offesa in cui rubava un ombrello e la somma di 5 euro rinvenuta nella tasca di un giubbotto che si trovava lì appeso. Ricorreva l'imputato per cassazione, deducendo, tra i motivi, violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 624-bis c.p., nonché mancanza di motivazione. Ed infatti, tenuto conto della circostanze che il portone dell'edificio fosse perennemente aperto, secondo il ricorrente difetterebbe nei riguardi del pianerottolo il requisito di pertinenza di luogo di privata dimora, che è tutelato dalla norma di cui all'art. 624-bis c.p., e che presuppone un rapporto tra la persona e il luogo chiuso tale che gli altri vengano esclusi senza il consenso all'accesso prestato dal titolare. Nozione di furto in abitazione Tale ricostruzione, tuttavia, non convince gli Ermellini che ritengono il motivo manifestamente infondato. Infatti, come si legge in sentenza, il furto in abitazione è quello per cui un soggetto si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, introducendosi in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa. Dal contenuto letterale della norma (la presenza della o disgiuntiva) si ricava l'alternatività dei luoghi sottoposti a tutela; dunque, non solo la privata dimora, ma anche tutti quei luoghi che ne costituiscono pertinenza. Pertinenza La nozione di pertinenza cui deve farsi riferimento con riguardo al dettato dell'art. 624-bis c.p., tuttavia, non è quella civilistica prevista dall'art. 817 c.c. (che vuole trattarsi di cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa). Infatti, nel caso specifico, si tiene conto di un «rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale». In altri termini, la pertinenza arreca utilità al bene principale, come ad esempio il pianerottolo. Appartenenza Diversa dalla nozione di pertinenza è quella di appartenenza dell'abitazione, che si rinviene nell'art. 614 c.p. in materia di violazione di domicilio, ove rileva sì la strumentalità, ma anche non continuativa e non esclusiva del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante la sottrazione di beni che avviene in aree condominiali che non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini costituisce certamente furto in abitazione (Così Cass. sez. IV, sentenza n. 4215/2013). Tutela rafforzata Sulla scorta di quanto detto, dunque, il furto nella pertinenza di un'abitazione reca in sé maggiore offensività del furto semplice e pertanto merita maggior tutela, sebbene in esso non si svolgano atti di vita intima e familiare propri dell'abitazione, si svolgono comunque atti di vita privata. La tutela rafforzata riservata a tutti i luoghi di privata dimora è giustificata dal fatto che le pertinenze costituiscono un'estensione della dimora vera e propria che merita protezione e garanzia. Pertanto, l'esigenza di punire più severamente chi si introduce in un'abitazione, ove potrebbe scontrarsi/incontrarsi con il proprietario, sussiste anche nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nella pertinenza dell'abitazione e «come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative» (Cass. sez. IV, sentenza n. 50105/2023). La configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p. anche ai luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa e professionale, tra l'altro, avvalora tale ragionamento, che evidenzia la volontà del legislatore di estensione ulteriore di tutela (Così sez un., sentenza n. 31345/2017). Restano esclusi, infatti, solo i luoghi a libero accesso, da cui deve escludersi il pianerottolo o le aree comuni di un edificio adibito a civile abitazione. (fonte: dirittoegiustizia.it) |