Assegnazione della casa familiare

Andrea Gragnani
02 Novembre 2018

L'assegnazione della casa familiare è disciplinata dall'art. 337-sexies del codice civile, secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli».
Inquadramento

L'assegnazione della casa familiare è disciplinata dall'art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Si tratta pertanto di un istituto volto alla tutela dei figli, ancorché il destinatario della assegnazione sia un genitore. Dopo un primo contrasto giurisprudenziale poi risolto (Cass. civ., S.U., 28 ottobre 1995, n. 11297), è ormai pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che si possa procedere ad assegnazione solamente se vi sono figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, e che di conseguenza, in assenza di figli, non possa ottenere l'assegnazione il coniuge economicamente più debole, quale forma di prestazione in natura, ancorché parziale, del mantenimento (per tutte Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334).

In evidenza

La norma è applicabile ai rapporti tra genitori e figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori di esso. Tutti i figli indistintamente, pertanto, hanno diritto all'assegnazione della casa familiare in caso di cessazione della convivenza dei loro genitori, a prescindere dal fatto che questi siano o meno sposati

Collocazione della norma

La norma sull'assegnazione della casa familiare era originariamente collocata nell'art. 155 c.c. sui "provvedimenti riguardo ai figli", dettato in materia di separazione, mentre vi era un'apposita norma per il divorzio prevista dall'art. 6, comma 6, l. div.. Nulla invece era previsto in caso di figli nati fuori dal matrimonio, il che ha richiesto l'intervento della Corte costituzionale, la quale ha spiegato, con una sentenza interpretativa di rigetto, come la tutela dei minori attraverso l'assegnazione dovesse ritenersi immanente nell'ordinamento e dovesse essere attuata sulla base di una interpretazione sistematica delle norme del codice (C. cost., sent., 13 maggio 1998, n. 166).

Già la riforma sull'affidamento condiviso, del 2006, aveva uniformato la disciplina, estendendo l'applicazione del nuovo art. 155-quater c.c. a tutti i tipi di procedimenti relativi ai figli (lo prevedeva l'art. 4 l. n. 54/2006).

L'attuale collocazione della norma si deve alla grande riforma della filiazione avviata con la l.d. 10 dicembre 2012, n. 219 e attuata con il d.lgs. n. 154/2013, che ha spostato la materia nel titolo IX del primo libro del codice, relativo alla responsabilità genitoriale e ai doveri dei figli, di cui agli artt. 315 e ss. c.c., applicabile indistintamente ai rapporti tra genitori e figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori di esso. Si veda in particolare l'art. 337-bis c.c. secondo cui tutte le altre norme in materia di provvedimenti relativi ai figli si applicano indistintamente «in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio».

Natura e oggetto del diritto (diritti sottostanti e immobili assegnabili)

Si è a lungo dibattuto sulla natura del diritto di assegnazione, per giungere alla conclusione, unanimemente condivisa, che si tratti di un diritto di godimento tipico del diritto di famiglia (Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2011 n. 8361). L'assegnazione della casa familiare, quindi, non è un diritto reale, non è assimilabile al diritto di abitazione di cui all'art. 1022 c.c. e lascia del tutto invariati i diritti sottostanti, poiché il suo unico scopo è quello di determinare quale genitore, nell'interesse dei figli, dovrà continuare ad abitare con loro nella casa familiare.

La casa oggetto di assegnazione può essere unicamente quella adibita ad abitazione familiare, con esclusione quindi delle seconde case (Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553) e il diritto di assegnazione prescinde dal titolo di utilizzo dell'immobile sottostante. Può essere quindi assegnata una casa di proprietà di uno dei coniugi o in comproprietà ad entrambi, così come una casa condotta in locazione o in comodato.

In caso di proprietà o comproprietà il diritto del proprietario non assegnatario subisce la limitazione d'uso conseguente all'assegnazione, ma resta pieno al punto che l'immobile, ancorché assegnato, può essere venduto a terzi da parte del proprietario oppure, in caso di comproprietà, essere oggetto di divisione con vendita a terzi, fermo restando ovviamente il diritto di assegnazione, che è opponibile ai terzi, senza trascrizione, per 9 anni dalla data dell'emissione del relativo provvedimento (Cass. civ., S.U., 26 luglio 2002, n. 11096) e, oltre il novennio, se trascritto (Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2009, n. 20144).

In caso di locazione, la durata di questa resta determinata dal contratto, che ovviamente non può subire modificazioni ad opera di un provvedimento giudiziale che ha il solo scopo di determinare quale genitore continuerà ad abitare con i figli nell'immobile. L'unica modifica contrattuale prevista dalla legge, infatti, è la successione nel contratto del genitore assegnatario, prevista dall'art. 6 l. n. 392/1978 (legge sulle locazioni), secondo cui in caso di separazione giudiziale o divorzio «succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo» (comma 2), mentre in caso di separazione consensuale «al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto» (comma 3) (sul punto cfr. Cass., sez. III, 30 aprile 2009,n. 10104). Occorre, in altre parole, per la successione nel contratto, che sia prevista l'assegnazione, dal giudice in caso di provvedimento giudiziale, o dalle parti in caso di separazione giudiziale.

Diverso e più complesso è il caso del comodato. L'impostazione dovrebbe essere la stessa della locazione, ovvero che l'assegnazione serve unicamente a determinare il genitore che ha diritto a continuare ad abitare nella casa, mentre il titolo di utilizzo dell'immobile continua a trovare la sua fonte nel contratto di comodato.

In giurisprudenza, tuttavia, si sono proposti due diversi indirizzi interpretativi: uno secondo cui l'assegnazione comporta unicamente una successione nel contratto, in analogia a quanto previsto dalla legge sulle locazioni, e il diritto di abitare nell'immobile, nei rapporti con il proprietario, continua ad essere regolato dal contratto, a partire dalla questione principale, vale a dire la sua durata (si vedano sul punto: Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258); l'altro, invece, dispone che con l'assegnazione il diritto di abitare nella casa familiare in capo all'assegnatario non troverebbe più la sua fonte nel contratto di comodato, bensì nel provvedimento del giudice, da cui soltanto si dovrebbe trarre la disciplina del rapporto, al punto che lo stesso verrebbe a cessare solamente qualora venissero a cessare i presupposti dell'assegnazione (si veda sul punto Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10977).

Tale secondo indirizzo ha necessitato un nuovo intervento della Corte di Cassazione, che a Sezioni Unite ha superato il predetto contrasto affermando che l'assegnazione di un immobile in comodato «non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c.» (Cass., S.U., 21 luglio 2004, n. 13603).

DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Restituzione dell'immobile su richiesta del comodante solo nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione

Durata del contratto rimessa alla sola volontà del comodante.

Qualora venga concesso un comodato sine termine su un immobile destinato ad abitazione familiare (e solo per tale scopo concesso), si ha la fattispecie del cd. comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo sorto tra le parti è rimessa, in via potestativa, alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione personale dei coniugi comodatari, al genitore affidatario della prole (Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2010, n. 15986)

Rimessione alle Sezioni Unite

Ritenuto che un netto contrasto, finora insoluto, travaglia ancora oggi dottrina e giurisprudenza circa i poteri di revoca del beneficio da parte del soggetto (quasi sempre un familiare) che abbia concesso in comodato un proprio immobile destinato ad abitazione familiare, la Suprema Corte (sez. III civ.) ha puntualizzato l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la eliminazione del profondo, perdurante contrasto, invitando il Primo Presidente della Cassazione a provvedere in conformità, sol che lo ritenga necessario (Cass. civ., ord., 17 giugno 2013, n. 15113)

Richiesta del comodante di restituzione del bene deve rispondere ad un bisogno imprevisto e urgente

Ai sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass. civ., S.U., 29 settembre 2014, n. 20448)

Assegnazione parziale e mancata assegnazione

Per come è formulata la norma l'assegnazione potrebbe essere anche parziale, ove le dimensioni e la conformazione dell'immobile lo permettano. Né peraltro si vede per quale motivo un immobile di grandi dimensioni dovrebbe essere assegnato per intero, quando sia sufficiente alle esigenze abitative dell'assegnatario e dei figli assegnarne una parte. In questo senso si è pronunciata positivamente parte della dottrina (Cattaneo A., La casa familiare, in Fam. Pers. Succ. 5/2011, 366; Alvisi V., L'assegnazione parziale della casa coniugale, in Fam. Diritto, 5/2012, 477), ma non si registrano molti provvedimenti giurisprudenziali (cfr. in questo senso Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631 ; Cass., sez. VI, ord., 11 aprile 2014, n. 8580, nella quale si precisa che l'assegnazione parziale, potendo comportare l'abitazione dell'altro genitore nell'immobile contiguo a quello assegnato, può essere disposta solo in casi di bassa o assente conflittualità; si veda anche, in senso dubitativo, Cass., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593).

Inoltre, in alcuni casi, si potrebbe anche non procedere ad assegnazione, qualora la determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore o eventualmente anche i costi di gestione dell'immobile, tra spese, imposte e mutuo, la rendano inopportuna. La norma infatti non impone di procedere necessariamente ad assegnazione, ma lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità, in modo da adattare il provvedimento alle esigenze del caso concreto (cfr. in questo senso Cass., sez. I, 27 novembre 1996, n. 10538).

Corollari dell'assegnazione

La casa familiare si intende assegnata con quanto la arreda, anche se la legge nulla disciplina sul punto. Solitamente i provvedimenti giudiziali insieme all'assegnazione prevedono anche l'arredamento. È però pressoché unanime l'opinione che, anche in mancanza di un'espressa previsione da parte del giudice, la casa debba intendersi assegnata con tanto di arredamento (si veda sul punto Cass., sez. I, 14 febbraio 1986, n. 878).

Occorre chiedersi a questo punto che cosa ne sia di arredi di particolare importanza e valore, come ad esempio una collezione di quadri o mobili di particolare pregio. In linea generale si deve ritenere che l'arredamento sia in linea con le possibilità della famiglia e che a prescindere dal suo valore costituisca l'habitat famigliare, senza possibilità quindi di fare distinzioni che comportino uno spoglio della casa. Tuttavia, posto che la norma nulla dice sul punto e il margine di discrezionalità lasciato al giudice è molto ampio, si ritiene che dovrebbe essere possibile assumere provvedimenti ad hoc che tengano conto delle esigenze del genitore non assegnatario, il quale dovrebbe avere la possibilità di rientrare in possesso di uno o più beni a cui fosse particolarmente legato, qualora si rendesse disponibile a sostituirli con beni di analogo pregio o comunque apprezzabili, in modo da contemperare l'esigenza di non alterare a danno dei figli quell'ambiente domestico che la norma intende tutelare con l'esigenza di assumere provvedimenti equi ed equilibrati.

Nulla dice la norma, altresì, con riferimento alle pertinenze dell'immobile, ma è pacifico che la casa familiare debba intendersi assegnata con cantina e solaio, se sussistono, e con il box o posto auto eventualmente utilizzato dalla famiglia, ove sia pertinenza dell'immobile. In mancanza di un vincolo di pertinenzialità, invece, come è il caso di box o posti auto esterni rispetto allo stabile in cui si trova la casa famigliare, si ritiene che non si possa disporre alcuna assegnazione. Si veda in questo senso la Suprema Corte, secondo cui «l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge» (Cass. civ., sez. I, 13 novembre 2009, n. 24104).

Valore economico dell'assegnazione

L'art. 337-quater c.c. prevede che «dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l'eventuale titolo di proprietà». Pare un'ovvietà, ma giustamente il legislatore ha ritenuto opportuno che, nella determinazione dei provvedimenti economici, il giudice debba tenere conto del valore dell'assegnazione, sotto ogni profilo.

Il più evidente è il sacrificio economico subito dal genitore che perde l'uso dell'immobile, sia egli proprietario in via esclusiva o comproprietario con l'altro coniuge. Basti dire che l'assegnazione comporta un notevole risparmio per il genitore assegnatario, a cui corrispondono tutti i costi di una nuova casa per l'altro genitore, a partire dal canone e dalla cauzione se in locazione oppure dai costi di un acquisto. Tale sacrificio economico sussiste per la verità già solo per il fatto che la casa assegnata è già arredata e corredata, il che costituisce un'evidente vantaggio per il genitore assegnatario e uno speculare svantaggio per l'altro genitore, che non solo deve trovarsi una nuova casa, ma se la deve anche arredare.

Il giudice, infine, dovrebbe tenere conto anche del mutuo contratto per l'acquisto della casa, poiché tale debito, ancorché di fonte contrattuale e quindi estraneo, quanto alle sue sorti, alle determinazioni del giudice, costituisce un elemento importante all'interno delle questioni economiche che interessano la famiglia, soprattutto nella fase della sua crisi.

Tutti questi elementi dovrebbero essere tenuti nella giusta considerazione dal giudice, poiché in mancanza la separazione diventerebbe difficilmente realizzabile (si veda sul punto Cass., sez. I, 28 dicembre 2010, n. 26197).

Costi di gestione della casa assegnata (spese e imposte)

Per giurisprudenza constante le spese ordinarie della casa familiare, salvo diversa disposizione del giudice, sono a carico dell'assegnatario, mentre quelle straordinarie restano a carico della proprietà, analogamente a quanto avviene in caso di locazione. » (Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2005, n. 18476).

Quanto alle imposte sugli immobili assegnati, occorre fare riferimento alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni (cd. Legge di Stabilità 2014).

L'art. 1, comma 639, ha istituito la IUC (imposta unica), «che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».

Con riferimento all'IMU (Imposta Municipale Unica) il successivo comma 707 dell'art. 1 della medesima legge dispone che «l'imposta municipale propria non si applica (...) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Nessun dubbio quindi si pone circa la qualificazione della casa assegnata quale abitazione principale, con conseguente esenzione dal pagamento dell'IMU.

Per quanto riguarda la TASI (Tassa sui servizi pubblici resi ai proprietari di immobili), abbiamo visto che l'art. 1, comma 639, l. n. 147/2013 dispone che al pagamento siano tenuti sia il possessore sia l'utilizzatore dell'immobile, mentre il precedente comma 681 dispone che «Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare». È quindi chiara la ripartizione tra occupante e proprietario nella proporzione indicata dalla legge.

Migliorie apportate all'abitazione

Le eventuali migliorie apportate all'abitazione dall'assegnatario non possono essere oggetto di rimborso, qualora non siano state concordate. Abbiamo visto, infatti, che il proprietario è tenuto unicamente a pagare le spese di gestione straordinaria, con ciò intendendosi le spese condominiali straordinarie oppure le spese di manutenzione comunque inerenti alla struttura dell'immobile. Ogni altra miglioria quindi, come in caso di locazione, resta a carico dell'assegnatario che l'ha effettuata. Si pensi al caso di una ristrutturazione dell'immobile non concordata. Come nella locazione (art. 1592 c.c.) il proprietario non è tenuto a pagarla, né a rimborsarla.

Conseguenze dell'assegnazione

Salvo diversa disposizione del giudice, il genitore non assegnatario deve lasciare immediatamente la casa una volta emesso il provvedimento di assegnazione. Il giudice, però, come spesso avviene, può anche emettere un provvedimento che preveda un termine per il rilascio per consentire al genitore non assegnatario di trovarsi una nuova abitazione.

A seguito dell'assegnazione il genitore non assegnatario perde il domicilio nella casa coniugale e deve riconsegnare le chiavi, al punto che, qualora facesse rientro nella casa senza autorizzazione del genitore assegnatario, commetterebbe il reato di violazione di domicilio.

Il genitore non assegnatario, inoltre, deve trasferire la propria residenza nella sua nuova abitazione, per regolarizzare la sua situazione sotto il profilo anagrafico.

Cessazione della assegnazione

L'art. 337-sexies c.c. dispone che «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». La norma è evidentemente incompleta in quanto il primo motivo di cessazione del diritto di assegnazione è che vengano meno i presupposti della stessa, ovvero che i figli cessino di convivere con il genitore assegnatario oppure che, pur ancora conviventi con il genitore, diventino economicamente autosufficienti (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218).

Con riferimento ai motivi di cessazione della assegnazione previsti dalla norma sopra citata, occorre distinguere tra l'ipotesi che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa da quella della convivenza more uxorio e del nuovo matrimonio dell'assegnatario.

La prima ipotesi non pone problemi sotto il profilo giuridico, poiché non vi sono dubbi che l'assegnazione debba cessare se l'immobile non viene adibito, o cessa di essere adibito, dall'assegnatario a casa familiare. Si deve quindi soltanto compiere un corretto ed esauriente accertamento di fatto in merito alla effettiva realizzazione della fattispecie, tenendo comunque in considerazione l'interesse della prole, come indicato dalla giurisprudenza. (Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348).

Per quanto concerne, invece, la seconda ipotesi, ovvero la convivenza more uxorio o il matrimonio dell'assegnatario, la norma prevede un automatismo che è stato bocciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il giudice, anche in tali ipotesi, deve sempre compiere un accertamento di quale sia l'interesse del minore, eventualmente confermando l'assegnazione ove la ritenga rispondente a tale interesse. La norma è stata quindi ritenuta conforme al dettato della Costituzione «ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore» (così C. Cost. 30 luglio 2008, n. 308).

Il provvedimento di revoca dell'assegnazione costituisce titolo esecutivo per il rilascio «anche quando l'ordine di rilascio non sia stato (...) esplicitamente pronunciato» o quando sia «privo della condanna per il coniuge ex assegnatario all'allontanamento» (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367).

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