Dati sensibili, GDPR e consulenze tecniche in materia familiare
17 Gennaio 2025
I dati sensibili Come noto, la protezione dei dati personali ha ormai assunto una rilevanza cruciale, soprattutto con riferimento ad ambiti delicati come quello delle consulenze tecniche in materia familiare. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, grazie all’introduzione di principi e obblighi rigorosi e alla previsione di una maggiore responsabilizzazione e trasparenza nei processi di gestione delle informazioni. In particolare, il GDPR stabilisce una distinzione chiara tra dati personali comuni e dati sensibili. I dati personali sono qualificati all’articolo 4 del GDPR come quelle informazioni che identificano o rendono identificabile, in maniera diretta o indiretta, una persona fisica e che sono idonee a fornire indicazioni sulle sue caratteristiche, sui suoi gusti e le sue abitudini, sulle sue relazioni personali e, in generale, sul suo stile di vita. A rivestire una particolare importanza sono, in questo contesto, i dati rientranti in categorie particolari: si tratta dei cosiddetti “dati sensibili”, ossia dati potenzialmente idonei a creare discriminazione e che, come precisato dall’articolo 9 del GDPR, si riferiscono all’origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, alle opinioni politiche, all’appartenenza sindacale, alla salute e alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona. Nella categoria rientrano, altresì, i dati genetici (come quelli risultanti dall’analisi di un campione biologico) e i dati biometrici (ad esempio, impronte digitali o scansioni dell’iride), che consentono di identificare in modo univoco una persona fisica. Il GDPR stabilisce, come principio generale, il divieto di trattare dati sensibili; divieto che, però, viene meno nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: i) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche; ii) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale; iii) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; iv) il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; v) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato; vi) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; vii) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; viii) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità; ix) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; x) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Nel caso dei consulenti tecnici, dunque, il divieto di trattamento di dati sensibili non opera, in virtù del fatto che il trattamento è strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico loro assegnato nell’ambito di procedimenti giudiziari. I dati sensibili nel contesto delle consulenze familiari Nel contesto delle consulenze tecniche in ambito familiare, le categorie particolari di dati costituiscono spesso oggetto di trattamento. Le consulenze tecniche, che possono essere d’ufficio (CTU) o di parte (CTP), si inseriscono, infatti, in procedimenti giudiziari delicati, come cause di separazione, di affidamento di minori o di valutazione della capacità genitoriale, durante i quali vengono raccolte e analizzate informazioni particolarmente sensibili delle parti coinvolte, che richiedono un trattamento estremamente cauto e conforme alla normativa. Tali informazioni possono riguardare, più nello specifico, relazioni mediche o psicologiche dettagliate, che spesso includono diagnosi, terapie e storie cliniche; valutazioni psicosociali relative a soggetti di minore età; dettagli su relazioni familiari, inclusi conflitti, episodi di violenza domestica o abusi, nonché comunicazioni private, come messaggi, e-mail e registrazioni vocali, idonee a fornire prove di dinamiche relazionali o di contrasti interni al nucleo familiare. La raccolta di questi dati, pur essendo indispensabile per il buon esito delle consulenze tecniche, richiede il rispetto del principio di liceità e l’applicazione di rigorose misure di protezione al fine di preservare i dati da eventi quali accessi non autorizzati e utilizzazioni indebite. Gli obblighi incombenti sui consulenti tecnici Con deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 il 31 luglio 2008, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero”, allo scopo di fornire indicazioni, in via generale, ai professionisti nominati dall'autorità giudiziaria (o, in alcuni casi, dalle parti private), nell'ambito dei procedimenti civili, penali e amministrativi, per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche. Secondo tali Linee guida, il consulente e il perito possono lecitamente trattare dati personali, nel limite in cui il trattamento sia necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto e secondo modalità che siano proporzionate allo scopo perseguito. I professionisti nominati, in altre parole, possono utilizzare informazioni personali idonee a fornire una corretta ed esatta rappresentazione dell'interessato dal punto di vista economico, sanitario, relazionale, etc., purché tali informazioni risultino effettivamente necessarie per le specifiche finalità di accertamento perseguite. L'eventuale comunicazione a terzi dei dati personali trattati, quando indispensabile ai fini dell'indagine, è subordinata ai limiti normativi o alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, fermo restando il generale obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute. Una volta concluso l'incarico, insieme alla propria relazione, il professionista nominato deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento anche tutta la documentazione acquisita nello svolgimento dell'attività, trovando applicazione anche in tali ipotesi il principio secondo il quale i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti. Pertanto, a meno che non vi siano disposizioni normative o autorizzazioni del Giudice che dispongano in senso contrario, nessuna informazione personale acquisita nel corso dell'incarico può essere conservata da periti e consulenti, né in originale, né in copia, e indipendentemente dal formato (cartaceo o digitale) in cui è mantenuta. Analogamente, in caso di revoca o di rinunci al mandato, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere integralmente restituita al magistrato. Infine, sugli ausiliari nominati incombono specifiche responsabilità sotto il profilo della sicurezza dei dati raccolti e trattati: responsabilità che sorgono a partire dal ricevimento dell'incarico e che permangono fino al momento in cui vengono consegnate le risultanze dell'attività svolta. Pertanto, periti e consulenti sono tenuti ad adottare tutte quelle misure necessarie a evitare l'indebita divulgazione, la perdita o la distruzione delle informazioni trattate. A titolo esemplificativo, tali misure possono includere l'uso di software crittografici, la previsione di sistemi di autorizzazione e autenticazione, la protezione fisica dei documenti e dei locali in cui gli stessi sono conservati, nonché l'effettuazione periodica di backup. L'efficacia delle misure di sicurezza dovrebbe, altresì, essere periodicamente verificata attraverso audit e controlli che consentano di individuare eventuali criticità e migliorare le procedure operative. Essendo l'attività dell'ausiliare connotata da un carattere di autonomia, in virtù della natura squisitamente tecnica delle indagini svolte, la scelta delle misure di sicurezza dovrà essere da lui personalmente curata. Anche l'attività di eventuali collaboratori di cui l'ausiliario dovesse avvalersi deve essere oggetto di precise istruzioni con riferimento al rispetto della riservatezza dei dati condivisi. Con l'entrata in vigore del GDPR e l'adeguamento della normativa nazionale tramite il d.lgs. n. 101/2018, le disposizioni contenute nelle Linee guida in trattazione continuano a mantenere la propria validità, purché – naturalmente – interpretate alla luce dei nuovi principi introdotti dal Regolamento. Le buone prassi per i consulenti tecnici Infine, è opportuno per i consulenti tecnici adottare una serie di buone pratiche che combinino attenzione normativa e sensibilità professionale. In particolare, di centrale importanza risulta essere la formazione continua: aggiornarsi costantemente sulle normative vigenti, nello specifico con riferimento al tema della protezione dei dati, e sulle nuove tecnologie disponibili è fondamentale per affrontare con competenza e sensibilità le numerose sfide pratiche ed etiche di un contesto in costante evoluzione. In secondo luogo, l’elaborazione di protocolli interni ben strutturati può agevolare la gestione delle informazioni sensibili, rendendo i processi più chiari e tracciabili. Un altro aspetto cruciale riguarda, poi, come detto, l’implementazione e l’adozione di strumenti sicuri per la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati. L’utilizzo di piattaforme digitali certificate e di sistemi di cifratura, ad esempio, rappresenta senza dubbio un comportamento virtuoso nell’ottica di prevenire eventuali violazioni della riservatezza dei dati. In parallelo, i consulenti tecnici dovrebbero mantenere un atteggiamento etico e trasparente, spiegando alle parti coinvolte in modo chiaro e comprensibile le modalità di trattamento dei loro dati e i diritti esercitabili. Questo approccio, oltre a garantire la conformità normativa, contribuisce a instaurare un clima di fiducia reciproca, essenziale per il buon esito delle consulenze tecniche. In conclusione In conclusione, appare evidente come le consulenze tecniche in materia familiare rappresentino un ambito particolarmente delicato per la gestione dei dati sensibili. L’osservanza del GDPR è fondamentale non solo per evitare sanzioni legali ma, anche, per garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone coinvolte, in particolar modo quando si tratta di minori. Adottare un approccio trasparente, proporzionato e rispettoso dei principi normativi consente ai consulenti tecnici di operare con maggiore efficacia e credibilità, riducendo al minimo i rischi di violazioni e garantendo una maggiore fiducia nel sistema giudiziario. Un simile sistema non può, infatti, prescindere da un costante aggiornamento professionale e dalla collaborazione tra i diversi attori coinvolti, inclusi giudici, avvocati e operatori sociali. Solo attraverso un impegno congiunto e la condivisione di buone pratiche è possibile coniugare il rispetto delle normative con la tutela dei diritti fondamentali delle persone. In questo senso, le consulenze tecniche in materia familiare rappresentano non solo una sfida ma, anche, un'opportunità per promuovere un modello di intervento che sia etico, sicuro e realmente orientato al benessere delle famiglie. Potrebbe interessarti |