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È discriminatorio non concedere il congedo di paternità alla "seconda mamma"?

La Redazione
20 Gennaio 2025

Deferita alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art27-bis d.lgs. n. 151/2001 in quanto risulta discriminatorio per le famiglie omogenitoriali nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio per una lavoratrice considerata come secondo genitore equivalente nei registri dello Stato civile.

La Corte d'Appello di Brescia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 27-bis d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio per una lavoratrice considerata come secondo genitore equivalente nei registri dello Stato civile, ritenendolo discriminatorio relativamente all'orientamento sessuale.

In precedenza, il Tribunale di Bergamo aveva ordinato all'INPS di modificare il suo sistema informatico per permettere alle famiglie omogenitoriali di accedere ai congedi parentali, considerando discriminatorio il sistema che indicava esclusivamente «padre» come secondo genitore. Tuttavia, l'INPS aveva impugnato questa decisione, dal momento che, a suo avviso, è il legislatore in primis a doversi fare interprete della volontà collettiva legata a questioni come quella in esame.

A questo punto, i giudici di secondo grado, chiamati a pronunciarsi, con l'ordinanza in commento, hanno manifestato dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti i congedi parentali, basando le proprie argomentazioni sull'art. 3 e 117 Cost. in relazione al divieto di discriminazione per l'orientamento sessuale. La mancata previsione del congedo di paternità per la seconda mamma all'interno di una coppia formata da due donne è stata ritenuta discriminatoria e contraria anche alla direttiva UE 2019/1158 con cui veniva stabilito che «gli stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente, abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore».

La Corte territoriale ha, poi, continuato specificando che per rimuovere tale discriminazione pro futuro e con effetti erga omnes non è sufficiente l'intervento del giudice nè tantomeno quello dell'INPS, ma occorre una pronuncia della Consulta che consentirebbe anche alle coppie omogenitoriali di godere di tutti i diritti previsti in materia di permessi e congedi, anche nell'interesse delle esigenze e dei diritti dei minori.

Fonte: (Diritto e Giustizia)

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