Responsabilità civile
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Speciale - Il Nazismo e l'origine del male: i crimini di guerra nel Terzo Reich

Antonio Bana
27 Gennaio 2025

Oggi, 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, è doveroso ricordare i crimini perpetrati dal Nazismo, che contribuirono a definire quell'odiosa fattispecie denominata «crimini contro l'umanità». Per questo pubblichiamo oggi, in via eccezionale, un contributo che delinea la disciplina dei crimini «in» guerra - comprendenti i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio e il recente crimine d'aggressione - partendo dalle stragi perpetrate da uomini comuni - ma uniti dall'ideologia nazista -, dal Tribunale di Norimberga e da come tali eventi hanno cambiato per sempre la storia del genere umano e il diritto che lo tutela.

Premessa

Spesso ci stupiamo degli orrori del passato ed escludiamo l’idea che possano ripetersi, eppure conflitti armati, genocidi, pulizie etniche, torture, persecuzioni, violazioni dei diritti umani sono fenomeni che continuano a verificarsi nonostante il progresso della civiltà.

Proprio in questi tempi il continente europeo, a causa del conflitto in Ucraina, sta vivendo nuovamente la minaccia, più o meno concreta, di un conflitto nucleare, pericolo che in occidente si credeva consegnato alla storia. Senza voler indagare in questa sede le ragioni geo-socio-politiche di questo ultimo conflitto, è nostra intenzione invece lumeggiare i meccanismi psicosociali che soggiacciono alla brutalità della guerra e dei fenomeni ad essa correlati e, più in generale, alle atrocità ed alle violenze commesse contro l’essere umano, con particolare riferimento ai crimini ad opera dei nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Il termine «violenza» e le sue radici

Il termine «violenza» deriva dal latino «violentus», nel quale ritroviamo la radice «vis», che significa «forza» e la terminazione «-ulentus» che si riferisce all’eccesso.

L’organizzazione Mondiale della Sanità descrive la violenza come «l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona o contro un gruppo o una comunità che determini o che abbia un’elevata probabilità di determinare lesioni, morte, danni psicologici, compromissione dello sviluppo o deprivazioni».

In questa sede interessa concentrarci sulla cosiddetta violenza collettiva, ovvero «l’uso strumentale della violenza da parte di persone che si identificano come membri di un gruppo - sia che questo gruppo sia transitorio o abbia un’identità più stabile - nei confronti di un altro gruppo o di un insieme di individui». Nello specifico porremo un Focus privilegiato su chi agisce questo tipo di violenza, entro scenari bellici e non.

Tentare di costruire consenso intorno alle proprie azioni e intenzioni, indurre più o meno implicitamente le persone e i gruppi a commettere ogni genere di atrocità, su queste basi tra la prima e l’inizio della seconda guerra mondiale nasceva in Germania una forma di propaganda che avrebbe creato un baratro profondo nell’umanità.

Su tali premesse si ricorre alla propaganda, che rappresenta la comunicazione di un particolare punto di vista, con l’obiettivo di far sì che il destinatario del messaggio giunga ad accettare "volontariamente" questa posizione, come se fosse la propria. Ai nostri giorni, si assiste di rado alle adunate oceaniche tipiche del secolo scorso, ma quanto detto in riferimento alle folle "fisiche" può trovare applicazione alle folle virtuali su Internet, nelle quali rintracciamo fenomeni quali sensazione di anonimato e disinibizione, identificazione nei leader, meccanismi di polarizzazione dell’opinione pubblica. Le nuove tecnologie hanno nel corso degli anni assunto un ruolo di prim’ordine negli scenari bellici, dove ogni parte in causa può costruire e veicolare la propria verità, screditare il "nemico", intimorire, minacciare, combattere guerre parallele non convenzionali e occulte atte alla manipolazione dell’informazione

Le radici psicopatologiche dei crimini di guerra: crimini contro l’umanità, genocidi dal nazismo di Norimberga e i giorni nostri

La guerra non è considerata un crimine di per sé, perché gli organismi internazionali legittimano alcune forme di intervento e concedono l’utilizzo della forza agli eserciti nel caso di azioni di contrasto a regimi antidemocratici oppure nel caso di interventi difensivi contro invasioni illegittime.

In ogni conflitto ci sono, però, azioni considerate nel diritto degli eserciti - come la soppressione di soldati nemici in combattimento, la cattura di prigionieri o la distruzione di strutture con scopi militari - e azioni considerate illecite.

In questo paragrafo parleremo dei crimini «in» guerra, in cui rientrano tutte le possibili azioni criminose in un conflitto armato: dai crimini di guerra - con cui i crimini «in» guerra non vanno confusi - ai crimini contro l’umanità e ai genocidi. Nel diritto penale internazionale, queste tre categorie costituiscono forme di reati diversi tra loro, per gravità e grado di intenzionalità delle azioni compiute.

Una singola azione o una serie di azioni, commesse in violazione delle leggi belliche che disciplinano il comportamento che civili o militari, devono osservare nel perdurare di uno stato di confitto armato, vengono definite crimini di guerra.

L’elenco che definisce l’art. 8 dello Statuto di Roma comprende:

  • omicidi;
  • costrizioni; 
  • torture; 
  • stupri;
  • nonché azioni intenzionalmente violente ai danni di persone o cose impegnate in missioni di soccorso umanitario o di mantenimento della pace.

Alcuni dizionari enciclopedici arricchiscono la definizione con l’eccidio di ostaggi o di prigionieri di guerra, i maltrattamenti di feriti o malati, la distruzione deliberata di città. Anche la Seconda Guerra Mondiale rappresenta un periodo storico in cui si sono consumati numerosi di questi crimini, come le violenze nelle prigioni, gli stupri durante l’avanzata sovietica, i saccheggi e le fucilazioni di civili.

Il crimine contro l’umanità è rappresentato, invece, da una serie di azioni che sono commesse come parte di un attacco generalizzato e sistematico diretto contro i civili senza distinzione, con la specifica intenzione di infliggere sofferenza o comprometterne l’integrità fisica e mentale.

Si tratta di violenze o azioni inumane inflitte per umiliare la popolazione nemica, riconosciute dall’opinione pubblica come danno contro l’intera umanità e comprendono azioni che possono verificarsi anche in tempo di pace.

Questo tipo di reato è stato definito per la prima volta l’8 agosto 1945 dopo la Seconda Guerra Mondiale, in concomitanza con la diffusione dei temi legati ai diritti umani, e codificato nell’art. 7 dello stesso Statuto come «un attacco diffuso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile», inclusi «omicidio» e «sterminio», «riduzione in schiavitù» e «deportazione o trasferimento forzato della popolazione». Vengono definiti nei dizionari enciclopedici come crimini di lesa umanità o, più comunemente, contro l’umanità:

  • l’assassinio;
  • la strage;
  • la deportazione di popolazioni civili; 
  • la persecuzione per motivi politici razziali e religiosi.

Chiari esempi di questa tipologia di crimini sono stati l’annientamento delle popolazioni inermi a Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale, le torture perpetrate da parte dell’esercito americano nelle prigioni di Abu Ghraib, in Iraq, gli attentati dell’11 settembre 2001, in cui quattro aerei di linea, dirottati da terroristi, si schiantarono contro le torri gemelle a New York, sul Pentagono a Washington e a Stony Creek in Pennsylvania e in cui più di 6000 persone persero la vita.

Una serie di violenze commesse con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, razziale o religioso sono definite «genocidio». Il termine è stato coniato dall’avvocato ebreo polacco Raphael Lemkin per rappresentare lo sterminio degli Armeni consumato dall’Impero Ottomano nel 1915-1916 e fu adottato durante i processi di Norimberga.

L’art. 6 dello Statuto del 1998 riprende in maniera fedele la definizione già formulata all’interno della Convenzione sul genocidio del 1948, classificandolo come un insieme di atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso; ne sono un esempio il già citato genocidio di Armeni a opera dell’Impero Ottomano tra il 1915 e 1916, quello avvenuto in Ruanda nel 1994 da parte di gruppi paramilitari nei confronti dell’etnia Tutsi, la persecuzione e la deportazione di oltre sei milioni di Ebrei praticate dal regime nazifascista in Europa.

L’art. 8-bis, una norma inserita recentemente nello Statuto di Roma, aggiunge alla lista un altro tipo di crimine internazionale: il «crimine di aggressione» inteso come pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945.

La stessa norma stabilisce che l’atto di aggressione prevede l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato.

Le definizioni delle tipologie di crimini esposte ci saranno utili per cercare il comune denominatore di queste azioni che, seppure con obiettivi diversi, sembrano sottendere a meccanismi d’azione assimilabili.

Un’ultima importante riflessione riguarda la definizione di crimine: un «crimine» è definito come un delitto di particolare gravità, efferatezza o vastità con intenzionalità a danno di altri individui o gruppi di individui e per tale motivo richiede una condanna in base alla legislazione vigente del Paese in cui viene commesso.

Il periodo nazista: l’ordine del superiore

Tutti i crimini internazionali prevedono tendenzialmente la necessaria compartecipazione di una pluralità di soggetti alla commissione del crimine.

Giustificare il proprio comportamento criminale, invocando il fatto di avere agito in esecuzione di un ordine del proprio superiore gerarchico è oggi escluso. Già ai tempi del Tribunale di Norimberga, ove a difesa dei nazisti si invocò soventemente il "Führerprinzip", questo non aveva valore di esimente, ma solo, a certe condizioni, di circostanza attenuante. Nel giudizio del caso bisognava tenere conto di altre circostanze, che a certe condizioni potevano subordinare «ogni libertà morale e facoltà di scelta», quali l’errore di fatto oppure la coazione morale. Circa l’adempimento del dovere, il Tribunale di Norimberga ha quindi il merito di stabilire due principi fino ad allora sconosciuti. Il primo prevede nel caso in cui al subordinato venga impartito un comando criminoso, questi ha l’obbligo di rifiutare di eseguire tale ordine. In secondo luogo, in caso di contrasto fra norme internazionali - che salvaguardano valori umanitari - e norme statali contrarie, ogni individuo è tenuto a disattendere le norme statali.

Il militare tedesco, Adolf Eichmann, fu processato e condannato a morte per aver organizzato lo sterminio degli ebrei nella Germania nazista. La sua difesa è stata interamente incentrata sull’ordine del superiore. Affermò di essere stato solo un piccolo ingranaggio, nella macchina del Nazismo. Lo stesso ammise di riconoscere l’illegalità della questione, ma sostenne di essere stato costretto ad occuparsi della deportazione degli stessi, a causa del suo giuramento di lealtà a Hitler. La Corte Suprema israeliana rigettò questa tesi e rilevò che Eichmann, trovandosi ai vertici del potere, aveva agito in piena indipendenza, ed anzi, aveva addirittura valicato i suoi compiti impostigli. Era impossibile che Eichmann si facesse scudo del principio superior respondeat in quanto, anche a volerlo considerare un mero esecutore degli ordini, non poteva non essere consapevole del carattere manifestamente criminoso della sua azione. Non essendo nemmeno stato minacciato in caso di inosservanza delle direttive, era altresì impossibile sostenere che avesse agito per necessità o perché sottoposto a costringimento psichico.

Il diritto internazionale contemporaneo ha come presupposto che la violazione di determinate norme fondamentali non possa non essere riconosciuta come criminale da chiunque, nonostante ordini contrari ricevuti da parte di un superiore.

L’art. 33 dello Statuto di Roma stabilisce che l’ordine del superiore gerarchico non esonera il subordinato da responsabilità penale e soprattutto non prevede nemmeno più che esso possa costituire una circostanza attenuante.

Ai sensi dell’articolo, infatti «Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale». Successivamente sono disciplinate tre ipotesi eccezionali di esclusione della colpevolezza, che devono sussistere cumulativamente. La persona sarà colpevole, «salvo se:

  • la persona aveva l’obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione;
  • la persona non sapeva che l’ordine era illegale;
  • e l’ordine non era manifestamente illegale».

Questa formula di compromesso pretende quindi la disobbedienza agli ordini dei superiori, ma solo se la natura criminosa dell’ordine è certamente riconoscibile dal subordinato, in quanto manifesta.

Lo Statuto della afferma poi, come «gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l’umanità sono manifestamente illegali», e dunque, solo nel caso di crimini di guerra (o del crimine di aggressione) l’imputato potrà tentare di dimostrare che un ordine aveva una parvenza di legittimità tale da escludere l’elemento soggettivo e di conseguenza la sua responsabilità.

Il tribunale di Norimberga: una sentenza storica

Già nel 1942, fu annunciata la creazione di un’apposita Commissione per indagare sui crimini di guerra commessi dai Nazisti da parte della Società delle Nazioni.

Questa fu creata un anno più tardi, tramite la Dichiarazione di Mosca. Inizialmente veniva deciso di ricondurre tutti coloro che avevano partecipato alla perpetrazione dei crimini nei luoghi ove erano stati commessi, per essere giudicati secondo le leggi ivi vigenti. Successivamente si decise che, «the major criminals, whose offences have no particular geographical localization» sarebbero stati giudicati «by the joint decision of the Governments of the Allies». Venivano dunque predisposti degli appositi apparati giudiziari internazionali, per giudicare collegialmente gli imputati di tali crimini dai vincitori. Per ciò che esulava erano competenti le giurisdizioni nazionali.

L’8 agosto del 1945, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica siglarono l’Accordo di Londra «for the Prosecution and Punishment» dei grandi criminali di guerra dell’Asse Europeo, vincolante 23 Stati. Mediante accordo multilaterale, adottato con il consenso delle Potenze firmatarie, nasceva il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, con cui si sottraeva la competenza dei criminali di guerra ai giudici nazionali e li si sottoponeva a giudizio internazionale.

Le violazioni di disposizioni di condotte, cristallizzate nel diritto internazionale, in particolare nel diritto internazionale umanitario, venivano qualificate come crimini internazionali per cui il Tribunale aveva competenza.

Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga affrontava in modo alquanto generale il problema di dare una definizione approfondita dei crimini e le disposizioni sono da intendersi come indicative e non esaustive.

I primi trattati furono i crimini contro la pace, considerati precedenti, in quanto cronologicamente legati allo scatenamento del conflitto. Il nucleo portante era la categoria centrale dei crimini di guerra, considerati la stessa ragione d’essere del Tribunale che aveva come scopo quello di processare e punire gli autori delle violazioni del diritto bellico commessi nel secondo conflitto mondiale. Ai crimini contro l’umanità era lasciata una sorta di posizione residuale e, perlopiù, in collegamento con quelli di guerra.

Per i crimini di guerra lo Statuto abbozza una prima definizione, all’art. 6 b) che indicava come crimini di guerra le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi l’omicidio volontario, il maltrattamento o la deportazione per costringere a eseguire lavori forzati o, per qualunque altro fine delle popolazioni civili dei territori occupati; l’omicidio o i maltrattamenti di prigionieri di guerra o di naufraghi, l’esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione senza motivo di città e villaggi o le devastazioni non giustificate da esigenze militari».

Il Tribunale Militare di Norimberga ha avuto un ruolo fondamentale nella storia, in quanto, oltre alla funzione giudicante, ha avuto anche una funzione estremamente simbolica. Per la prima volta fenomeni tradizionalmente considerati storici o politici si traducevano in fattispecie penali.

Inoltre, grazie agli stessi processi, è stato possibile fornire una attenta e puntuale ricostruzione storica di quanto avvenuto, negando ogni possibilità di rifiuto.

L’affermazione della responsabilità personale per la commissione di tali crimini ha permesso di enunciare una serie di principi fino ad allora sconosciuti quali, l’esclusione dei «superior orders» o dell’immunità come esimenti o attenuanti della colpa, in relazione alle condotte commesse.

Nonostante questi meriti, non mancarono alcune criticità.

Trattandosi di un Tribunale speciale, creato ex post facto, questo era chiamato a sanzionare esclusivamente i crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale. Tuttavia, questi comportamenti, all’epoca in cui erano stati commessi, non erano inequivocabilmente previsti come crimini internazionali. Si trattava di «crimini nuovi» e si poneva dunque il problema di conciliarli con il principio di legalità, che presuppone l’irretroattività della legge penale, e quindi che un reato debba essere previamente definito affiche un individuo possa essere incriminato. Per i crimini contro l’umanità si escogitò l’escamotage di collegarli ai crimini di guerra; dunque, li si dichiarò punibili limitatamente agli atti temporalmente posti in essere in esecuzione o in connessione con le altre categorie. L’effetto fu che tutte le condotte che corrispondevano alla categoria dei crimini contro l’umanità, ma che furono commesse, prima della guerra, come il massacro degli ebrei, commesso da tedeschi contro tedeschi, non rientravano in quest’ambito e molte azioni rimasero impunite.

Non meno importante fu la critica all’imparzialità e alla legittima stessa del Tribunale.

Trattandosi di un Tribunale posto in essere dalle sole potenze uscite vincitrici dalla guerra, si presentava come un «Tribunale dei vincitori contro i vinti».

Il concetto di «giustizia dei vincitori» fu creato successivamente dalla dottrina, proprio per delineare tutti quei procedimenti intrapresi ex post factum contro la parte vinta. Bisogna ricordare che si trattava pur sempre della prima esperienza vera e propria di giustizia internazionale e che comunque era preferibile sottoporre a giudizio qualcuno piuttosto che nessuno.

Cosa spinge dunque il genere umano, in determinate condizioni, a mettere da parte il proprio senso di umanità e quello dell’altro e a compiere azioni atroci nei confronti di individui della propria specie?

Quello che emerge dai lavori di Desjarlais, Eisenberg, Good e Kleinmann (1995) è che la possibilità di esprimere violenza commettendo crimini e abusi non dipende esclusivamente da disturbi di natura psichiatrica perché anche le persone mentalmente sane possono essere coinvolte in situazioni dello stesso genere. Anche Dimsdale nel suo saggio Nella mente dei criminali nazisti. La vera storia degli psicologi che hanno intervistato i criminali di Norimberga, è convinto che la spiegazione al male estremo sia tutt’altro che semplice e assoluta. Se da una parte gli individui, in condizioni considerabili normali, non si macchierebbero facilmente di crimini, dall’altra potrebbero essere spinti a praticarli da circostanze specifiche o da loro caratteristiche personologiche o psicopatologiche. Non sarebbe possibile dunque prevedere il singolo comportamento di ogni individuo, ma il meccanismo in grado di attivare quello specifico comportamento all’interno di complesse dinamiche collettive.

Esplorare la mente dei criminali che hanno compiuto azioni atroci è un viaggio che mostra fin dove sia in grado di spingersi l’essere umano nel provocare sofferenza senza riuscire a empatizzare con le proprie vittime, ma tentare di dare un senso al male estremo è un’azione complessa e articolata, considerando gli innumerevoli fattori esterni e interni da indagare, che può servire a portare un po’ di luce sui recessi più oscuri della mente umana.

Prospettive attuali. In conclusione

La recentissima sentenza contro la stenografa complice di 10.505 omicidi presso il campo di concentramento di Stutthof segna molto probabilmente la chiusura di quei crimini durante la Seconda Guerra Mondiale che non si possono cancellare dalla memoria di nessuno.

Per Irmgard Furchner sono stati così confermati due anni di reclusione senza condizionale dal Tribunale di Karlsruhe all’età di 99 anni.

Interessante seguirne l’iter, che ha portato alla conferma per crimini nazisti nei confronti della segretaria del lager nei pressi di Danzica.

Due anni con la condizionale per Irmgard Furchner, 99 anni. Per la legge tedesca la segretaria del lager alle porte di Danzica è stata ritenuta colpevole di complicità nella morte di 10.505 persone nel lager di Stutthof. Era la segretaria del campo, all’inizio dei fatti solo diciassettenne; ma, per questo, per la Corte di Giustizia tedesca ha una colpa che né il tempo né l’età possono cancellare.

E così Irmgard sarà con ogni probabilità l’ultima cittadina tedesca a essere condannata per i crimini nazionalsocialisti.

La sentenza di fine agosto 2024 emessa dalla Corte di Karlsruhe, dove i giudici hanno confermato la sentenza emessa 2 anni fa dal Tribunale di Itzehoe da un tribunale minorile — perché quando i fatti iniziarono, era minorenne — è stato l’ultimo grado di giudizio. 

Nel 2021, chiamata infine a comparire in Tribunale , Irmgard Furchner ha preso un taxi nella casa di riposo ed è scomparsa. La più anziana latitante di sempre. Ma non è stato difficile rintracciarla.

Dei suoi anni di guerra sono rimaste alcune foto: una ragazza in vestito lungo appoggiata al muro di mattoni, sicura, quasi spavalda.

Fu dal giugno 1943 all’aprile 1945 l’unica dattilografa e segretaria di Paul Werner Hoppe, il comandante di Stutthof. 

Sul suo tavolo transitavano le sue lettere, era lei a battere tutti gli ordini, incluso quello del 1944, ove si legge, nelle carte del processo, che Hoppe scrive che è arrivato il dispositivo antigas e che quindi le camere della morte potevano essere aperte.

Era lei, Irmgard, a richiedere i carichi di Zyklon B., la micidiale sostanza tossica per le stanze della morte fatte passare per docce comuni.

Per questo, quando ha sostenuto che ignorava cosa davvero succedesse a Stutthof, non è stata creduta. Ammissioni non ne ha mai fatte. Una sola volta, a processo in corso, ha detto di «rimpiangere di essersi trovata lì». 

Il procuratore, Maxi Wantzen, ha avuto gioco facile nel sostenere che dalla sua scrivania si vedeva il camino del crematorio. «Nessuno può dimenticare l’odore dei corpi bruciati».

Paradossalmente, è stata lei stessa a incolparsi: negli anni Cinquanta aveva reso delle testimonianze nei processi contro i gerarchi, spiegando in cosa consistesse il suo lavoro.

Stutthof, sulla costa baltica, non fu dall’inizio un campo di sterminio, ma di concentramento, di smistamento - anche verso Auschwitz - e di lavori forzati. Diventò un campo di sterminio solo nel 1944, quando si era ormai entrati in quella che Goebbels chiamò «guerra totale».

In quella macchina infernale, Irmgard non aveva ruoli di comando e non era neppure un ufficiale SS: era addetta all’iter burocratico del Reich, era la brava impiegata che teneva i conti della morte.

Ma è dal 2011, quando è andato a processo l’ucraino-americano Ivan Demjanjuk, il "Guardiano di Sobibor", che la giustizia tedesca ha ristretto le sue maglie. Dando così una svolta: non sono perseguibili più solo i comandanti, ma anche quanti hanno partecipato come “complici” a far funzionare i lager.

La sentenza ha altre implicazioni, scrive Reinhard Muller della “Faz”. Chi partecipa a crimini contro l’umanità, in Bosnia o in Siria o in Ucraina, anche solo come membro della macchina repressiva dello Stato, sul suolo tedesco non è più immune.

Quanto agli ultimi criminali hitleriani superstiti, ve ne sono altri tre noti alla giustizia. Hanno tra 99 e 101 anni, in tutti e tre i casi è improbabile che si arrivi in aula.

Così la conclusione di questa vicenda ci farà riflettere sul tempo, sia quello storico che quello della giustizia.

Così la segretaria del lager che, per oltre settant’anni ha costruito un muro tra sé e i ricordi brutali di quella guerra, trascorrerà i suoi rimanenti anni, mesi e giorni in una casa di riposo segnata anche lei con un numero, ma in lettere, come l’ultima criminale del mondo nazista.

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