Responsabilità civile
RIDARE

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

08 Marzo 2016

Con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono stati abrogati alcuni reati di minore gravità che colpivano interessi individuali (falso in scrittura privata, ingiuria, sottrazione di cose comuni, appropriazione di cose smarrite, danneggiamento non aggravato), con contestuale istituzione di fattispecie tipizzate di illeciti civili aquiliane che, per le condotte sorrette da dolo, comportano, accanto alla condanna al risarcimento del danno, l'irrogazione di ulteriori sanzioni pecuniarie con funzione ultra-compensativa, preventiva e repressiva.

La legge delega e il decreto delegato

BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

L'art. 2 comma 3, l. 28 aprile 2014, n. 67 ha delegato il governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Per quel che rileva in questa sede, la legge delega ha dato mandato per l'abrogazione di alcuni delitti di minore gravità che colpiscono interessi schiettamente individuali e la contestuale istituzione, «fermo restando il diritto al risarcimento del danno», di «adeguate sanzioni pecuniarie civili», quale ulteriore e innovativo strumento di prevenzione e repressione dell'illecito che svolge al contempo anche una funzione compensativa.

A questa delega è stata data esecuzione con il d. lgs., 15 gennaio 2016, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016 ed in vigore dal successivo 6 febbraio 2016. Si tratta della prima depenalizzazione realizzata dal nostro legislatore con contestuale istituzione di illeciti civili tipizzati, corredati per di più da peculiarissime sanzioni pecuniarie di sapore marcatamente pubblicistico.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto, è stata pertanto disposta l'abrogazione dei delitti di:

  • falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
  • falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
  • ingiuria (art. 594 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.).

A ciò deve aggiungersi la radicale modifica delle fattispecie di danneggiamento di cui agli artt. 635 ss c.p., con trasformazione in illecito civile del danneggiamento semplice.

I nuovi illeciti extracontrattuali tipici

All'abrogazione dei reati non consegue la liceità delle rispettive condotte: data la natura individuale degli interessi lesi da queste ultime, esse vengono ad integrare un illecito civile di nuovo conio, dalle plurime peculiarità.

Contestualmente all'espunzione dal codice penale di tutti i delitti sopra indicati, è dunque prevista la formulazione, in relazione alle medesime condotte, di nuove ipotesi particolari e tipiche di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (laddove invece l'illecito aquiliano è normalmente caratterizzato dall'atipicità, cfr. Cass., Sez. III, 15 maggio 2004 n. 9345)

In difetto nella legge delega di criteri che disciplinassero in modo puntuale i neonati illeciti, la tecnica legislativa adottata è stata quella di mantenere immutato, in linea di principio, il perimetro descrittivo delle fattispecie abrogate.

Sono dunque specificamente previsti dall'art. 4 commi 1 e 4, alla cui lettura si rimanda, nuovi illeciti civili extracontrattuali tipici.

È opportuno precisare, nondimeno, come le condotte di falso in scrittura privata e in biancosegno restino di rilevanza penale, ai sensi del novellato art. 491 c.p., quando abbiano per oggetto un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.

Le sanzioni pecuniarie civili

Qualora gli illeciti civili sopra descritti siano commessi dolosamente, il responsabile è obbligato, oltre che – come naturale – alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche al pagamento di una sanzione civile pecuniaria (art. 3 comma 1, d.lgs. n. 7/2016).

A queste nuove sanzioni si riconosce una funzione sia “ultra-compensativa”, sia preventiva e repressiva.

A mente del successivo art. 4, il giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, quando pronuncia sentenza di condanna, accogliendo la domanda di parte attrice al termine di un giudizio retto dalle disposizioni del codice di procedura civile, applica anche le suddette sanzioni pecuniarie (tranne quando l'atto introduttivo sia stato notificato, pur ritualmente, a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c., a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo).

Tenuto conto delle connotazioni fortemente pubblicistiche dell'istituto e della destinazione parimenti erariale delle somme, non sembrerebbe revocabile in dubbio che il giudice pronunci ex officio sul punto, senza necessità di richiesta in tal senso nell'atto di citazione né in genere di attività d'impulso dell'attore. Sembra dunque questo uno dei casi eccezionali, previsti dall'art. 2907, comma 1, c.c. per la tutela giurisdizionale dei diritti a prescindere dall'istanza di parte.

Tuttavia, questa attività officiosa del magistrato potrebbe in concreto incontrare seri ostacoli pratici, alla luce soprattutto del principio dispositivo, in particolare quanto alla allegazione in giudizio di tutti i fatti storici rilevanti ed ai correlati poteri istruttori, incombenti interamente devoluti alle parti. Nello specifico, determinati percorsi probatori potrebbero essere necessari per l'accertamento del dolo, ma non per quello della sussistenza ed entità del danno subito, di modo che l'attore potrebbe lecitamente disinteressarsi di questo suo inedito munus publicum, non voluto e non richiesto; sarà sempre invece doveroso per il convenuto – nei propri atti difensivi, nella allegazione dei fatti impeditivi, modificativi e estintivi e nella deduzione delle prove – attivarsi e comunque prendere posizione sul punto.

Per certo, non è stata utilizzata – e, si crede, a ragione – la tecnica processuale solitamente adottata per la protezione giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive indisponibili ovvero la titolarità di poteri di azione e di intervento in capo al pubblico ministero.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie conseguirà anche in caso di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno in misura minore rispetto al petitum. La prova del quantum del danno subito, infatti, una volta raggiunta la prova sull'an, è del tutto ultronea rispetto alla dosimetria regolata dall'art. 5, d. lgs. n. 7/2016.

Una norma estensiva, analoga all'art. 110 c.p., è contenuta nell'art. 7 del decreto: quando più persone concorrono in uno dei nuovi illeciti civili in esame, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

La disciplina delle modalità e del termine di pagamento della sanzione, nonché delle forme di riscossione, è rinviata ad un successivo decreto ministeriale (art. 9 comma 1, d.lgs. 7/2016). È possibile la rateizzazione, in relazione alle condizioni economiche del condannato (da due a otto rate mensili, non inferiori ciascuna ad € 50). In considerazione della natura personale e punitiva dell'istituto, sono sanciti il divieto di copertura assicurativa e la intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagamento.

Il condannato può comunque estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. D'altronde, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della cassa delle ammende (soluzione in linea con la funzione general-preventiva e sanzionatoria).

Il termine prescrizionale per l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno (essendo richiamato espressamente dall'art. 3 comma 2, d.lgs. 7/2016 l'art. 2947, comma 1, c.c.).

Commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili

Due clausole generali individuano le (ampie) forbici edittali applicabili: da € 100 ad € 8.000 per i nuovi illeciti derivanti dai reati già previsti dagli art. 594, 627, 635, 647 c.p. e da € 200 ad € 12.000 per quelli ex artt. 485 e 486 c.p. (oltre all'ingiuria di cui al citato art. 594, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone).

I criteri di commisurazione della sanzione concretamente irroganda sono fissati, riecheggiando sentieri già battuti dall'art. 133 c.p., dall'art. 5 del decreto che impone al giudice civile di tenere conto:

  • della gravità della violazione;
  • della reiterazione dell'illecito;
  • dell'arricchimento del soggetto responsabile;
  • dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
  • della personalità dell'agente;
  • delle condizioni economiche dell'agente.

Il successivo art. 6 specifica che si ha reiterazione quando l'illecito è compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile della stessa indole e già accertata con provvedimento esecutivo.

Nonostante siano provvedimenti esecutivi, oltre alle sentenze di primo grado (art. 282 c.p.c.), a titolo di esempio, anche le ordinanze per il pagamento di somme non contestate dalle parti costituite (art. 186-bis c.p.c.), le ordinanze ingiunzioni di pagamento (art. 186-ter c.p.c.), le ordinanze di pagamento successive alla chiusura dell'istruzione (art. 186-quater c.p.c.), le condanne alla provvisionale (art. 278 c.p.c.) e i provvedimenti cautelari (art. 669-octies c.p.c.), non è affatto certo che l'accertamento in questione possa essere quello, parziale e non definitivo, contenuto in questi provvedimenti anticipatori. E ciò non solo perché il successivo art. 8 comma 2 dispone che il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria “al termine del giudizio”, ma anche perché tali provvedimenti postulano la domanda della parte e non affrontano necessariamente la questione del dolo (requisito, come detto, per la condanna alle sanzioni punitive, ma non per quella al risarcimento).

Si precisa poi la nozione di “violazioni della stessa indole”: definite come “le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni”.

Al fine di assicurare la concreta operatività delle disposizioni in materia di reiterazione, si rinvia ad un emanando decreto del ministro della giustizia l'istituzione di un registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili.

La disciplina transitoria. Retroattività delle nuove norme

In rapporto ai procedimenti pendenti, onde evitare soluzioni di continuità, l'art. 12 del decreto stabilisce l'efficacia delle nuove norme anche per i fatti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, per i quali non sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile (fermo restando che è onere della parte danneggiata agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno).

Per i procedimenti penali già definiti, spetterà al giudice dell'esecuzione, in ossequio al principio generale stabilito dall'art. 2, comma 2, c.p., revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti. La revoca non incide però sulle statuizioni civili, che continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata, poiché non è comunque venuta meno la natura di illecito civile del fatto (cfr. Cass. pen., sez. V, ord., 20 dicembre 2005, n. 4266).

Nel caso in cui, dunque, pendano ancora indagini, ovvero comunque non sia stata esercitata l'azione penale, i fascicoli concernenti una delle fattispecie abrogate saranno oggetto di rituale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 411 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Può dubitarsi del fatto che la pendenza del procedimento penale sia di ostacolo all'introduzione della causa civile.

I fascicoli che si trovano invece in dibattimento saranno definiti con sentenza immediata di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. A questa pronuncia, in difetto di specifica disciplina, non si lega alcuna decisione sull'azione civile: la regola generale stabilita dall'art. 538 c.p.p. condiziona ogni statuizione sugli interessi civili ad una decisione di condanna.

Sanzioni pecuniarie civili e danno punitivo

Negli ordinamenti di common law, sono previste tradizionalmente delle forme di risarcimento di un pregiudizio ingiustamente subito che affiancano alla funzione tipicamente satisfattiva-riparatoria propria della responsabilità aquiliana, un'ulteriore finalità sanzionatoria che si manifesta nel riconoscimento discrezionale, in favore della parte lesa, di una somma ulteriore, nei casi in cui la condotta dell'agente sia sorretta da dolo (malice) o colpa grave (gross negligence). Queste forme di risarcimento “aggiuntivo” e “punitivo” sono definite exemplary damages, nella terminologia britannica, e punitive damages, in quella statunitense.

Mediante questo strumento processuale, oltre a tenere indenne il danneggiato dalle conseguenze dell'altrui fatto illecito, se ne punisce l'autore, anche a fini di prevenzione generale, quale deterrente per eventuali analoghi comportamenti illeciti da parte dello stesso o di altri soggetti.

Negli ordinamenti di diritto continentale, l'istituto non ha mai trovato ingresso, perlomeno in maniera generalizzata.

In Italia, in particolare, la Suprema Corte ha recisamente affermato il contrasto di questo istituto con l'ordinamento nazionale. Secondo gli Ermellini, nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. L'istituto dei danni punitivi è quindi incompatibile con l'ordinamento italiano. Esso, per altro verso, non è neppure riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali, che è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata in re ipsa (Cass., Sez. III, 19 gennaio 2007 n. 1183

,

Sez. II, 12 giugno 2008 n. 15814; Cass., Sez. I, 8 febbraio 2012 n. 1781,).

La giurisprudenza di legittimità ha però espresso caute aperture alla categoria dei danni punitivi rispetto a singole previsioni normative, quali la somma a titolo di riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12, l. 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa (cfr. Cass., Sez. III, 26 giugno 2007 n. 14761, , secondo cui questa somma non rientra nel risarcimento del danno, né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato).

Se alcune analogie tra le sanzioni pecuniarie civili e i danni punitivi si presentano come immediatamente percepibili, in particolare per quanto riguarda la comune funzione sanzionatoria, appare però altrettanto evidente la loro intrinseca differenza.

Le prime sono normativamente connesse ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale tipizzate e non estensibili analogicamente (nonché esclusivamente dolose) e, sotto molteplici aspetti e per quanto qui rileva soprattutto attraverso la destinazione erariale, tradiscono la loro discendenza penalistica.

I secondi hanno una portata tendenzialmente generalizzata, anche in caso di comportamenti non dolosi, e rappresentano una delle voci del risarcimento liquidato dal giudice alla parte danneggiata.

In conclusione

È sicuramente condivisibile l'obiettivo preso di mira dal legislatore: individuare sanzioni che abbiano in concreto un elevato potere dissuasivo rispetto alla commissione dell'illecito, per ovviare alla espansione ormai ipertrofica del diritto penale ed al conseguente svilimento del processo e della pena.

Ma, ragionando in concreto, la condanna al pagamento di una somma che non supera qualche migliaio di euro è davvero un deterrente efficace, soprattutto per chi non abbia beni al sole o intenda comunque speculare sulla (ir)ragionevole durata del processo di cognizione e sugli altrettanto risaputi costi elevati e difficoltà liquidatorie delle espropriazioni forzate?

Non sembra neppure plausibile ipotizzare poi un effettivo snellimento di qualche apprezzabile entità sull'oberata macchina della Giustizia. A fronte dell'auspicato decremento dei ruoli penali, è la stessa logica della novella a mostrare come il conto sarà pagato dalle sezioni civili degli uffici giudicanti (che non godono di salute troppo migliore): ciò che esce dalla porta rientra inevitabilmente dalla finestra, almeno in buona parte.

I giudici, peraltro, avranno, con ogni verosimiglianza, non poche incertezze ermeneutiche nel maneggiare nozioni sensibilmente diverse nel diritto civile e in quello penale (dolo/colpa, proprietà/possesso/detenzione, etc.).

Non può, infine, che reputarsi deteriore la posizione del danneggiato. Costui dovrà, in ogni caso, rivolgersi ad un legale per ottenere giustizia, salvo che per i procedimenti davanti al giudice di pace per importi inferiori a € 1.100,00 (in realtà, anche in precedenza, aveva il medesimo onere se voleva richiedere il risarcimento del danno, mediante costituzione di parte civile). Soprattutto, appare notevolmente complicato il suo onere probatorio: mentre nel processo penale era, almeno in astratto, sufficiente la sua testimonianza, nel processo civile in cui egli riveste la qualità di attore saranno invece necessarie testimonianze di soggetti indifferenti alla controversia (ben poco affidamento potendo fare su una confessione del convenuto all'esito di interrogatorio formale ex art. 228 c.p.c.) ovvero prove documentali (anche digitali, basti pensare a registrazioni audio o video effettuate mediante il proprio cellulare).

Possono d'altronde apprezzarsi, quali innovazioni significative soprattutto da un punto di vista sistematico, per quanto inizialmente foriere di indubbie perplessità applicative, le sanzioni pecuniarie civili (idonee, forse ad aprire spiragli per ulteriori strumenti di tutela di stampo privatistico, come le cosiddette astreintes).

In ogni caso ed ovviamente, il successo della riforma appare ineludibilmente legato alla risposta che sarà data dalla magistratura civile, onoraria e togata, a seguito delle sollecitazioni delle parti e dei loro difensori. Essa non potrà che rivelarsi pretoria in ordine a non poche delle questioni qui affrontate e dovrà comunque essere adeguata nei tempi e nei contenuti, a prezzo altrimenti di una insostenibile compressione della tutela dei diritti delle parti lese.

Guida all'approfondimento

SUL PACCHETTO DEPENALIZZAZIONI

  • Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario (P. Molino, L. Barone, A. D'Andrea, M.E. Guerra), Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura.

SULLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

  • C.M. Bianca, Diritto civile. Volume 5. La responsabilità, Milano, Giuffrè, 2012.
  • P. Stanzione (cur.), Trattato della responsabilità civile. Responsabilità contrattuale. Responsabilità extracontrattuale. Volume II, Padova, 2012.
  • P. Perlingieri, Le funzioni della responsabilità civile in Rassegna di diritto civile, 1-2011, pp. 115ss.
  • M. F. Cursi, Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato, Napoli, 2010.

SUL DANNO PUNITIVO

  • M. Franzoni, La lite temeraria e il danno punitivo in Resp. civ. e prev., 4-2015, pp. 1063 ss.
  • F. Benatti, Il danno punitivo tra forma e sostanza, ibidem, 1-2014, pp. 53ss.
  • C. Granelli, In tema di “danni punitivi”, ibidem, 6-2014, pp. 1760ss.
  • D. Corvi, Punitive damages in Contratto e impresa, 4-5-2014, pp. 859ss.
  • F. De Luca, Luci e ombre sul possibile recepimento dei danni punitivi nell'ordinamento giuridico italiano in Rassegna di diritto civile, 2-2014, pp. 518ss.
  • G. Arnone, N. Calcagno, P.G. Monateri, Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta, Torino, 2014.
  • V. Zeno-Zencovich, Pena privata e punitive damages nei recenti orientamenti dottrinari americani in F.D. Busnelli – G. Scalfi (curr.), Le pene private, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 375 ss.

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