Emissione di un secondo decreto ex art. 171-bis per favorire la conciliazione
23 Gennaio 2025
Il Tribunale di Bologna ha accolto la concorde istanza, ritenendola del tutto ragionevole, perché volta a favorire un accordo e dunque ad evitare il compimento di attività processuale che in ipotesi di soluzione amichevole si rivelerebbe inutile, mentre lo svolgimento delle difese correlate al deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. comporterebbe un irrigidimento delle posizioni delle parti, un incremento dei costi processuali e, verosimilmente, una riduzione delle probabilità che si trovi un accordo, in contrasto con gli obiettivi (semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile) perseguiti dalla riforma Cartabia, che ha valorizzato gli strumenti deflattivi. Per questi motivi, il giudice di merito ha consentito il differimento della prima udienza oltre i 45 giorni previsti dall'art. 171-bis c.p.c. e la riapertura dei termini per il deposito delle memorie integrative. Infatti, secondo il giudice di merito, non è preclusa l'emissione, se adeguatamente motivata, di un secondo decreto ex art. 171-bis c.p.c. o di un provvedimento ordinatorio di analoga portata, che lasci garantito il contraddittorio tra le parti, tanto più se ciò avviene su istanza congiunta delle parti e per finalità coerenti coi principi di economia processuale, efficiente utilizzo delle risorse relative al servizio giustizia e ragionevole durata dei processi, perseguiti anche mediante l'impiego di strumenti deflattivi. |