Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e valore indeterminabile della causa
24 Gennaio 2025
I Giudici di terzo grado cassando la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto rinviavano la causa alla Corte d'appello enunciando il seguente principio di diritto: «La controversia vertente esclusivamente sull'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve considerarsi, ai fini dell'individuazione dello scaglione in base al quale liquidare le spese processuali, come controversia di valore indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, salva la possibilità che il giudice possa applicare lo scaglione immediatamente inferiore quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia». I giudici territoriali avevano infatti ritenuto che, ai fini dell'individuazione dello scaglione utile per la liquidazione delle spese, dovesse farsi riferimento al valore dei possibili trattamenti temporanei connessi all'iscrizione, che non avevano formato oggetto di domanda, nonché all'incidenza dell'accredito contributivo delle giornate riconosciute sul futuro ed eventuale trattamento pensionistico. Di diverso avviso i giudici di legittimità che ribadivano la nozione di indeterminabilità intesa «come intrinseca inidoneità alla pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio (così tra le tante, Cass. n. 30732 del 2017) atteso che, in mancanza - come nella specie - di qualsivoglia domanda di prestazione e dei corrispettivi elementi di fatto utili a determinare l'importo della medesima, non è in alcun modo possibile apprezzare l'effettivo valore economico dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio». Ribadivano che l'articolo 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia (Cass. n. 968 del 2022). |