Maltrattamenti in famiglia ed esclusione della fattispecie di abuso di mezzi di correzione
21 Gennaio 2025
È da escludersi la fattispecie dell'abuso di mezzi di correzione o disciplina nel caso di uso della violenza, posta in essere anche ai fini educativi (nel caso di specie consistita nel picchiare, insultare e aggredire verbalmente il figlio anche con linguaggio offensivo), in quanto la stessa esula dal perimetro applicativo dell'art. 571 c.p. e ciò in forza anzitutto della tutela che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, nell'ipotesi concreta di età minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione da parte degli adulti. È poi da escludere l'adeguatezza di una educazione che non proponga i valori etici, volti a disciplinare una vita corretta e regolare sia nella comunità familiare che nell'ambiente sociale, dovendo tale funzione invece essere svolta necessariamente in modo tale da contribuire al potenziamento della persona del figlio e alla realizzazione del suo interesse ai sensi dell'art. 30 Cost. Con riferimento al contenuto dell'obbligo educativo deve rilevarsi l'assenza nella Costituzione di una espressa indicazione dei principi cui attenersi nell'adempimento dello stesso: la libertà educativa incontra in ogni caso un limite nei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalle disposizioni costituzionali. Sotto questo profilo occorre osservare che sarebbe senza dubbio contraddittorio ritenere che l'azione pedagogica possa indirizzarsi contro i valori posti alla base del nostro sistema sul quale si regge la società di cui il minore fa parte. |