La compatibilità della disciplina nazionale della revocazione con il diritto comunitario

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Gennaio 2025

Quando i singoli hanno accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, il diritto di accedere a detto giudice, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), è rispettato, senza che sia possibile qualificare come una limitazione la norma di diritto nazionale che circoscrive la possibilità di chiedere la revocazione delle sentenze dell'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa solo in presenza di situazioni tassativamente individuate

Un generale di brigata a riposo aveva chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 395, n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a., della decisione del Consiglio di Stato con la quale era stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del T.ar. per il Lazio avente ad oggetto gli esiti dei giudizi di avanzamento al grado di generale di divisione per gli anni 2018 e 2019.

Con memoria depositata nel corso del giudizio la parte appellante aveva chiesto di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE con riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e agli articoli 6 e 13 CEDU, asseritamente violati dalla sentenza oggetto di ricorso per revocazione, per avere la stessa arrestato il sindacato di fronte alle valutazioni di merito dell'amministrazione.

Le parti avevano avanzato richiesta di differimento dell'udienza al fine di attendere il deposito della motivazione di una sentenza del giudice ordinario ritenuta rilevante per la decisione del ricorso per revocazione, ma il rinvio non è stato concesso sulla base, tra le altre, del principio della ragionevole durata del processo, della irrilevanza della sentenza del giudizio ordinario in quanto successiva alla adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado e della inammissibilità di nuove prove nelle fasi rescindenti e rescissoria del giudizio di revocazione.

Tanto premesso, il collegio ha evidenziato i presupposti in difetto dei quali è inaccoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero quando  detta istanza i) sia proposta con memoria difensiva nel corso del giudizio di revocazione; ii) la controversia non presenti carattere transfrontaliero certo che implichi la presenza di disposizioni normative europee sicuramente applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio e tali da legittimare l'intervento della Corte di giustizia; iii) la controversia (nella specie, disciplina dello stato giuridico e avanzamento dei militari) non rientri fra le competenze dell'Unione europea; iv) sulla medesima questione si sia già pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Invero, quando i singoli hanno accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, il diritto di accedere a detto giudice, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), è rispettato, senza che sia possibile qualificare come una limitazione la norma di diritto nazionale che circoscrive la possibilità di chiedere la revocazione delle sentenze dell'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa solo in presenza di situazioni tassativamente individuate

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