Anomalia dell’offerta: discrezionalità della verifica insuscettibile di sindacato se non per macroscopica irragionevolezza o illogicità

23 Gennaio 2025

La previsione di cui all'art. 110, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo l'instaurazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell'offerta, attribuisce alla stazione appaltante un potere connotato da un'amplissima discrezionalità, insuscettibile di sindacato giurisdizionale se non nei limiti della macroscopica irragionevolezza o illogicità.

Il caso

La società ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara indetta dall'I.T.I.S. Leonardo Da Vinci di Firenze per l'affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack mediante installazione e gestione di distributori automatici, classificandosi in seconda posizione.

Dopo aver esperito un infruttuoso tentativo di ottenere l'esclusione dalla procedura della prima classificata mediante un'istanza di autotutela, la società ha deciso di impugnare l'aggiudicazione.

In particolare, con ricorso principale, la ricorrente ha lamentato:

  1. l'omessa dichiarazione, da parte dell'aggiudicataria, dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che avrebbe dovuto comportare l'esclusione della stessa;
  2. la mancata attivazione, da parte della stazione appaltante, del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della prima classificata.

   

La decisione

Il TAR Toscana, ritenendo le censure manifestamente infondate, ha respinto il ricorso.

Con riguardo al primo motivo (sub a), il Collegio ha ritenuto che la tesi prospettata dalla ricorrente fosse il frutto di una lettura parziale e incompleta della dichiarazione resa dall'aggiudicataria in sede di partecipazione.

Invero i giudici, nonostante la prima classificata avesse reso una dichiarazione “non caratterizzata da quell'evidenza dei costi del lavoro che risulta propria delle gare di appalto” – anche tenuto conto delle incertezze che hanno contraddistinto la procedura de qua – l'hanno ritenuta comunque adeguata e sufficiente.

L'ammissibilità di tale domanda, caratterizzata nello specifico da una formulazione “indiretta” dei costi della manodopera (in quanto l'aggiudicataria aveva comunque indicato tutti gli elementi necessari per il calcolo di tali costi), si fonderebbe, peraltro, sull'applicazione del criterio del favor partecipationis.

Quanto alla seconda censura relativa alla mancata verifica di anomalia dell'offerta, i giudici hanno chiarito che – in continuità con la disciplina del previgente codice dei contratti pubblici – l'art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non prevede l'automatica e obbligatoria attivazione del subprocedimento in parola.

Tale verifica richiede infatti la presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell'offerta, attribuendo alla stazione appaltante un potere connotato da un'amplissima discrezionalità, insuscettibile di sindacato giurisdizionale se non nei limiti della macroscopica irragionevolezza o illogicità.

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio non ha ravvisato “elementi specifici” che potessero portare a concludere per la manifesta illogicità della decisione implicita della stazione appaltante di non instaurare il subprocedimento di verifica della non anomalia dell'offerta ed ha, per l'effetto, disatteso anche tale censura.

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