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Il pericolo attuale di un’offesa ingiusta come requisito per invocare la legittima difesa domiciliare

05 Febbraio 2025

.Può essere invocata la scriminante della legittima difesa domiciliare nel caso in cui la persona offesa cerchi di introdursi in modo violento all’interno del negozio dell’imputato?

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall'art. 52 del codice penale, che, se invocata dall'imputato e accolta dal giudice, consente al primo di non essere punito per il fatto commesso.

Tuttavia, affinché ciò avvenga, devono sussistere due presupposti per colui che commette il fatto al fine di difendere un proprio o un altrui diritto, ovvero il pericolo attuale (primo presupposto) di un'offesa ingiusta (secondo presupposto). Inoltre, deve esserci proporzionalità tra difesa e offesa.

Una specifica della legittima difesa è la legittima difesa cosiddetta “domiciliare”, così come prevista ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 52 c.p..

Si tratta di commi aggiunti dal Legislatore successivamente all'originaria formulazione dell'articolo, che ricomprendeva solo il primo comma, nello specifico con la L. n. 59/2006 e con la L. n. 36/2019.

Così facendo, il Legislatore ha inteso fornire maggiore tutela alla sicurezza individuale sia in contesti domiciliari sia in tutti quei luoghi in cui viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Anche nel caso della legittima difesa domiciliare devono comunque sussistere i due presupposti del pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

Si è così espressa sul punto la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 1679 del 14/01/2025), secondo cui “la legittima difesa, anche quando invocata in relazione alla commissione di una violazione di domicilio da parte della vittima, richiede, in ogni caso, il requisito del “pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata”.

Pertanto, la risposta al quesito è affermativa, ovvero sì, può essere invocata la scriminante della legittima difesa domiciliare nel caso in cui la persona offesa tenti di introdursi in modo violento all'interno del negozio dell'imputato, sempre che quest'ultimo commetta il fatto e si difenda dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, fatto che deve anche essere proporzionale all'offesa subita.

Nel caso di specie, tuttavia, all'imputata che, con la “chiara volontà di portare a termine la reazione  violenta”, aveva lanciato un vaso contro la persona offesa non è stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa, in quanto, secondo la Corte di Cassazione - che non può entrare nel merito dei fatti - non solo l'azione della donna non era stata proporzionata, ma la persona offesa non si trovava neppure all'interno del negozio dell'imputata, bensì era già stata trasportata fuori da due uomini. Dunque, l'azione commessa dall'imputata difettava del presupposto del pericolo attuale, necessario per poter invocare la legittima difesa (in questo caso, domiciliare).

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