L’interpretazione dei CAM nella verifica dell’anomalia dell’offerta
05 Febbraio 2025
La sentenza del Tribunale Amministrativo piemontese in commento si presenta di particolare interesse - almeno - per due diversi aspetti. Il primo, riguarda la legittimazione processuale delle stazioni uniche appaltanti. Rileva, infatti, il TAR che le stazioni uniche appaltanti assumono nei confronti dei partecipanti alle pubbliche gare gli stessi oneri di una stazione appaltante ordinaria. Esse, quindi, possono essere chiamate a rispondere non solo della legittimità degli atti della procedura loro ascrivibili (i cui effetti finali, quanto alla stipula contrattuale, vengono imputati ai singoli enti deleganti), ma anche quanto a possibili domande risarcitorie che trovino radice proprio nella contestazione delle modalità di svolgimento della selezione (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 30 gennaio 2024, n. 1791 e TAR Lazio, Roma, sez. II, 29 aprile 2024, n. 8447). Il secondo aspetto di interesse riguarda invece il merito del ricorso e, in particolare, la verifica di anomalia dell'offerta. Anzitutto, il TAR assume a premessa generale del proprio ragionamento che la verifica di anomalia non è preordinata ad accertare se in concreto vi siano singoli errori o inesattezze nella proposta di gara, bensì a stabilire se l'offerta, nel suo complesso, risulti attendibile e affidabile (Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3815; Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 2024, n. 7114; Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453; TAR Toscana, sez. I, 13 giugno 2024, n. 715). Successivamente, il Tribunale afferma che in caso di giudizio positivo sulla insussistenza dell'anomalia, la motivazione può risultare più sintetica che nel caso in cui l'anomalia venga invece verificata. Infine, adduce che a fronte della rilevata assenza di anomalie, spetta al ricorrente addurre motivi idonei a provare di contro la manifesta incongruità e inattendibilità della valutazione operata dalla stazione appaltante (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 22 maggio 2023, n. 1199). Ebbene, questi elementi di prova possono essere validamente dedotti dalla relazione di accompagnamento dei CAM (criteri ambientali minimi) recati dal d.m. 10 marzo 2020, n. 65 (Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2025, n. 30). Sebbene questi non siano vincolanti, infatti, essi fissano parametri che possono guidare nella valutazione di eventuali scostamenti rilevanti dell'offerta: ove tali scostamenti non siano adeguatamente giustificati, può presumersi la sussistenza di una anomalia. |