Basta una nuova relazione per la revoca dell’assegno divorzile?
06 Febbraio 2025
Ai fini della revoca dell'assegno di divorzio, grava sull'ex coniuge che ne faccia richiesta l'onere di provare la sussistenza di un nuovo progetto di vita del beneficiario con il nuovo partner, da cui discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche. Il giudice deve procedere al relativo accertamento, tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona e, in ogni caso, valutando nel loro complesso, l'insieme dei fatti secondari noti e gli eventuali ulteriori elementi di prova, rilevanti per il giudizio in ordine alla sussistenza della convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. La coabitazione, dunque, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto e tale elemento è da valutarsi in ogni caso non atomisticamente, ma nel contesto e dalle circostanze in cui si inserisce mentre, viceversa, l'assenza della coabitazione non è di per sé decisiva. In mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, è necessario, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'art. 2729 c.c.. Sul punto, le Sezioni Unite, nella sentenza Cass. n. 32198/2021, hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale, necessariamente, discendano reciproche contribuzioni economiche e il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio e alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U. 32198/2021 e Cass. 14256/2022). Infatti, alla luce delle pronunce n. 18287/2018 e n. 32198/2021 delle Sezioni Unite, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativo, comporta un temperamento del principio della perdita automatica e integrale del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza. Come già evidenziato, è stato precisato dalla Suprema Corte che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può rappresentare un fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purchè sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproci aiuti economi e obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno e dovendo il Giudice accertare e tenere in considerazione gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per acclarare la sussistenza della convivenza. |