Responsabilità civile
RIDARE

La colpa del danneggiato nella responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.

La Redazione
07 Febbraio 2025

La Corte chiarisce la valenza della condotta colposa del danneggiato al fine di riconoscere o meno in capo al custode la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

Tizio conveniva in giudizio il Comune di Rende quale proprietario di un immobile dismesso, affinché fosse dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. (e condannato al risarcimento del danno) per il sinistro occorsogli la sera in cui era caduto dalla terrazza dell'immobile, poiché il Comune non aveva adottato le necessarie misure di sicurezza per lo stabile, che si presentava non recintato e non segnalato. Questa la vicenda: Tizio si era introdotto nell'immobile abbandonato con un amico. La vicina dello stabile aveva allertato la polizia temendo che i due volessero compiere atti vandalici; all'arrivo della pattuglia, i due avevano tentato di fuggire e Tizio era precipitato dal terrazzo senza balaustre. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava la sentenza. Tizio ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 2051 c.c., art. 1227, comma 1, c.c. ed art. 2 Cost. circa la responsabilità di cose in custodia e ricorrenza del caso fortuito, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il caso fortuito tale da escludere la responsabilità del Comune, ravvisandolo nella sua condotta.

La Cassazione, sul punto, ha ribadito che la responsabilità di cose in custodia si configura sì come una responsabilità oggettiva, ma la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso: per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, la sua condotta non deve essere necessariamente «autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile», ma è sufficiente che sia «oggettivamente colposa», dove la colpa va intesa come «oggettiva inosservanza di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza». Difatti, specifica la Corte, la sussistenza della colpa del danneggiato ai fini di un'elisione del nesso causale non è altro che la puntualizzazione del grado di prevenibilità e prevedibilità oggettive che normalmente deve attendersi da chi si espone al rischio di interazione con una cosa.

Nel caso in esame, la condotta oggettivamente colposa del ricorrente era stata correttamente accertata e motivata dal giudice di merito che, sulla base della stessa, aveva escluso la responsabilità del Comune. Di conseguenza, la SC ha rigettato il motivo poiché infondato.

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