Prime applicazioni della sentenza 208/2024 della Corte costituzionale
10 Febbraio 2025
Era del tutto irragionevole e disfunzionale rispetto agli obiettivi di efficienza e di riduzione del carico delle corti d'appello – perseguiti dalla c.d. riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022 – la circostanza che non potesse giovarsi dei detti benefici chi avesse rinunciato all'impugnazione di una condanna a una pena che solo per effetto della ulteriore riduzione di un sesto conseguente alla mancata impugnazione risultava inferiore ai limiti di legge. Di questa sentenza ha fatto applicazione il Tribunale di Milano, Uff. G.i.p., ord. 23.12.2024, in un caso che vedeva un giovane imputato che, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione ed era stato destinatario di un ordine di carcerazione, regolarmente eseguito. Per effetto dell'ulteriore riduzione della pena di un sesto, la pena detentiva da eseguire è risultata pari a 2 anni, 4 mesi e 10 giorni. All'epoca dei fatti, il condannato era un c.d. “giovane adulto”, di età compresa tra i 18 e i 21 anni rispetto al quale il limite di pena per la sospensione condizionale della pena ex art. 163 comma 3 c.p. è di due anni e sei mesi. Applicando gli artt. 442, comma 2-bise 676, comma 3-bis c.p.p., come risultanti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, l'ordinanza ha ordinato la sospensione condizionale della pena e disposto l'immediata scarcerazione dell'interessato, previa formulazione di una prognosi favorevole di non recidività, da ricondursi alla sua adesione a un programma di giustizia riparativa presso un Centro di mediazione, conclusosi positivamente ed al comportamento tenuto dal condannato nel mese trascorso in carcere, indicativo del serio e ben promettente percorso rieducativo intrapreso. L'ordinanza è stata positivamente valutata da autorevole dottrina (G. L. Gatta) quale “significativo spiraglio di deflazione” in un contesto di “grave sovraffollamento” carcerario. Bussole di inquadramento |