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Reato continuato

25 Settembre 2018

La peculiare figura del reato continuato (melius, della continuazione dei reati) – prevista dall'art. 81 cpv. c.p. – costituisce deroga al regime del concorso materiale dei reati. In presenza di un elemento volitivo unitario, riconducibile a un medesimo disegno criminoso, il Legislatore, laddove l'agente ponga in essere più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, ritenendo tale comportamento meno riprovevole, consente, nel dar luogo al trattamento sanzionatorio, alternativamente a quello materiale, cioè alla somma delle pene previste per ogni singola fattispecie, il cumulo giuridico delle stesse: pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo senza che mai...
Inquadramento

La peculiare figura del reato continuato (melius, della continuazione dei reati) – prevista dall'art. 81 cpv. c.p. – costituisce deroga al regime del concorso materiale dei reati.

In presenza di un elemento volitivo unitario, riconducibile a un medesimo disegno criminoso, il Legislatore, laddove l'agente ponga in essere più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, ritenendo tale comportamento meno riprovevole, consente, nel dar luogo al trattamento sanzionatorio, alternativamente a quello materiale – cioè alla somma delle pene previste per ogni singola fattispecie –, il cumulo giuridico delle stesse – (pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo senza che mai però essa possa essere superiore a quella che risulterebbe applicabile sommando tra loro le pene previste per ciascuno dei reati in continuazione).

Sotto la “copertura” del vincolo unitario, dato dall'identità del disegno criminoso, le singole azioni e/od omissioni – (chi con più azioni od omissioni) –, fossero anche quest'ultime poste in essere in tempi diversi, vengono ricondotte a un unicum (concorso formale), così “giustificandosi” un trattamento sanzionatorio più mite.

(Di contrario avviso alcuni autori – e in questo confermati da alcune figure codicistiche, come l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. –, per i quali, invece, la medesimezza del disegno criminoso costituisce un fattore che rende più grave la responsabilità dell'autore).

Struttura: gli elementi costitutivi

Elementi costitutivi del reato continuato sono senz'altro la pluralità delle azioni od omissioni e la pluralità delle violazioni di legge (quest'ultima in forma omogenea – quando vi sono più violazioni della stessa disposizione di legge – ovvero eterogenea – quando le violazioni riguardano diverse disposizioni di legge): esse possono trovare sviluppo anche in tempi diversi, cioè in un arco di tempo compatibile con l'identità del disegno criminoso.

È con la riforma del 1974 (d.l. 99/1974) che la rigida impostazione del codice Rocco – la quale prevedeva il regime più favorevole della continuazione solo tra reati omogenei –, è stata rivisitata estendendo il trattamento sanzionatorio più mite anche al reato continuato eterogeneo, cioè alle violazioni di diverse disposizioni di legge.

Le due forme (omogenea ed eterogenea) della continuazione di reati riguardano anche il concorso materiale dei reati mentre ciò che le contraddistingue da quanto avviene per quest'ultimo è la previsione dell'altro elemento costitutivo, il medesimo disegno criminoso.

In dottrina vi sono, prevalentemente, due orientamenti, uno che ritiene che la medesimezza del disegno criminoso altro non sia che la rappresentazione anticipata dei singoli episodi delittuosi e l'altro che lo declina in termini più rigorosi, quale unicità di scopo.

La giurisprudenza, invece, che lo orienta in senso soggettivo, quale ideazione, volizione di uno scopo unitario, lega la sua individuazione ad alcuni indici rilevatori, «quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la causale, le condizioni di tempo e di luogo», pur se non necessariamente coesistenti (Cass.pen., Sez. I, n. 44862/2008).

Quando tra l'uno e l'altro reato intervengono circostanze fattuali che modificano l'originaria previsione di sviluppare la loro commissione come una dipanazione del tutto la medesimezza del disegno criminoso viene a cessare.

Lo sviluppo nel tempo del medesimo disegno criminoso – che, per giurisprudenza consolidata, costituisce onere della prova incombente sull'imputato – va, di volta in volta, verificato in quanto così come il decorso di un intervallo consistente non può in astratto impedire di configurarlo è evidente che esso, in tali casi, necessita di una valutazione ancor più rigorosa in merito alla sussistenza dell'elemento unificante.

Spazio applicativo: limiti e conseguenze

La configurabilità del medesimo disegno criminoso è, senz'altro, ammissibile se i vari reati sono commessi in danno di soggetti passivi diversi non costituendo quest'ultimi in alcun modo elemento dirimente ai fini della configurabilità della continuazione.

Non è ammissibile, invece, la continuazione tra delitti dolosi e delitti colposi, ovvero tra delitti colposi, in quanto è di tutta evidenza che il medesimo disegno criminoso, quale elemento caratterizzante della stessa, è riconducibile al dolo, quest'ultimo, ovviamente, confliggente con le forme colpose.

Per le contravvenzioni, invece, occorre distinguere tra quelle colpose – in relazione alle quali va ripetuto lo stesso ragionamento sopra menzionato riguardo alla continuazione tra delitti colposi –, e quelle dolose, per le quali, laddove esse hanno tutte assunto la forma dolosa, la continuazione può dirsi compatibile.

È stata affermata la compatibilità della continuazione tra delitti dolosi (art. 73 d.P.R. 309/1990) e delitti dolosi misti a colpa (art. 586 c.p.) in considerazione del fatto che quest'ultimo è sì punito a titolo di colpa ma necessita che il delitto-base sia di matrice dolosa.

Trattamento sanzionatorio

L'art. 533, comma 2, c.p.p. scandisce, con nettezza, il percorso a mezzo del quale il giudice, nel comminare la condanna, deve tenere in debita considerazione l'articolazione interna del reato continuato («Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione […]»), avendo, quindi, cura di evitare che non siano distinguibili i singoli segmenti di pena (Cass.pen.,Sez. III, n. 1446/2017: «In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione, e motivazione, non solo in ordine alla individuazione della pena base ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 c.p.»).

Nel dar luogo alla determinazione della pena finale, il giudice, pertanto, una volta riconosciuta la sussistenza del reato continuato, deve «innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione: una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Cass.pen., Sez. III, n. 225/2017).

Il primo passo, pertanto, è costituito dall'individuazione della violazione più grave che la giurisprudenza radica ad una valutazione in concreto e non alla punizione edittale in astratto, (È di quest'ultimo avviso, invece, Cass.pen., Sez. II, n. 36107/2017 secondo cui «in tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa»).

All'esito di un dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, altalenante si va sempre più affermando l'orientamento secondo cui «[…] nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora il reato più grave sia sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria ed il reato-satellite, alternativamente, con pena detentiva o pecuniaria, il giudice può operare l'aumento di pena per il secondo in relazione ad una soltanto delle specie di pena base determinata per il primo, motivando le ragioni della scelta in funzione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.» (Cass. pen., Sez. I, n. 7395/2018) e senza che «rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satellite» (Cass. pen., Sez. IV, n. 54797).

Nel dar luogo alla valutazione in concreto delle aggravanti e/o attenuanti riguardo alla pena base, al fine di individuare la violazione più grave, occorre sottolineare che essa deve rimanere circoscritta a tale elemento mentre quelle relative ai reati satellite incidono solo in punto di pena (Cass.pen.,Sez. I, n. 13369/2018: «In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 c.p.»).

La necessità, sopra richiamata, di distinguere sempre, all'interno del reato continuato, i singoli segmenti di pena (Cass.pen., Sez. III, n. 44931/2016: «In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base»), assume fondamentale importanza atteso che ben può accadere, nel prosieguo del procedimento, che l'uno o l'altro dei reati uniti dal vincolo vengano successivamente “elisi” andando a incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio (Cass.pen., Sez. III, n. 7258/2017: «Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello relativamente a taluni reati, unificati dalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento ex art. 81 c.p., purchè il trattamento sanzionatorio finale non sia superiore a quello determinato dal primo giudice»).

Aspetti processuali

Il reato continuato, sotto il profilo funzionale, assume una differente caratterizzazione (natura giuridica) a seconda dell'istituto con il quale viene declinato.

Può, difatti, affermarsi che esso agisce quale reato unitario riguardo:

  • alla determinazione della pena principale e di quelle accessorie (Cass. pen., Sez. I, n. 8126/2018: «Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione»);
  • alla dichiarazione di abitualità e professionalità;
  • alla concessione della sospensione condizionale della pena;
  • alla riabilitazione.

Occorre, invece, prenderlo in considerazione, quale pluralità di reati, in relazione ai diversi istituti :

  • della imputabilità;
  • dell'amnistia propria ed all'indulto;
  • delle misure di sicurezza;
  • del concorso di reati;
  • dell'applicabilità delle circostanze.

Di peculiare portata è poi l'incidenza della continuazione in sede di prescrizione atteso che :

  • riguardo al termine di computo esso inizia a decorrere dal momento della commissione dell'ultimo dei reati programmati (art. 158, comma 1, c.p.p.), cioè allorquando l'intero disegno criminoso si è compiuto;
  • per la durata del tempo necessario a prescrivere occorre, invece, far riferimento alle singole disposizioni di legge violate.
La disciplina del continuato in sede esecutiva

In quanto strettamente connessa alla sua stessa funzione processuale la continuazione di reati può essere riconosciuta anche in sede esecutiva ovvero tra un procedimento già in giudicato e altro ancora in fase decisionale di merito (Cass. pen., Sez. VI, n. 51689/2017: «L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine ma ha l'onere di produrre la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.p. dettata per la sola fase esecutiva»).

L'edittalità più grave è ancorata, in sede esecutiva, alla pena più grave inflitta nel giudizio di cognizione, e ciò «anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato» (art. 187 disp. att. c.p.p.).

In merito alla commistione che può determinarsi in sede esecutiva tra sentenze rese all'esito del dibattimento e sentenze rese all'esito di giudizio abbreviato, le Sezioni unite, (sentenza n. 35852/2018), hanno avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui «l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, c.p.p.», circoscrivendo, quindi, la premialità esclusivamente a quelli per i quali l'opzione è stata svolta, lasciando rigorosamente fuori quelli definiti con rito ordinario.

Alcun “nuovo processo” può intervenire, in fase di cognizione o di esecuzione, in merito ai reati oggetto di giudizio ordinario se non nella misura della eventuale e rigorosa, valutazione della sussistenza della continuazione con quelli oggetto di rito speciale: la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere, pertanto, circoscritta a quest'ultimi determinandosi in caso contrario una «violazione del principio di eguaglianza che, come postula trattamento eguale per eguali situazioni, così presuppone trattamenti diversi per diverse situazioni».

Come precisato in sede di legittimità, quando siano da unificare più sentenze che abbiano già a loro volta unificato in continuazione i reati giudicati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tutti i reati, individuare quello per il quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena più grave, e quindi procedere agli aumenti per ciascuno dei reati residui (Cass. pen., Sez. unite, n. 28659/2017: «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo comma, c.p.»).

Nel caso in cui il giudice della cognizione non abbia indicato la pena per alcuni reati, il giudice dell'esecuzione dovrà interpretare il giudicato al fine di individuare quale sanzione il giudice di merito abbia inteso implicitamente irrogare per ciascun reato, non potendo fare generico riferimento al minimo edittale previsto per ciascuno di essi (Cass.pen.,Sez. unite, n. 21501/2009; Cass. pen., Sez. I, n. 3986/2014).

L'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione impedisce che la medesima questione venga riesaminata in sede esecutiva con la conseguenza che tale preclusione del giudicato «si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso» (Cass.pen., Sez. I, n. 48580/2017).

Del tutto peculiare è, invece, la disciplina del continuato nel caso in cui siano state emesse, nei confronti della stessa persona, in distinti procedimenti, più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 188 disp. att. c.p.p.) essendo concesso a quest'ultime, nell'ambito dei rispettivi limiti edittali dettati dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., di riformulare l'accordo negoziale dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quest'ultimo, «nel caso di disaccordo del pubblico ministero», di accogliere “ugualmente” la richiesta del condannato qualora ritenga il dissenso “ingiustificato”.

L'accordo negoziale sulla pena può nel corso del giudizio essere rivisitato allorquando uno dei reati uniti dal vincolo della continuazione venga meno così comportando l'elisione solo del segmento di pena concordato purchè lo stesso sia stato espressamente, e correttamente, individuato e non costituisca mera parte del tutto (Cass., III, n. 39521/2017).

In relazione alla condizione di tossicodipendenza il disposto di cui all'art. 671, comma 1, c.p.p. (novellato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) prevede che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, il giudice «fra gli elementi che incidono» debba prendere in considerazione «la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che «la disposizione relativa alla valutazione dell'incidenza sulla disciplina del reato continuato dello stato di tossicodipendenza [...] non va interpretata nel senso che tale stato debba necessariamente essere ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso ma nel senso che il giudice non può omettere di valutarlo ove esso sia stato allegato o emerga dagli atti [...] l'unicità del disegno criminoso [...] non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (come l'accertato stato di tossicodipendenza) dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo» (Cass.pen., Sez. I, n.5156/2012)

Ancor più specificamente si è avuto modo di precisare che «la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è una condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti» (Cass. pen., Sez. I, 13 ottobre 2010, n. 39827).

Casistica

Continuazione e particolare tenuità del fatto

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale” (Cass. pen., Sez. VI, n. 3353/2017);

contra

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non osta la presenza di più reati legati al vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva(Cass. pen., Sez. II, n. 9495/2018Cass. pen., Sez. V, n. 5358/2018).

Continuazione tra reati associativi e reati satellite

È ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere ed i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p.) (Cass. pen., Sez. I, n. 1534/2017) .

Continuazione tra reati associativi ex art. 416-bis c.p.

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo amfioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Cass. pen., Sez. VI, n. 51906/2017)

Cassazione e rideterminazione della pena

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggersi possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incomputabili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Fattispecie in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, annullava la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione e rinviava al medesimo per la rideterminazione della pena in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, riteneva necessari ulteriori accertamenti, nona vendo detto giudice individuato la pena per ciascun delitto in continuazione, ma operato un unico aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p.) (Cass. pen., Sez. VI, n. 44874/2017)

Continuazione e sospensione condizionale della pena

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione non viola la disposizione dell'art. 164 c.p. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuta all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanna è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Cass. pen., Sez. III, n. 52644/2017).

In tema di applicazione, nella fase esecutiva, della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra i due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Cass. pen., Sez. I, n. 9756/2017).

Reati commessi da minorenne e da maggiorenne

Qualora all'imputato si contesti la commissione di una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, alcuni dei quali commessi quando il soggetto era minorenne ed altri dopo il raggiungimento della maggiore età, deve operarsi la scissione del procedimento, in modo da attribuire la competenza a giudicare i primi episodi al tribunale per i minorenni e la competenza a giudicare gli altri episodi al tribunale ordinario (Cass. pen., Sez. V, n. 16571/2018)

Recidiva e continuazione

Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (Cass. pen., Sez. IV, n. 21043/2018).

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