Oblazione

Ottavia Murro
04 Agosto 2015

L'istituto dell'oblazione rientra tra le cause di estinzione del reato, che fa conseguire un risultato favorevole per l'imputato all'esito del volontario pagamento di una determinata somma, entro il termine perentorio fissato dalla legge.
Inquadramento

L'istituto dell'oblazione rientra tra le cause di estinzione del reato, che fa conseguire un risultato favorevole per l'imputato all'esito del volontario pagamento di una determinata somma, entro il termine perentorio fissato dalla legge. L'effetto è quello di paralizzare la prosecuzione dell'azione penale; il pagamento, infatti, trasforma l'illecito da penale in amministrativo.

L'accesso all'oblazione corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo individuale del contravventore, il quale rinuncia all'accertamento del fatto e al processo a fronte del beneficio dell'estinzione del reato. L'istituto può essere considerato come un negozio giuridico unilaterale che, una volta formato, non è più suscettibile di revoca. Ne consegue che, intervenuta la determinazione della somma da versare, questa è irrevocabile e non può essere richiesta una riduzione dell'importo stabilito dal giudice (Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2009, n. 29359).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, questo è limitato alle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena dell'ammenda (art. 162 c.p.), ovvero la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 162-bis c.p.).

Oblazione obbligatoria e facoltativa

Si distinguono due forme di oblazione: quella obbligatoria (art. 162 c.p.) e quella facoltativa (art. 162-bis).

  • L'oblazione obbligatoria concerne le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda: in tale ipotesi, il contravventore è ammesso dal giudice a pagare una somma pari ad un terzo del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento. La domanda costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha solo il potere di verificare le condizioni formali che ne legittimano l'ammissione e, qualora queste sussistano, è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma (Cass. pen., Sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 5811).
  • L'oblazione facoltativa, invece, viene prevista come causa di estinzione per le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda e il contravventore può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, oltre le spese processuali.

Nell'ipotesi di cui all'art. 162-bis c.p., il contravventore è onerato anche di eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato; sussistendo, altresì, specifiche cause ostative al beneficio: si prevede, infatti, l'inammissibilià nelle ipotesi di imputato recidivo (art. 99, n. 3, c.p.), abituale (art. 104 c.p.) o professionista nel reato (art. 105 c.p.).

L'accoglimento della richiesta, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 162 c.p., è subordinato al potere discrezionale del giudice, il quale potrebbe anche respingerla, avuto riguardo alla gravità del fatto e agli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 5811).

MODELLO.

Richiesta di oblazione

RICHIESTA DI OBLAZIONE (1)

Al tribunale di ..............

Il sottoscritto ......., nato a ........., il ......... e residente in ........., via ......... n. ........., imputato nel procedimento n. .........R.G. procura della Repubblica presso il tribunale di ........., per il reato di cui all'art. ......... c.p. per cui la legge prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 162 c.p. di essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento.

Con osservanza

Luogo e data

Sottoscrizione

(1) La formula dell'atto proposta riguarda il caso di una domanda di oblazione ex art. 162 c.p. Nel caso di istanza ex art. 162-bis c.p. si dovrà ovviamente modificare il parametro del calcolo della somma da pagare per usufruire dell'oblazione (metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge). Qualora si debba presentare la domanda di oblazione a seguito di un decreto penale di condanna, questa va inserita nell'atto di opposizione e, quindi, indirizzata al G.I.P. che ha emesso il decreto. Nulla osta a che la domanda di oblazione venga presentata prima dell'esercizio dell'azione penale, nel tal caso l'istanza andrà indirizzata al G.I.P. per il tramite della segreteria del P.M. titolare del procedimento

Orientamenti a confronto

In entrambi i casi la richiesta viene formulata dall'imputato o dal suo difensore e sul punto di segnala la questione aperta circa la necessità che il difensore sia munito di procura speciale. Si registra, infatti, un contrasto che, nonostante l'intervento delle Sezioni unite, non sembra essersi risolto

Da un lato il Supremo Collegio si è espresso in termini di legittimità, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.p., della proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale (Cass. pen., Sez. un., 29 ottobre 2009, n. 47923).

La giurisprudenza, tanto precedente quanto successiva, ritiene che la facoltà di proporre istanza di oblazione possa essere esercitata esclusivamente dall'imputato – ovvero dal difensore munito di procura speciale – in quanto si configura come un diritto personalissimo che implica la rinuncia a far valere la propria difesa in vista della estinzione del reato (Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2013, n. 39113; Cass. pen., Sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 5814).

Termine

La richiesta di oblazione può essere proposta già nel corso delle indagini preliminari, in tal caso il P.M. trasmette la domanda, nonché gli atti del procedimento, al Gip per la decisione.

Il termine finale è indicato dal primo comma degli artt. 162 e 162-bis c.p.: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna.

Va segnalata la natura perentoria del termine, che risponde allo scopo dell'istituto di deflazionare la repressione penale (Cass. pen., Sez. I, 12 maggio 1999, n. 8852) e di ridurre il sovraccarico del sistema giudiziario, quantomeno relativamente a reati meno gravi. Il meccanismo estintivo, infatti, si struttura su un beneficio che viene riconosciuto all'imputato (l'estinzione del reato) a fronte di un beneficio che ottiene lo Stato: il pagamento di una somma di denaro alla quale si aggiunge il risparmio dei tempi processuali.

In evidenza

È opportuno specificare che il termine indicato dal primo comma degli artt. 162 e 162-bis c.p. attiene al momento entro il quale deve essere presentata la richiesta al giudice e non a quello entro il quale bisogna effettuare il pagamento della somma dovuta.

La giurisprudenza ha chiarito la questione specificando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, non è più necessario il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda; pertanto, il giudice, ammessa l'oblazione, fissa con ordinanza l'ammontare della somma dandone avviso all'interessato (Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2015, n. 18991). Va rilevato che deve essere considerato illegittimo il provvedimento con il quale il giudice rigetti l'istanza di ammissione all'oblazione sull'assunto che l'imputato non ha provveduto al deposito delle somme entro il termine di cui al primo comma dell'artt. 162 e 162-bis c.p. (Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 1999, n. 14289).

Premesso ciò, si segnalano alcune ipotesi particolari:

  • nei casi di decreto penale di condanna, la richiesta di oblazione deve essere presentata contestualmente all'atto di opposizione, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto penale; tale termine è insuscettibile di restituzione ex art. 175 c.p.p. in quanto il suo inutile decorso determina la preclusione processuale derivante dal combinato disposto degli art. 141 disp. att. c.p.p. e art. 464, comma 3 c.p.p., e art.557, comma 2, c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2006, n. 12939).Ci si chiede cosa possa accadere nell'ipotesi in cui, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, sia stata correttamente proposta la richiesta di oblazione ma questa venga erroneamente rigettata. La questione, oggetto di pronuncia delle Sezioni unite, è stata risolta nel senso di ammettere, nel conseguente giudizio penale, la ripresentazione della domanda di oblazione, conferendo al giudice di prime cure il potere di prendere in considerazione la richiesta (Cass. pen., Sez. un., 29 ottobre 2009, n. 47923). Qualora invece il Gip non si pronunci sull'istanza di oblazione, proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, l'omessa pronuncia determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non dedotta quale questione preliminare ex art. 491 c.p.p. in quanto, nel successivo giudizio, l'imputato può reagire sia proponendo la relativa eccezione sia riproponendo la domanda di oblazione, non operando in tal caso la decadenza prevista dal comma terzo dell'art. 464 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 20549/2015).
  • Qualora venga richiesta la definizione del processo con rito abbreviato, è, invece, preclusa la possibilità di avanzare successivamente richiesta di oblazione (Cass. pen. Sez. III, 4 ottobre 2002, n. 40694).
  • Ampia è la questione circa la modifica dell'originaria imputazione (in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione) e la richiesta dell'imputato di essere rimesso in termini per chiedere il beneficio estintivo. La disciplina processuale della remissione termini è stata, infatti, oggetto della nota sentenza dalla Corte costituzionale, 29 dicembre 1995, n. 530, che ha escluso la perentorietà del termine con la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non era prevista la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento. La ratio giustificativa di tale pronuncia viene riscontrata nel fatto che, allorquando venga modificata l'imputazione, non si può addebitare all'imputato il superamento del limite temporale previsto nell'ipotesi di oblazione. Il legislatore, nel tradurre in norma i principi enucleati dalla Corte costituzionale, ha aggiunto all'art. 141 disp. att. c.p.p. il comma 4-bis, che prevede la remissione in termini, per l'imputato, in caso di modifica dell'originaria imputazione, affinché questi eserciti la facoltà di richiedere l'oblazione. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Tale remissione in termini è prevista nell'ipotesi sia di oblazione obbligatoria che facoltativa.

In evidenza

Più complessa è la questione della possibilità di rimessione in termini allorquando sia il giudice a modificare l'imputazione in sentenza ex art. 521 c.p.p. La mancanza di uno specifico dettato normativo ha portato la giurisprudenza a pronunciarsi in termini di inapplicabilità dell'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p.

Le Sezioni unite, intervenute più volte sulla questione, hanno ritenuto che non sia possibile rimettere in termini l'imputato, in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, quando la modifica sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna.

Di converso, il giudice può e deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., nel caso intenda procedere alla modifica dell'imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, allorquando l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata proprio ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa (Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 2006, n. 7645).

L'imputato, quindi, al di là dell'imputazione che gli viene contestata, deve ipotizzare che quel medesimo fatto possa essere suscettibile di una diversa configurazione giuridica, che ammetta l'oblazione.

Pertanto, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione, l'imputato, se ritiene che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che la ammetta, ha l'onere di sollecitare al giudice la riqualificazione del fatto e, contestualmente, formulare istanza di oblazione. Di conseguenza, in mancanza di tale espressa richiesta, è precluso il diritto a fruire dell'oblazione ove il giudice provveda, d'ufficio ex art. 521 c.p.p., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 32351).

  • Nell'ipotesi di ius superveniens, è applicabile in via analogica quanto disposto dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. consentendo, così, la remissione in termini per richiedere l'oblazione (Cass. pen., Sez. IV, 12 febbraio 2004, n. 9689).
Ammissione, rigetto e dichiarazione di estinzione

Per quanto concerne i poteri valutativi del giudice, ai fini dell'ammissione, questi sono distinti a seconda che l'oblazione sia obbligatoria, ovvero facoltativa.

Preliminarmente, in entrambi i casi, si può rilevare che al giudice venga affidata una valutazione nel merito estremamente limitata: deve verificare che il fatto contestato corrisponda al modello legale, che il reato rientri tra le fattispecie oblabili e che manchino i presupposti per una pronuncia liberatoria ex art. 129 c.p.p.

Nell'ipotesi di cui all'art. 162 c.p., tale preliminare valutazione, qualora sia positiva, legittima il giudice ad ammettere l'imputato al pagamento della somma.

Diversi sono invece i poteri valutativi e i margini discrezionali nell'ipotesi di cui all'art. 162-bis c.p.: il giudice, oltre alle valutazioni preliminari suddette, deve verificare che manchino le condizioni ostative di cui al comma 3; pertanto non è ammissibile l'oblazione nei casi indicati dagli artt. 99, 104 e 105 c.p.

Relativamente alla valutazione della recidiva reiterata, dell'abitualità e della professionalità nelle contravvenzioni, non è necessario che siano state giudizialmente dichiarate dal giudice, essendo sufficiente la mera cognizione del magistrato della sussistenza di detti status (Cass. pen., Sez. I, 5 aprile 2006, n. 17316).

Altro elemento preclusivo è dato dalla permanenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili dal contravventore.

In evidenza

La decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta l'accertamento, anche d'ufficio, circa la permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato ostative all'accoglimento della domanda (Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2010, n. 26762).

Inoltre, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 162-bis c.p., viene riconosciuto al giudice un ampio sindacato, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, sulla sua gravità; infatti, il giudice può respingere la domanda avendo riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p. Ai fini di tale valutazione possono, altresì, avere rilevanza i precedenti penali, anche in assenza di una formale contestazione della recidiva (Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2006, n. 21454).

In evidenza

Relativamente al parametro della gravità del fatto, si rileva che il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio deve essere motivato dal giudice non soltanto in relazione al principio astrattamente posto dalla norma, bensì con concreto riferimento al reato commesso (Cass. pen., Sez. IV,29 aprile 2004, n. 40154).

Premesso ciò, si evidenzia come il legislatore abbia previsto, nell'ipotesi di oblazione facoltativa, delle cause ex ante preclusive (comma 3, art. 162-bis c.p.) ed abbia altresì escluso una automaticità tra la richiesta conforme ai parametri indicati dalla norma e l'ammissione del giudice, prevedendo, in capo a questi, qualora il fatto appaia grave, il potere di rigettare la richiesta, con ordinanza motivata.

Contro quest'ultimo provvedimento non è esperibile alcun mezzo di impugnazione, tuttavia, l'ordinanza di rigetto non è preclusiva alla riproposizione della domanda, potendo, l'imputato, ai sensi dell'art. 162-bis, comma 5, c.p., attivarsi sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado: in tal caso il giudice, rivalutata la domanda in precedenza respinta, può ammetterla nell'ipotesi in cui non ritenga più sussistenti le cause che ad origine avevano legittimato il rigetto della domanda (ad esempio se il fatto è meno grave, ovvero se sono state eliminate le conseguenze del reato).

Qualora il contravventore venga ammesso all'oblazione, il giudice decide con ordinanza non revocabile e fissa la somma da pagare.

È opportuno specificare che il beneficio dell'estinzione è strettamente collegato al corretto pagamento della somma.

Effetti della sentenza di estinzione

Oltre al beneficio dell'estinzione del reato, il contravventore gode di altri effetti favorevoli:

  • la non iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento estintivo;
  • l'inapplicabilità di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria;
  • la possibilità di utilizzare la decisione di non doversi procedere per intervenuta oblazione ai fini del ne bis in idem.

Infine, il provvedimento non può costituire elemento di contestazione della recidiva ovvero della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.

L'imputato è però onerato a pagare le spese processuali; mentre non è onerato alla rifusione delle spese di parte civile; si ritiene, infatti, che queste siano escluse in caso di ammissione all'oblazione (Cass. pen., Sez. I, 3735/2007). La giurisprudenza di legittimità ha osservato che, salvo il disposto della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 443 in riferimento al patteggiamento, la decisione in ordine alle spese è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta con la costituzione di parte civile.

La sentenza di estinzione non determina, altresì, la sospensione del processo civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni cagionati da reato, qualora l'azione civile sia stata proposta nella sua sede naturale dopo la costituzione nel processo penale.

Giudice di pace

L'oblazione facoltativa è applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, attesa l'esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e 58, d.lgs. 274/2000, nonché la disposizione di cui all'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 274/2000 citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l'ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l'oblazione speciale prevista dall'art. 162-bis c.p. e non l'oblazione di cui all'art. 162 c.p., in quanto il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (Cass. pen., Sez. IV, 972/2004).

Casisitica

Reati in continuazione, reati permanenti e attenuanti speciali

È inammissibile l'oblazione richiesta dall'imputato con riferimento ad una pluralità di reati in mancanza di una espressa contestazione della continuazione da parte del P.M. (Cass. pen. Sez. III, 8 novembre 2012, n. 45944).

Qualora siano contestate più violazioni continuate della medesima disposizione di legge, l'importo al quale commisurare la somma da pagare per l'ammissione all'oblazione speciale deve essere individuato nel triplo del massimo dell'ammenda prevista per il reato contestato (Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2009, n. 24909).

L'oblazione non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata (Cass. pen., Sez. un., 28 aprile 1999, n. 10).

Le attenuanti speciali non rendono oblazionabili reati base esclusi (Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2008, n. 39982).

Rateizzazione

La somma di denaro dovuta a titolo di oblazione, non è rateizzabile dal momento che è predeterminata dalla legge senza che abbiano rilevanza alcuna le condizioni economiche dell'imputato (Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2010, n. 8973).

Confisca

La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2012, n. 1806).

Pena pecuniaria

L'oblazione è ammissibile soltanto con riferimento alla pena pecuniaria o alternativa astrattamente prevista dal legislatore per le contravvenzioni e non anche a quella solo pecuniaria applicabile in concreto dal giudice per i casi ritenuti dallo stesso di lieve entità (Cass. pen., Sez. I, 2743/1992).

Sommario