Si può espletare la perizia grafologica sulla copia fotostatica di una scrittura privata?

La Redazione
10 Febbraio 2025

La Cassazione chiarisce il valore di prova della copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta da controparte, nonché l’ammissibilità o meno della consulenza grafologica sulla stessa, qualora l’originale sia stato smarrito assieme al fascicolo d’ufficio per causa non imputabile alle parti.

Tizio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del fratello sulla base di una scrittura privata di riconoscimento del debito: la scrittura veniva depositata in originale. L'opposizione del fratello veniva rigettata. In sede d'appello, il fascicolo veniva smarrito (per colpa non imputabile alle parti), quindi l'originale depositato della scrittura veniva perso e rimaneva solo una copia fotostatica della stessa. La Corte d'appello, a seguito dello smarrimento del fascicolo d'ufficio, attribuiva alla copia fotostatica della scrittura privata lo stesso valore dell'originale e ne disponeva la consulenza grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione in calce alla stessa. Dunque, rigettava l'opposizione confermando la sentenza resa in prime cure. Il fratello dell'attore impugnava la sentenza in Cassazione censurando – per ciò che qui rileva – l'ammissibilità ed l'efficacia riconosciute dal giudice d'appello alla consulenza tecnica grafologica per la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, posta a fondamento delle pretese dell'opposto, dato che tale consulenza era stata espletata su una copia fotostatica della scrittura stessa e non sull'originale, nonostante l'eccezione di disconoscimento tempestivamente formulata dall'opponente.

La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. In particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.

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