Processo Telematico

Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica della sentenza

La Redazione
04 Febbraio 2025

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle conseguenze del mancato deposito nel termine di legge dell'attestazione di conformità all'originale della copia analogica della relata di notifica.

In una causa relativa al fallimento di una s.p.a, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito di copia autentica della sentenza.

Nello specifico, il controricorrente lamentava l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, prescritto a pena di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c., della copia autentica del decreto del Tribunale, essendo stata con il ricorso depositata copia della decisione priva, oltre che della comunicazione della cancelleria ai sensi dell'art. 99, ult. comma, l. fall., anche di qualsivoglia attestazione da parte del difensore di conformità all'originale.

L'occasione offre il destro alla Corte per chiarire che «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, oppure con  attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005».

Per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, «il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il controricorrente disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata» (Cass. n. 8312/2019).

Nel caso in esame, tale onere è stato assolto dalla ricorrente, che ha allegato la decisione impugnata, debitamente asseverata, unitamente alla comunicazione di cancelleria che la notificava (pure asseverata).

La Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.