I vizi di carenza di motivazione o di violazione del principio del contraddittorio non costituiscono un motivo di giurisdizione per l’ammissibilità del ricorso per cassazione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
11 Febbraio 2025

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., per la violazione del principio del contraddittorio e l'omessa considerazione della violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare o la carenza di motivazione della sentenza del Consiglio di Stato

Le Sezioni unite, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo la quale non può costituire motivo di ammissibilità del ricorso per cassazione la denuncia di un error in procedendo o di un error in iudicando, hanno dichiarato il ricorso inammissibile poiché vertente su una controversia afferente ad un procedimento disciplinare a carico di un ispettore della Guardia di finanza sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 319 c.p. estintosi nel corso del giudizio per intervenuta prescrizione.

Il giudizio riguarda una controversia afferente ad un procedimento disciplinare a carico di un ispettore della Guardia di finanza sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 319 c.p. estintosi nel corso del giudizio per intervenuta prescrizione. L'ispettore proponeva ricorso al T.a.r. per la Lombardia avverso la sanzione di “perdita del grado per rimozione nei confronti di un militare del Corpo in congedo”, che era stato respinto, con pronuncia confermata con l'impugnata sentenza, dal Consiglio di Stato. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 111 Cost., perché il Consiglio di Stato non avrebbe considerato che non si era formata alcuna prova nel processo penale, conclusosi con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari e, dunque, senza contraddittorio dibattimentale, sicché l'amministrazione aveva deciso la sanzione acriticamente senza un legittimo supporto istruttorio, nonché della irragionevole durata del processo, definito con l'archiviazione dopo ventuno anni dai fatti, e dell'assenza di motivazione della sentenza del Consiglio di Stato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi tutto hanno precisato che, secondo la propria consolidata giurisprudenza, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni dei giudici amministrativi è limitato solo al difetto assoluto di giurisdizione, ossia al c.d.  sconfinamento o al contrario (quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa) oppure al c.d. arretramento ( quando un giudice neghi la proprio giurisdizione  sull'erroneo presupposto che la materia non forma oggetto di cognizione giurisdizionale), nonché al difetto relativo di giurisdizione quando il giudice speciale abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola, sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il sindacato della Corte di cassazione non si estende alle censure di violazioni di legge, sostanziale o processuale, che riguardano le modalità di esercizio della giurisdizione speciale stessa; in tal senso la violazione dei limiti esterni della giurisdizione non integra, la denuncia di un error in procedendo o di un error in iudicando e, quindi, non può costituire motivo di ammissibile ricorso per Cassazione.

Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato che non sono deducibili vizi di violazione del diritto di difesa, d'illegittima formazione non in contraddittorio di una ritenuta prova vagliata in modo asseritamente erroneo dal giudice a quo, rispetto alla normativa di riferimento, così come le differenti censure relative alla durata irragionevole del processo penale. Per le stesse ragioni è inammissibile il ricorso per l'assenza di motivazione della sentenza impugnata per mancata individuazione degli elementi fondativi della responsabilità amministrativa e per la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione.

Di conseguenza, nel caso di specie, non sono deducibili le censure proposte in sede di ricorso per cassazione in quanto afferenti alla corretta valutazione nel procedimento disciplinare degli effetti della sentenza resa in sede penale, nonché al difetto di motivazione del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado, e si risolvono, per l'appunto, nella denuncia di violazioni della legge, sostanziale e processuale.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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