Ancora dubbi sulla domanda di risoluzione contrattuale “quesita” prima del fallimento
11 Febbraio 2025
La I sezione civile della Corte di cassazione ha formulato i seguenti quesiti, rimettendoli alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite: «a) se la domanda di risoluzione del contratto proposta nei confronti del contraente poi fallito debba o meno essere trasferita in sede fallimentare unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie conseguenti alla risoluzione; b) in caso di risposta positiva, quali conseguenze derivino dall'omessa riproposizione della domanda in sede fallimentare e se il trasferimento debba avvenire pur quando, come accaduto nella specie, l'azione di risoluzione contrattuale sia stata promossa anche dal contraente poi fallito e sia stata proseguita dal curatore in sede ordinaria; c) in caso di risposta negativa, e dunque qualora la domanda di risoluzione debba rimanere pendente dinanzi al giudice ordinario, quando debba essere proposta la domanda di ammissione del credito allo stato passivo e se tale credito possa essere assimilato ai crediti condizionali o debbano adottarsi altri rimedi processuali, anche al fine di evitare il possibile contrasto fra giudicato endofallimentare e giudicato ex art. 2909 c.c.» La Corte, richiamato il testo dell'art. 72, comma 5, l. fall. – il cui disposto, è utile rammentarlo, è stato riprodotto nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza all'art. 172 comma 5 –, fa riferimento al conflitto dottrinale (con riflessi nella giurisprudenza della stessa I sezione civile) esistente sul significato da attribuire alle parole “secondo le disposizioni di cui al capo V”, in relazione al quale si contrappongono due orientamenti: l'uno (della divaricazione processuale) secondo cui con tale espressione il legislatore intenderebbe riferirsi alle sole istanze restitutorie e risarcitorie correlate alla domanda di risoluzione introdotta prima del fallimento, la quale continuerebbe a far capo al giudice ordinario (con la conseguenza “processuale” della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di verifica del passivo, o, in alternativa, l'ammissione con riserva del credito restitutorio o risarcitorio, in attesa della decisione in sede ordinaria sulla domanda di restituzione); l'altro (della trasmigrazione integrale) secondo cui la domanda da proporre “secondo le disposizioni del capo V” sia proprio quella di risoluzione che il precetto menziona dapprincipio, che va dunque “traslata” in sede concorsuale insieme a (“con”) quelle restitutorie e risarcitorie cui è strumentale. Peculiarità della fattispecie: “domande incrociate” Il quesito è accostabile a quello posto con ordinanza Cass. 23 gennaio 2025, n. 1679, con una peculiarità. Nel caso di specie, infatti, alla domanda di risoluzione del contratto di appalto si contrappone quella originariamente proposta dall'appaltatrice (poi fallita) contro la committente e fatta propria dal curatore. In un tale caso, afferma la Corte, deve decisamente escludersi la possibilità che il simultaneus processus (che secondo consolidato principio deve compiersi davanti al giudice di merito a fronte di contrapposte domande di risoluzione basate su reciproci inadempimenti) possa svolgersi in sede concorsuale, consentendo al giudice fallimentare di decidere anche della domanda di risoluzione proposta dal curatore. Resta invece da chiedersi se l'accertamento dei reciproci inadempimenti possa restare devoluto alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente trasferimento in sede concorsuale delle sole domande restitutorie e risarcitorie avanzate dal contraente in bonis o se invece, anche in un caso quale quello in esame, spetti comunque al giudice fallimentare di pronunciare sulla domanda di risoluzione proposta dal medesimo. In relazione a tale questione, conclude la Corte: «Occorre, dunque, verificare se nella nozione di “credito condizionato” possa rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria. Ove questa soluzione dovesse essere ritenuta non praticabile, andrà stabilito se debba accedersi alla tesi del ricorrente, secondo cui il rischio - che sarebbe sussistente nella specie - di un possibile conflitto fra giudicati, potrà essere evitato sottoponendo a sospensione ex art. 295 c.p.c. la causa pendente dinanzi al giudice ordinario, o se, ancora, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità/connessione fra le due cause, queste debbano procedere separatamente ed essere separatamente decise, previo necessario trasferimento in sede fallimentare della domanda di risoluzione proposta dalla creditrice in bonis. Come ulteriore alternativa, derivante dalla ben possibile insorgenza di un conflitto pratico -parziale fra le due pronunce, potrebbe anche ipotizzarsi che in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l'ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell'azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l'eventuale “cortocircuito” tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali». |