Esclusa la ristrutturazione dei debiti del consumatore se vi sono obbligazioni derivanti da precedente attività imprenditoriale

La Redazione
12 Febbraio 2025

Il Tribunale di Bologna esamina i requisiti soggettivi necessari per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in base alla disciplina del codice della crisi, come da ultimo modificata dal c.d. Correttivo-ter.

È inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss. c.c.i.i., ove una parte, non irrisoria, di tali debiti derivi da una precedente attività imprenditoriale.

L'art. 2 lett. e) c.c.i.i., infatti, dispone chiaramente che il consumatore “accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” e che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è possibile la creazione di patrimoni separati.

Soltanto in presenza di obbligazioni non consumeristiche irrisorie, già accollate da terzi e non più di pertinenza del debitore, o di immediato adempimento da parte del terzo stesso, si potrebbe procedere a una qualificazione sostanziale della ristrutturazione come afferente ai soli debiti del consumatore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.