Esclusa la ristrutturazione dei debiti del consumatore se vi sono obbligazioni derivanti da precedente attività imprenditoriale
12 Febbraio 2025
È inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss. c.c.i.i., ove una parte, non irrisoria, di tali debiti derivi da una precedente attività imprenditoriale. L'art. 2 lett. e) c.c.i.i., infatti, dispone chiaramente che il consumatore “accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” e che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è possibile la creazione di patrimoni separati. Soltanto in presenza di obbligazioni non consumeristiche irrisorie, già accollate da terzi e non più di pertinenza del debitore, o di immediato adempimento da parte del terzo stesso, si potrebbe procedere a una qualificazione sostanziale della ristrutturazione come afferente ai soli debiti del consumatore. |