Scissione mediante scorporo
29 Gennaio 2025
Con la Massima n. 89/2024, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ritiene ammissibile:
L'art. 2506.1 c.c., introdotto dall'art. 51, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 19/2023, disciplina la c.d. scissione mediante scorporo, istituto giuridico in forza del quale - come recita il suo stesso primo comma - «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività». Trattasi, in altri termini, di una variante dell'operazione straordinaria di scissione che si caratterizza per l'assegnazione di partecipazioni in concambio in favore della società scissa medesima, e non dei suoi soci (come avviene, invece, ai sensi dell'art. 2506, comma 1, c.c.), i quali finiscono per partecipare alla società beneficiaria solo indirettamente. Ebbene, nonostante le sopra citate norme appaiano orientate in senso opposto, riferendosi espressamente ed esclusivamente a beneficiarie «di nuova costituzione», la Massima in commento ritiene legittima anche la scissione mediante scorporo in favore di società già costituite (contra, D. Boggiali - N. Atlante, La scissione mediante scorporo, Studio n. 45-2023/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato in data 27 luglio 2023). Ciò, in quanto:
(Sul punto, si veda anche la sopra citata Massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, la quale deduce l'ammissibilità della fattispecie in commento anche sulla base dell'ulteriore argomento secondo cui la relativa mancata espressa previsione da parte dell'art. 2506.1 c.c. dipenderebbe non tanto da un intento restrittivo del legislatore, quanto dal fatto che la Direttiva UE n. 2019/2121, nel cui decreto attuativo è contenuta la nuova norma, avrebbe intenzionalmente omesso di disciplinare la scissione a favore di società preesistenti in quanto, altrimenti, si sarebbe dovuto disciplinare a livello unionale il rapporto di cambio nella scissione transfrontaliera, e - ad ulteriore conferma - aggiunge che negli ordinamenti nazionali contemplanti la scissione mediante scorporo, la stessa viene declinata comprendendo sia l'ipotesi della beneficiaria di nuova costituzione, che l'ipotesi della beneficiaria preesistente). Nel caso di scissione mediante scorporo in favore di società beneficiarie preesistenti, inoltre, assumendo rilevanza (salvo ricorra una fattispecie di scissione “semplificata”) la determinazione del rapporto di cambio, non può trovare applicazione la medesima disciplina che l'art. 2506 ter, comma 3, c.c. detta per la scissione mediante scorporo in favore di società di nuova costituzione, cosicché dovrà essere applicata la disciplina ordinaria di cui agli artt. 2501-quater, 2501-quinquiese 2501-sexies c.c. Si consideri, peraltro, che l'art. 2506-ter, comma 6, c.c. esclude la configurabilità, nella fattispecie di cui all'art. 2506.1 c.c., del diritto di recesso previsto per le società non azionarie dagli artt. 2473 e 2502 c.c. Esclusione che, invece, nella fattispecie in commento rimane ferma (salva l'integrazione di altra causa di recesso prevista dalla legge) quanto ai soci non consenzienti della società scissa, anche stante l'assimilazione (in termini di risultato finale) dell'istituto dello scorporo con quello del conferimento, in nessuno dei quali casi i relativi soci divengono anche soci della beneficiaria, ma ad opposta soluzione, nel senso della configurabilità, si perviene quanto ai soci non consenzienti della società beneficiaria, visto che per costoro la scissione mediante scorporo non si distingue, sotto il profilo sostanziale, da ogni altro tipo di scissione: sia che si tratti dei soci della scissa, sia che si tratti della scissa medesima, dovranno pur sempre lasciar spazio all'ingresso nella loro compagine di nuovi soci. Nonostante il tenore letterale dell'art. 51, comma 3, lett. a) del d.lgs. 19/2023, sarebbe, inoltre, legittima - secondo la Massima in commento - l'assegnazione da parte della società scissa di sole attività. Quanto, invece, all'assegnazione di sole passività, occorre distingue a seconda che:
Infine, la Massima in commento ritiene legittima anche l'assegnazione da parte della scissa dell'intero suo patrimonio, con la conseguenza che la stessa assumerà quale oggetto sociale quello proprio della holding di partecipazioni. La locuzione finale del primo comma dell'art. 2506.1 c.c., infatti, viene interpretata da un punto di vista «fattuale», nel senso che a seguito ed in conseguenza della scissione è consentita alla scorporanda tanto la prosecuzione della sua attività in un settore economico diverso da quello originario, quanto la modifica dell'attività prevista dallo stesso statuto sociale. Sul punto, si vedano anche:
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