Credito vantato dal professionista e onere della prova

La Redazione
13 Febbraio 2025

L’attore citava in giudizio la convenuta per ottenere la corresponsione delle somme a titolo di prestazione d’opera intellettuale, avendo l’attore ricevuto l’incarico dalla stessa di assistenza tecnica peritale, ma non essendo mai stato pagato. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la domanda in fatto e in diritto.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista. Quindi, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Il professionista, dunque, deve provare non solo che l'opera è stata compiuta ma anche l'entità delle prestazioni, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso. L’onere probatorio che sussiste in capo al professionista non può dirsi soddisfatto con la mera produzione della parcella o notula da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo la medesima priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione. Nel caso di specie, l'avvenuto conferimento dell'incarico non risulta dimostrato né dall'istruttoria orale né dalle risultanze del compendio documentale in atti. Di conseguenza, il giudice ha rigettato la domanda.

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