Il regime fiscale delle C.E.R. – Comunità Energetiche Rinnovabili
14 Febbraio 2025
Introduzione Le comunità energetiche rinnovabili (di seguito anche C.E.R.) sono definite dall'art. art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, il quale prevede che devono essere costituite come un soggetto giuridico autonomo, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari. La partecipazione alla C.E.R. è aperta a tutti i consumatori ed è volontaria. I membri che esercitano poteri di controllo possono essere persone fisiche, P.M.I., enti territoriali e amministrazioni comunali e locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione dell'energia condivisa. Per le imprese, la partecipazione alla C.E.R. non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (il rinvio a tale articolo è stato fatto anche dall'art. 2, comma 1, lettera g) del Decreto Mase del 7 dicembre 2023, n. 414). Recentemente (art. 3-septies d.l. n. 57/2023, conv. in l. n. 174/2023) sono state inserite tra le attività di interesse generale, che possono essere svolte dagli Enti del terzo settore (è stato modificato l'art. 5, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 117/2017) e dalle imprese sociali (con modifica all'art. 2, comma 1 lett. e) d.lgs. n. 112/2017), quelle aventi ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del .d.lgs. n. 199/2021(così Così anche pag. 22 della delibera ARERA, 4.8.2020, n. 318). Tali configurazioni attualmente sono fortemente incentivate dal D.M. 7 dicembre 2023 n. 414 (c.d. Decreto Cacer), sottoforma, di tariffa premio e, nel caso di impianti realizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti, come contributi in conto capitale a fondo perduto fino al 40% dei costi di investimento. Ulteriore incentivo, disciplinato dall'art. 6 TIAD, attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, è dato dal contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata (c.d. contributo ARERA), che non presenta termini di durata e valorizza i benefici sulla rete pubblica che consente l'autoconsumo. Fatte queste premesse, ci si chiede quale sia il corretto regime fiscale da applicare in capo alla C.E.R. e ai suoi membri. Nelle recenti risposte ad interpello, di cui si farà cenno successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha sempre fatto riferimento a casi in cui la C.E.R, sia un'associazione, a cui i membri abbiano conferito un mandato senza rappresentanza per gestire tutti i rapporti con il G.S.E., compreso l'incasso per loro conto degli incentivi e del corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto. Infatti, deve essere ricordato che la C.E.R. può agire in qualità di mandataria dei suoi membri, interfacciandosi con il G.S.E. per la gestione delle partite di incasso e pagamento e assumendo così un ruolo “trasparente”. Non è chiaro, però, se tali conclusioni possono valere anche per soggetti giuridici diversi, quali, ad esempio, le fondazioni e le cooperative, che hanno una soggettività ed un'autonomia negoziale differente rispetto alle associazioni di cui si è occupata l'Agenzia delle Entrate (A. La Rosa, Le “nuove” CER: riflessi fiscali, in Fiscalità dell'Energia, 24 settembre 2024). In ogni caso, dal momento che he il regolamento della C.E.R., come è stato ricordato nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate dell'11 ottobre 2024, n. 201, può prevedere che non tutte le somme incassate devono essere attribuite ai membri, ma alcune possono essere trattenute dalla stessa, ad esempio, per coprire i costi di funzionamento, tali importi potrebbero avere rilevanza tributaria in capo alla stessa C.E.R. Del resto, la C.E.R. ha una soggettività autonoma e, conseguentemente, la stessa ha la titolarità diretta delle relative posizioni soggettive. Per questo motivo, nel presente scritto, si cercherà di esaminare quale sia il regime fiscale nel caso in cui il componente di reddito sia da attribuire alla C.E.R. o ai membri, auspicando un chiarimento da parte delle autorità competenti o dall'Agenzia delle Entrate. La tassazione in capo alla C.E.R. L'Agenzia delle entrate si è occupata della tassazione delle C.E.R. in diverse occasioni. In particolare, nella Risposta ad interpello del 20 gennaio 2022 n. 37, che ha ripreso quanto precedentemente sostenuto nella Circolare del 19 luglio 2007 n. 46, nella Risoluzione del 10 agosto 2012 n. 84, e nella Risoluzione del 12 marzo 2021, n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale di alcune componenti di reddito, distinguendo il caso in cui venga svolta un'attività commerciale o meno da parte della C.E.R., facendo presente che, al contrario dell'autoconsumo collettivo, nel caso di una comunità di energia rinnovabile, il referente è la comunità stessa (l'Agenzia delle Entrate ha definito referente il soggetto a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all'interno della configurazione mandato per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio). In tali documenti, è stato precisato che, qualora la stessa C.E.R. non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito dovrebbe essere determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell'art. 143 del T.U.I.R., secondo il quale: “Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”. Al contrario, qualora abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito sarebbe determinato secondo le regole previste per i soggetti I.R.E.S. che esercitano un'attività commerciale. Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, comma 16-bis, del d.l. n. 34/2020, "l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali, e di Condomini, che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del D.L. 162/2019 (conv. in Legge n. 8/2020), non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale". Di conseguenza, nel caso di gestione di impianti superiori a tale potenza, l'attività verrebbe considerata sempre commerciale. È stato sottolineato che il superamento del detto limite di potenza dell'impianto potrebbe non sempre comportare la qualificazione dell'attività svolta dalla C.E.R, ente non commerciale in termini di attività commerciale (per un approfondimento si rinvia a V. Russo, Gli aspetti fiscali delle C.E.R., in Le Comunità Energetiche Rinnovabili, Biblioteca Eutekne, con documento aggiornato a settembre 2024). Fatte queste necessarie premesse, è stato precisato che, nel caso in cui l'esercizio dell'attività non sia considerata commerciale, la tariffa premio incentivante non sarebbe tassata dal momento che, non esistendo alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore, tale provento potrebbe essere considerato un contributo a fondo perduto. Ai fini I.V.A. (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46/E del 19 luglio 2007, cap. 6, e risposta ad interpello Agenzia delle entrate n. 37 del 20 gennaio 2022), la tariffa medesima sarebbe in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto I.V.A.). Detta tariffa, configura un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Lo stesso trattamento verrebbe riservato a tutte le somme con natura di contributo, come quello ARERA Si ricorda infatti, che, con riferimento al ristoro di componenti tariffarie erogate dal G.S.E., l'Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 37 del 2022 già citata, ha ritenuto che tale ristoro sia escluso dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua fonte nel decreto-legge n. 162 del 2019, percepito dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Come nel caso della tariffa premio incentivante sopra affrontata, l'importo erogato non rappresenta un prezzo o un corrispettivo per la fornitura di energia, ma un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”, che va a ridurre il costo dell'energia rinnovabile autoconsumata, sempre al fine della promozione dell'uso di tale energia, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001. Diverso trattamento sarebbe riservato al corrispettivo per la vendita dell'energia, in quanto i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sarebbero riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), T.U.I.R., ovvero tra i "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente". Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 23 giugno 2022 (par. 1.6) è stato, infine, precisato che “per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito d'impresa, quanto affermato nella risoluzione n. 18/E del 2021, relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia, attiene necessariamente alla energia eccedente l'autoconsumo istantaneo”. Dal punto di vista del trattamento I.V.A. applicabile al corrispettivo per la vendita dell'energia, il distinguo opera a seconda della potenza degli impianti eserciti; proprio la risposta ad interpello n. 37 del 2022 prevede che “L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale (…)”. Pertanto, gli impianti di energia rinnovabile delle configurazioni di cui al già menzionato articolo 42-bis abbiano una potenza complessiva non superiore a 200 kW, l'attività di vendita di energia da parte dei soggetti indicati al comma 16-bis dell'art. 119 d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) non configura lo svolgimento in via abituale di attività commerciale. Pertanto, nel caso di una comunità energetica costituita sotto forma di ente non commerciale, le somme a questi corrisposte a titolo di corrispettivo, a fronte della vendita di energia rinnovabile, sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. per carenza del presupposto oggettivo. In tale caso, infatti, non configurandosi lo svolgimento in via abituale di un'attività commerciale, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in esubero non devono essere assoggettati ad I.V.A. Ciò potrebbe comportare che l'I.V. A, sostenuta per l'acquisto dell'impianto, potrebbe non essere detraibile, se l'impianto non fosse utilizzato per porre in essere operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Qualora, invece, gli impianti eserciti siano di potenza superiore a 200kW, è necessario fare riferimento alle soluzioni individuate dalla citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 2007, per il trattamento dei ricavi derivanti dalla cessione alla rete dell'energia prodotta. Nel caso in cui venga svolta un' attività commerciale, i suddetti componenti sarebbero tassati, sia ai fini RES che ai fini IRAP, e, nel caso dei componenti con natura di contributi, sarebbe necessario procedere da parte dell'ente erogatore ad effettuare la ritenuta del 4% prescritta dall'articolo 28, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 46/E del 19 luglio 2007). Per quanto concerne l'acquisto del bene strumentale, l'Agenzia delle entrate n. 46/E già citata, ha sancito che “l'impianto realizzato viene ad assumere la qualifica di bene strumentale e quale bene relativo all'impresa [n.d.r., la C.E.R.] (al pari di un qualsiasi altro bene) parteciperà alla determinazione del reddito d'impresa sia dal lato dei componenti negativi, sotto forma di quote di ammortamento, sia da quello dei componenti positivi”. La Circolare prosegue precisando che “nell'ambito di tali componenti positivi vanno inclusi sia la tariffa incentivante, sia i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia”. Ai fini I.V.A., è stato chiarito che la tariffa premio incentivante ed il ristoro di componenti tariffarie sarebbero in ogni caso escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del d.P.R. 633/1972. Da ultimo, e diversamente, con riferimento al corrispettivo per la vendita dell'energia, in caso di svolgimento di attività commerciale, non rientrando tale fattispecie nel perimetro di applicazione indicato dal comma 16-bis dell'art. 119 più volte citato, l'energia ceduta si assumerebbe ceduta nell'ambito di un'attività commerciale e, conseguentemente, le somme erogate a titolo di corrispettivo per la vendita di energia dovrebbero essere assoggettate ad I.V.A Alle predette cessioni di energia, l'I.V.A. verrà applicata in regime di reverse charge, per quanto disposto dall'art. 17, comma 6, lett. d-quater) del d.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, va ricordato che il comma 629 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di Stabilità 2015”) ha previsto, tra le altre cose, l'estensione del regime IVA di inversione contabile (“reverse charge”) ex art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, anche alle “cessioni di … energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3” del medesimo Decreto. Tale norma definisce “soggetto passivo-rivenditore” un “soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto … di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”. Al riguardo, il G.S.E. riveste la qualifica di soggetto di cui al citato art. 7-bis del d.P.R. n. 633/1972 e, quindi, le fatture emesse nei propri confronti per la cessione di energia elettrica e dei certificati inerenti all'energia elettrica dovranno essere assoggettate al regime di “reverse charge”. A questo punto, è possibile esaminare il caso in cui la tassazione avvenga direttamente in capo ai membri della C.E.R. La tassazione in capo ai partecipanti alla C.E.R. Di tale problematica se ne è occupata l'Agenzia delle entrate con l'interpello n. 956-1284/2023 (non pubblicato), che ha trattato il caso di una C.E.R. E.T.S. (ente del terzo settore) che poneva il dubbio se le somme che la C.E.R. stessa riceve dal GSE per conto dei propri associati, potesse o meno configurarsi un aggiramento del divieto stabilito dall'art. 8, comma 2, del C.T.S., ai sensi del quale per gli enti del Terzo settore “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”. A tale fine, recentemente l'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello dell'11 ottobre 2024, n. 201, si è occupata del caso in una società proprietaria di un impianto fotovoltaico che ha conferito alla C.E.R. un mandato senza rappresentanza per la gestione dell'energia rinnovabile prodotta, senza, però, assumere la qualifica di membro del soggetto giuridico. In cambio, la C.E.R. avrebbe dovuto riconoscere alla società una quota-parte dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, ovvero della tariffa incentivante erogata dal Gse e delle componenti tariffarie. Nel caso specifico, non potendosi le somme percepite dalla società essere considerate contributi a fondo perduto, bensì come veri e propri corrispettivi resi a fronte di una prestazione di servizi, l'Agenzia delle Entrate, le ha considerate da assoggettare ad I.V.A. Imposte dirette e I.V.A. Come è stato chiarito, nel caso in cui la C.E.R. agisca come mandataria senza rappresentanza a favore dei partecipanti, la tassazione dovrebbe avvenire (o meno) in capo agli stessi membri, a seconda del proprio regime fiscale. Pertanto, tutto ciò che viene ritrasferito ai singoli partecipanti, non dovrebbe essere tassato in capo alla C.E.R., in quanto la tassazione sarà subita, qualora vi siano i presupposti, dai singoli partecipanti a seconda che svolgano o meno attività commerciale. Del resto, come precisato nella recente risposta ad interpello del 22 luglio 2024, n. 37, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo per la vendita relativo alla quota di energia eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal G.S.E. e attribuito ai partecipanti, sarebbe fiscalmente rilevante nei confronti dei singoli membri, e non in capo alla C.E.R.; inoltre, è stato escluso che la ripartizione tra gli associati degli incentivi ricevuti dalla C.E.R. configuri una distribuzione di utili, non trattandosi di profitti finanziari In questo caso, si dovrebbero applicare alcuni princìpi applicabili ad alcuni istituti simili a quello in esame, come, ad esempio, quello dell'A.T.I. (associazione temporanea di imprese), relativamente al quale gli effetti giuridici delle operazioni attuate dalla C.E.R. si dovrebbero produrre in capo ai membri della stessa che hanno stipulato il contratto di mandato (Agenzia delle entrate, risp. interpello 12 giugno 2019 n. 188). Del resto, lo scopo della stessa è quello di garantire la condizione di neutralità, laddove la causa del contratto è in ogni caso diversa dal conseguimento del lucro e deriva sostanzialmente dalla mera necessità organizzativa, come succede nelle società consortili (circolare del Ministero delle finanze n. 10 del 6 aprile 1988). Relativamente al mandato senza rappresentanza, è stato chiarito che ciò che rileva ai fini delle imposte dirette è la sostanza economica dell'operazione. (…) il mandatario svolge esclusivamente un'attività d'intermediazione che consiste nell'acquisto di beni e servizi in nome proprio, ma per conto e nell'interesse del mandante, il quale deve inoltre espressamente autorizzarli (ris. Agenzia delle entrate, 2 dicembre 2002 n. 377). Pertanto, relativamente alle somme riversate ai membri, la C.E.R. non dovrebbe subire alcuna tassazione. Con riferimento all'eventuale ritenuta subita ex art. 28, comma 2, del d.P.R. 600/1973, si ricorda che l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora questa sia stata subita dal soggetto mandatario senza rappresentanza che ha ricevuto il contributo da ripartire ai mandanti, la natura di contributo permane anche in capo ai partner e, pertanto, all'atto dell'erogazione del Contributo a loro favore occorre operare la ritenuta prevista al verificarsi dei relativi presupposti (Agenzia delle entrate, risp. interpello del 15 settembre 2021 n. 586). Relativamente al trattamento ai fini I.V.A. delle eventuali somme attribuite ai membri, la problematica non dovrebbe sorgere per le componenti che hanno natura di contributi, come lo sono la tariffa premio incentivante. In questi casi, non trattandosi di prestazioni sinallagmatiche, le stesse non dovrebbero essere assoggettate ad I.V.A. Infatti, l'Amministrazione finanziaria, in diversi documenti di prassi (tra i quali la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013) ha chiarito che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive e tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. Diversamente, la cessione dell'energia dovrebbe essere rilevante. Come previsto nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate n. 956-1284/2023 di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “in merito al trattamento da riservare ai proventi corrisposti dal G.S.E. alla C.E.R. e, da quest'ultima ai propri membri, si osserva che, come affermato nell'istanza, tra l'Istante [n.d.r., la C.E.R.] e i suoi membri sussiste un rapporto di mandato senza rappresentanza, per effetto del quale, in sostanza, il mandatario acquista diritti per sé, ma è tenuto a trasferirli ai mandanti” (nel mandato senza rappresentanza”, il mandatario, c.d. “intermediario opaco”, agisce in nome proprio ma per conto altrui, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi nella propria sfera giuridica per poi ritrasmetterli al mandante con un atto distinto: art. 1705 c.c.). La Corte di cassazione (Cass., ord. n. 31794/2022), ha definito il mandatario senza rappresentanza come un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui e, in forza di tale rapporto di mandato, si crea una finzione giuridica di due prestazioni identiche fornite consecutivamente: “[…] se la prestazione di servizi a cui un operatore partecipa è soggetta all'IVA, anche il rapporto giuridico tra tale operatore e l'operatore per conto del quale egli agisce deve essere soggetto all'IVA”. In conclusione Fatte queste premesse, il corrispettivo fatturato dalla C.E.R. al G.S.E. per la vendita dell'energia dovrebbe essere soggetto ad I.V.A. in regime di reverse charge ex art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972. A questo punto, ci si chiede se lo stesso regime possa essere applicabile per le eventuali somme attribuite ai membri che sono soggetti ad IVA. Il dubbio sorge, in quanto, nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate del 26 luglio 2022, n. 390, che si è occupata di una società consortile, che applicava il regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972 nei confronti di un committente pubblico, ha sancito che, presupponendo la norma una specifica natura soggettiva del committente, ciò può determinare un differente regime IVA applicabile tra le operazioni a monte e quelle a valle. Pertanto, sembrerebbe possibile affermare che, per alcuni istituti o casistiche, in presenza di una medesima operazione, sia chiaro che la specifica natura soggettiva del committente possa determinare un differente regime IVA, ma nello specifico caso del rapporto “G.S.E.-C.E.R.-membri” la questione necessita di un chiarimento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Dovrebbe, comunque, essere tenuto presente il regime I.V.A. applicabile da parte del soggetto a valle: ad esempio, prendendo a riferimento la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, è precisato che “la norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l'ente pubblico sia debitore di imposta. È il caso, ad esempio, di un ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto passivo d'imposta, deve applicare il meccanismo del reverse charge”. In particolare, se i membri della C.E.R. fossero persone fisiche non imprenditori e/o condòmini, questi non potrebbero applicare l'I.V.A. e, pertanto, il problema neppure si porrebbe. Se, invece, un membro della C.E.R. fosse un'impresa, si dovrebbe stabilire se il soggetto IVA possa fatturare o meno in regime di reverse charge alla C.E.R. le somme che quest'ultima deve ri-corrispondere allo stesso soggetto partecipante. Bussole di inquadramento |