Gli esatti confini dell’applicabilità del principio di rotazione

Redazione Scientifica
11 Febbraio 2025

In una procedura di affidamento aperta al mercato, ancorché preceduta da una generica indagine di mercato, non è applicabile il principio di rotazione

Il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente, il principio di rotazione delle imprese partecipanti ad una gara non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 24 maggio 2021, n. 3999).

Nella fattispecie controversa si ha una “peculiare” consultazione preliminare di mercato su portale telematico senza limiti di partecipazione, prodromica non già ad una procedura negoziata ristretta (come sovente accade all'esito di indagini preliminari di mercato), ma, al contrario, idonea a delineare un meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato, che esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella fase di selezione o individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura.

Per tale ragione non appare al Collegio rinvenibile il fondamento stesso del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un'offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, V, 17 marzo 2021, n. 2292).

Si tratta, all'evidenza, di una situazione diversa rispetto a quella in cui la preventiva indagine di mercato non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma un'indagine conoscitiva non vincolante, tesa all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata (nel quale caso lo strumento della manifestazione di interesse non rende affatto superflua la rotazione: Cons. Stato, V, 6 giugno 2019, n. 3831).

Si aggiunga la considerazione che, con riguardo al criterio di aggiudicazione, la lettera di invito, all'art. 9, ha previsto il criterio del minore prezzo offerto mediante ribasso sul compenso annuo per il servizio in oggetto di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque un criterio automatico, «in quanto trattasi di affidamento di servizi aventi caratteristiche standardizzate, secondo quanto definito da AgiD e non costituisce un servizio ad alta intensità di manodopera»; anche sotto tale profilo (dell'apprezzamento delle offerte), dunque, risulta esclusa qualsivoglia discrezionalità in capo alla stazione appaltante. Il criterio di scelta del prezzo più basso è un criterio di carattere oggettivo, che assicura l'imparzialità di giudizio della stazione appaltante anche rispetto agli operatori economici che hanno già svolto il servizio (Cons. Stato, III, 25 aprile 2020, n. 2654).

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