Famiglie
ilFamiliarista

L’attribuzione dell’assegno unico e universale nella crisi familiare tra norma di legge ed approccio sostanziale

14 Febbraio 2025

Il tribunale di Terni ha sollevato una questione interessante riguardo al modo in cui l'assegno unico e universale dovrebbe essere riscosso dopo la separazione dei genitori. Nello specifico, ci si interroga se, anche in caso di affidamento condiviso dei figli minori, entrambi i genitori debbano ricevere l'assegno unico in parti uguali o se il genitore affidatario, che si occupa principalmente della cura quotidiana del minore, possa essere autorizzato a ricevere integralmente l'assegno unico e universale.

Massima

Pur in presenza di affidamento condiviso, il genitore collocatario deve essere autorizzato a riscuotere integralmente l’assegno unico universale nel caso in cui risulti essere la figura genitoriale che si occupa maggiormente dell’accudimento quotidiano del figlio minore.

Il caso

Nell’ambito di un procedimento volto ad ottenere la modifica della modalità di affidamento e di mantenimento della prole minorenne, le parti discutevano anche di quale genitore avrebbe dovuto percepire l’assegno unico e universale.

In particolare, la madre chiedeva l’autorizzazione a riscuotere la totalità dell’assegno unico, mentre il padre, opponendosi a tale richiesta, riteneva equo una suddivisione in parti uguali dell’assegno unico, riservandosi di agire, in diversa sede, per il recupero delle somme incassate dalla madre che, fino ad allora ed in assenza di un accordo tra le parti, aveva sempre percepito integralmente il quantum riconosciuto a titolo di assegno unico.

Il Tribunale Ordinario di Terni, confermato l’affidamento condiviso del figlio ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre, riteneva che la madre dovesse essere autorizzata a riscuotere integralmente l’assegno unico e universale e, pertanto, autorizzava quest’ultima a percepire il 100% dell’assegno unico corrisposto per il figlio minore.

La questione

L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante le modalità di riscossione dell’assegno unico e universale successivamente alla crisi della coppia genitoriale.

In particolare, ci si chiede se, pur in presenza di un regime di affidamento condiviso dei figli minori, l’assegno unico debba essere riscosso da entrambi i genitori in parti uguali oppure se il genitore affidatario – e che, quindi, si occupa prevalentemente della quotidianità del minorenne – possa essere autorizzato a percepire integralmente l’assegno unico e universale.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale Ordinario di Terni, con il provvedimento in commento, affronta il tema dell’attribuzione dell’assegno unico e universale in caso di crisi della coppia genitoriale.

In particolare, pur a fronte di un dato normativo che ritiene che in caso di affidamento condiviso l’assegno unico e universale debba essere ripartito in parti uguali tra i genitori, il collegio ternano – richiamando un proprio precedente (Trib. Terni, sent.,  7 novembre 2022, n. 850 confermato in appello da App. Perugia, sent.,  22 maggio 2023 n. 355) – ritiene di poter autorizzare la madre a riscuotere integralmente l’assegno unico e universale «in quanto è il genitore che maggiormente si fa carico dell’accudimento quotidiano del figlio».

Infatti, l’assegno unico e universale deve essere attribuito al genitore che si occupa in via prevalente del minore, essendo necessario andare «oltre il dato formale dell’affidamento condiviso e della titolarità della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori» al fine di valorizzare «più che il collocamento il dato di fatto che un solo genitore si è occupato e deve occuparsi quotidianamente di tutte le esigenze del minore», anche considerando che l’attribuzione in via esclusiva ad un solo genitore «cerca di corrispondere ad evidenti esigenze di equità al fine di consentire a costui di avere, in una situazione di scarsità di risorse disponibili, un’ulteriore contributo idoneo ad aiutarlo nell’effettiva soddisfazione delle esigenze del figlio».

              Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale Ordinario di Terni autorizzava la madre, in quanto genitore che si occupava quotidianamente del figlio, a percepire integralmente l’assegno unico e universale.

Osservazioni

Il provvedimento in commento appare di sicuro interesse perché affronta un tema, poco frequentato anche dalla giurisprudenza, relativo alla ripartizione dell'assegno unico e universale nel caso in cui la coppia genitoriali affronti una separazione o un divorzio.

In via preliminare, occorre ricordare che l'assegno unico e universale – istituito con la legge 1 aprile 2021, n. 46 e regolamentato con il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 – rappresenta, a decorrere dal 1 marzo 2022, un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo e riconosciuto, in forza di quanto dispone l'art. 2, comma 2, d.lgs. 230/2021, in parti uguali agli esercenti la responsabilità genitoriale. Solo laddove venga disposto l'affidamento esclusivo l'assegno unico spetta, in mancanza di un accordo, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021). Tale forma di sostegno per i figli ha sostituito alcune misure di sostegno alla natalità, come il premio alla nascita o all'adozione (il c.d. Bonus mamma domani); l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli; l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè) e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Definita la nozione di assegno unico e universale occorre chiarire che, sulla base della giurisprudenza formatasi in relazione agli assegni familiari ma sicuramente applicabile anche all'istituto oggi vigente, tale forma di sostegno economico non rientra nella nozione di mantenimento che il genitore è tenuto a versare a favore del proprio figlio: l'assegno unico e universale rappresenta un aliud rispetto al mantenimento.

Tutto ciò premesso, occorre comprendere cosa succede nel caso in cui la coppia genitoriale entra in crisi e, pertanto, si pone il problema di chi è legittimato ad incassare l'assegno unico e universale.

Adottando un approccio formale, fondato sul dettato normativo (cfr. Trib. Terni, 10 luglio 2024 e Trib. Vallo Lucania, sez. I, 6 ottobre 2022, n. 711), l'assegno unico e universale spetterebbe in parti uguali a ciascun genitore nel caso in cui il figlio venga affidato in maniera condivisa ad entrambe le figure parentali. Nel caso in cui, invece, il Giudice disponga l'affidamento esclusivo, l'assegno unico e universale potrà essere riscosso unicamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Restando all'ipotesi di affidamento condiviso, appare pacifico che il genitore, percepita la metà dell'ammontare complessivo dell'assegno unico, dovrà utilizzare le somme nell'esclusivo del figlio e non potrà scomputare tali somme da quanto è tenuto a versare a titolo di mantenimento. In altre parole, non si potrà decurtare dal mantenimento la somma ricevuta a titolo di assegno unico e universale (esemplificando, se il genitore deve 500,00 euro di mantenimento e percepisce 50,00 euro di assegno unico, non potrà versare la somma di 450,00 euro a cui aggiungere i 50,00 euro di assegno unico, ma dovrà sborsare complessivamente la somma di euro 550,00). Secondo il dettato normativo, resta salva la possibilità per le parti di addivenire ad un diverso accordo.

A tale approccio formalistico, si contrappone un approccio sostanziale – adottato anche dalla pronuncia in commento – che, sempre in assenza di una diversa pattuizione tra le parti, ritiene di dover superare il dato normativo e di riconoscere l'assegno unico e familiare al genitore collocatario in quanto è il soggetto che maggiormente si prende cura del minore nella sua quotidianità. Pertanto, in linea anche con una cospicua parte della giurisprudenza di merito (cfr. App. Bari, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 7623; Trib. Monza, sez. IV, 23 novembre 2023, n. 2667; Trib. Bari, sez. I, 19 luglio 2023, n. 3012, Trib. Catanzaro, sez. I, 1 giugno 2023, n. 874; Trib. Torino, sez. VII, 15 marzo 2023, n. 1118; Trib. Pavia, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 64 e Trib. Rovigo, 12 novembre 2021, n. 811), l'attribuzione dell'assegno unico dovrebbe seguire in criterio sostanziale: si deve guardare non alla disciplina legale che fa riferimento al regime di affidamento, ma alla effettiva e concreta presa in carico del minore, così da poter attribuire integralmente l'assegno unico al genitore che, in concreto, si occupa per la maggior parte del tempo del minore e che, assai frequentemente, coincide con il genitore collocatario.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.