Responsabilità precontrattuale della P.A. in tema di revoca di una procedura (project financing)

Redazione Scientifica
18 Febbraio 2025

Il Consiglio di Stato chiarisce che, in tema di project financing, ove l'Amministrazione agisca in autotutela in una fase iniziale della procedura, non dando seguito alla stessa, non si configura alcuna forma di responsabilità precontrattuale in capo all'Amministrazione medesima.

Il Collegio rileva che, nella fattispecie per cui è causa, alla dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, e all'approvazione (con condizioni) del progetto preliminare, non ha poi fatto seguito né l'indizione della gara per la scelta del contraente né tantomeno l'aggiudicazione. Ci si è, dunque, fermati ad uno stadio molto iniziale della procedura, tale da non poter far ingenerare alcuna legittima aspettativa in capo al promotore. Tali coordinate di fatto rendono assimilabile l'odierna fattispecie ad altre, ben note alla giurisprudenza della Sezione, a margine delle quali si è affermato che, «[s] e è vero […] che anche in un momento successivo a quello in cui una proposta di realizzazione di lavori pubblici sia stata dichiarata di pubblico interesse, l'Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione (sicché l'eventuale misura di autotutela non determina, in tal caso, alcuna responsabilità precontrattuale né fa sorgere, in caso di revoca, l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo a ristoro dei pregiudizi economici asseritamente patiti dal promotore: cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 820/2019, cit.), è anche vero, tuttavia, che ciò vale solo fino a quando l'Amministrazione non si risolva, sulla base del progetto assentito, ad attivare la procedura di gara e a concluderla con l'aggiudicazione. L'aggiudicazione definitiva, invero, trasforma, di suo, l'aspettativa di mero fatto, fino a quel punto vantata dal promotore, in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto aggiudicato» (Cons. Stato, n. 5870/2021 di questa Sezione). Con specifico riguardo alla procedura di project financing, più di recente la Sezione ha ribadito questi principi affermando quanto segue: «Il soggetto individuato come promotore finanziario, benché prescelto, rimane, rispetto al procedimento di affidamento, nella posizione di potenziale concorrente e, come tale, non vanta alcun minimo affidamento idoneo a consolidare una posizione suscettibile di fondare una responsabilità da parte dell'Amministrazione. La dichiarazione di pubblico interesse non rappresenta perciò un atto ad efficacia durevole attributivo in maniera definitiva di un vantaggio, quanto prodromico alla indizione di una gara, non fondativo di indennizzo in caso di revoca della stessa (Cons. Stato n. 3237/2015)» (Cons. Stato n. 3237/2023).

Si tratta di affermazioni che in questa sede vanno ribadite, pur in presenza di una procedura ad iniziativa pubblica (elemento, quest'ultimo, che è stato sottolineato in sede di udienza di discussione dalla difesa dell'appellante). Tale natura, infatti, non sposta i termini della questione, non aggiungendo alcun elemento di differenziazione rispetto alle procedure di project financing di iniziativa privata (oggetto dei richiamati precedenti giurisprudenziali) nelle quali, nondimeno, l'amministrazione sia addivenuta alla valutazione di opportunità dell'opera sottesa alla dichiarazione di pubblico interesse.

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