Accesso agli atti nelle procedure di gara e dilazione del termine di impugnazione
17 Febbraio 2025
Un istituto di vigilanza, secondo graduato in una procedura di gara per l'assegnazione dei servizi di vigilanza armata presso le sedi delle Aziende sanitarie e ospedaliere della regione Campania conveniva avanti il T.a.r per la Campania la società regionale per la sanità per l'annullamento della determinazione di aggiudicazione, contestando l'assenza della previa verifica della sostenibilità dell'offerta alla luce di due rinnovi CCNL Vigilanza intervenuti nelle more dell'aggiudicazione, che hanno previsto sopravvenuti rilevanti incrementi retributivi. Il Collegio ha accolto le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, ritenendo fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, basata sulla dimostrazione che il ricorrente aveva conoscenza di tutti gli elementi necessari per contestare la congruità dell'offerta aggiudicataria già dalla diffida trasmessa a seguito di una istanza di accesso rimasta inevasa, essendo informazioni ricavabili proprio dall'aggiudicazione. Il Collegio osserva che la stazione appaltante ha dato prova del fatto che la ricorrente fosse a conoscenza della verifica di congruità, svolta senza parametrarla alle sopravvenienze contrattuali, già nell'atto di diffida e non solo dopo l'ostensione dell'offerta economica dell'aggiudicataria. Ciò in quanto l'indicazione del valore quadriennale offerto dall'aggiudicataria contenuta nel provvedimento di aggiudicazione consente, di per sé ed immediatamente, di calcolare il ribasso in percentuale offerto dalla controinteressata sull'importo del servizio posto a base di gara e, per tale via, il prezzo orario offerto per i servizi di vigilanza armata a base d'asta. Di conseguenza, ad avviso del Collegio, sin dalla conoscenza dell'aggiudicazione, e non solo in esito all'ostensione documentale richiesta, l'Istituto ricorrente era in possesso degli elementi informativi utili e sufficienti a contestare la congruità dell'offerta e presentare il ricorso, interamente fondato sull'insostenibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria alla luce delle sopravvenienze contrattuali, ricavabile dalla combinazione dei dati dell'aggiudicazione e del disciplinare; i motivi di gravame dipendono e presuppongono, in via esclusiva, la conoscenza dell'aggiudicazione, già presente in nuce nella diffida. In proposito, il Collegio ha affermato che, per consolidata giurisprudenza, ciò che rileva ai fini della genesi dell'onere di impugnazione, è l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla percezione del vizio, mentre gli elementi ulteriori, acquisibili in sede di accesso ed utili al fine di valutare l'effettiva sussistenza del vizio già riscontrato, giustificano la proposizione di un gravame integrativo (di motivi aggiunti) ovvero concorrono alla più precisa configurazione e/o dimostrazione del vizio medesimo, già prima entrato nella sfera percettiva della parte ricorrente. La giurisprudenza amministrativa, sulla scorta dei principi affermati con sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, ha precisato che il termine per impugnare gli atti di gara subisce una dilazione temporale “nel caso di proposizione dell'istanza di accesso agli atti, fino al momento in cui questo è consentito, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (sempreché, in tal caso, l'istanza di accesso sia tempestivamente proposta nei quindici giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione) (T.A.R. Roma, sez. IV, 22/2/2024, n. 3553; Cons. Stato, Sez. V, 29/11/2022, n. 10470). Pertanto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie la ricorrente aveva acquisito conoscenza degli elementi informativi necessari a prospettare la sussistenza di tutti i vizi poi esposti in ricorso dopo la notifica del provvedimento di aggiudicazione, mentre il successivo accesso, riferito all'offerta e ai giustificativi presentati dalla società aggiudicataria, non essendo decisivo per la percezione dei presupposti delle doglianze, non ha determinato alcuna dilazione temporale del termine di impugnazione. Sono dunque inapplicabili i principi sulla dilazione temporale per l'impugnazione per come fissati nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020. Il Collegio ha dichiarato il ricorso altresì inammissibile per carenza di interesse, atteso che le doglianze articolate dall'istituto ricorrente non superano la cd. prova di resistenza, emergendo chiaramente dalla documentazione esibita in giudizio che nella sua offerta economica il prezzo orario è inferiore a quello indicato nell'offerta della aggiudicataria con una differenza economica talmente irrisoria che non dimostra la mancanza di diligenza esigibile in capo all'aggiudicatario. Il T.a.r. della Campania ha dichiarato il ricorso irricevibile. |