Nuova pronuncia sull’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
19 Febbraio 2025
Massima Se il figlio ha acquisito una formazione adeguata, ma non riesce a inserirsi nel mercato del lavoro per fattori estranei alla sua volontà, l’obbligo di mantenimento potrebbe persistere, atteso che non basta un’occupazione qualsiasi per interrompere l’obbligo di mantenimento. Il caso Dalla relazione tra Tizia e Caio sono nate due figlie, riconosciute dal padre. Conclusa la convivenza tra i genitori, con accordo giudiziale, il padre si obbliga a pagare un contributo di mantenimento per ciascuna delle due figlie, garantito dall’iscrizione di un’ipoteca su un bene immobile di sua proprietà. Con successivo ricorso, il medesimo chiede al Tribunale territoriale l’accertamento dell’intervenuta autosufficienza delle figlie e la revoca o la riduzione del contributo di mantenimento con estinzione della garanzia bancaria o, in alternativa, l’ulteriore sua riduzione. La madre si costituisce in giudizio contestando le richieste paterne. Il Tribunale territoriale dichiara inammissibili le istanze del padre, che propone reclamo contro il provvedimento. La Corte d’Appello accoglie il reclamo del padre, revoca l’obbligo di mantenimento del medesimo nei confronti di entrambe le figlie e condanna la madre a rimborsarlo delle spese di entrambi i giudizi. In particolare, il Giudice del reclamo evidenzia che la primogenita, a distanza di due anni dal conseguimento della maturità, si era iscritta in diversi corsi di laurea in Germania, senza dare alcun esame se non una prova scritta in un seminario e che la secondogenita aveva appena concluso, con notevole ritardo, la scuola professionale e, come apprendista, aveva comunque lavorato e conseguito un proprio reddito, seppur modesto. In entrambi i casi, dunque, secondo l’opinione della Corte di merito, manca la prova dell’impegno e del successo nello svolgimento del percorso formativo/professionale, per cui la Corte considera infondato l’obbligo di mantenimento del padre. La madre propone ricorso per Cassazione contro tale decisione. Il ricorso verrà accolto secondo un percorso argomentativo che qui di seguito analizzeremo. La questione In tema di mantenimento del figlio maggiorenne, come si bilanciano le esigenze dei figli incolpevolmente ancora non autosufficienti con quelle dei genitori? Le soluzioni giuridiche Nel caso di specie, la Corte d'Appello ritiene che esista un nesso tra il raggiungimento della maggiore età e l'abilità lavorativa in forza del quale, una volta che i figli hanno conseguito la maggiore età, nasce in capo ai medesimi una autoresponsabilità nel rendersi autosufficienti economicamente, perdurando l'obbligo di mantenimento parentale soltanto se viene fornita la prova del perseguimento di un percorso scolastico/formativo con successo e impegno. La prova della permanenza del diritto a conservare il contributo al mantenimento, tuttavia, può essere fornita anche per presunzioni e il relativo onere deve risultare particolarmente lieve in prossimità della maggiore età. Dunque, nel caso in questione, la valutazione in ordine all'impegno delle figlie nel percorso formativo non poteva prescindere, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 337 septies c.c., dalla considerazione della personalità delle stesse e delle loro inclinazioni, esaminando caso per caso, secondo criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età delle ragazze. Secondo costante giurisprudenza, è pacifico che il genitore stesso debba fornire la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di colpevole inerzia o di rifiuto ingiustificato delle opportunità di lavoro offerte, aggiungendo che, in tale ottica, la Corte territoriale ha fatto erronea applicazione degli artt. 1697 e 337 septies c.c., atteso che il padre non ha minimamente provato né l'autosufficienza delle figlie, né che le stesse siano state poste nelle condizioni di poter essere economicamente autosufficienti, senza trarre utile profitto per loro colpa o per loro scelta, affiorando, anzi, la circostanza che le medesime non abbiano ancora terminato il loro percorso formativo, che frequentano con diligenza, senza aver conseguito l'indipendenza economica. In particolare, rispetto a una delle due sorelle, la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione delle comprovate iscrizioni a vari seminari, degli esami sostenuti, né ha valutato che, durante la pandemia, tanti studenti non sono riusciti a frequentare le lezioni. Peraltro, la Corte non ha accennato ai documentati problemi di salute di una delle due sorelle, affetta da anoressia nervosa, che non sempre le consentono di frequentare il percorso universitario con la necessaria serenità e determinazione, oltre alla situazione estremamente conflittuale tra i genitori, che rende il percorso formativo delle figlie tutt'altro che semplice. Inoltre, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente che deve aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ovvero di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Ne consegue che, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. Osservazioni Alla stregua di quanto fin qui affermato, si aggiunga che i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento, e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato in concreto e non in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il precetto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne (“…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…”) e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, “le attuali esigenze del figlio”. Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., poi, il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tali circostanze impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, alla luce del già enunciato principio di autoresponsabilità, ove l'età e il percorso del figlio, che sia terminato o in corso di esecuzione, assumono rilievo fondamentale, ma non impersonale, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni, alla luce delle loro attuali esigenze. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di esser impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli e dei genitori al momento della decisione. Nel caso specifico, la Corte d'appello non risulta aver operato una siffatta valutazione in concreto e nell'attualità, poiché non ha tenuto conto che si tratta di giovani ragazze che, al momento in cui si era instaurato il giudizio di merito, avevano da poco raggiunto la maggiore età, avendo, comunque, deciso di impegnarsi negli studi. Né ha tenuto in considerazione della loro effettiva e attuale situazione personale ed economica. La Corte di Cassazione, peraltro, ha affermato più volte che il concetto di autosufficienza economica è “un fatto complesso che non può essere risolto con criteri rigidi e predeterminati” e che deve essere valutato caso per caso. |